Cassazione Civile. Impiego Pubblico. Infortuni sul lavoro. Differenza tra equo indennizzo e risarcimento danni da malattia professionale.
Cass. civ., Sez. lav. 29 gennaio 2013, n. 2038
CASSAZIONE CIVILE - IMPIEGO PUBBLICO - INFORTUNI SUL LAVORO
La differenza fondamentale tra gli istituti dell'equo indennizzo e del risarcimento danni da malattia professionale risiede nel diverso grado di intensità del rapporto causale. L'autonomia tra i due istituti, tuttavia, ha subito una certa attenuazione, tale che tra gli stessi si è venuta a formare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa, sia ai fini dell'equo indennizzo, che della malattia professionale, sicché le circostanze di fatto accertate ai fini di uno dei benefici non possono essere ignorate dal Giudice del merito ai fini dell'altro.
L'infermità contratta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e rilevante ai fini del riconoscimento della causa di servizio si differenzia dalla fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., anche in relazione al differente terreno probatorio sul quale deve svilupparsi l'indagine tesa ad evidenziare la sussistente dei presupposti per il riconoscimento del chiesto risarcimento, connesso a responsabilità contrattuale ed ancorato a criteri probabilistici e non possibilistici.
04-02-2013 11:43
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