Comunità Europea. previdenza sociale. Prescrizione e decadenza civile. Prova.
Cass. civ., Sez. lavoro, 4 marzo 2013, n. 5284
In caso di attribuzione da parte dello Stato a favore di un'impresa di un vantaggio economico, rilevatosi poi incompatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea, il diritto-dovere, spettante allo Stato, di recuperare il vantaggio non deve essere confuso con il diritto, spettante all'Unione, di agire contro lo Stato per l'accertamento dell'infrazione. Di talché, questo diritto si prescrive in dieci anni con decorrenza dal momento di attribuzione del vantaggio; viceversa, il diritto dello Stato si prescrive in dieci anni con decorrenza dal provvedimento della Commissione dell'Unione Europea che accerta l'infrazione ovvero dall'emanazione della Corte di Giustizia che definisce la relativa controversia. Ne consegue che, laddove si tratti di sgravio contributivo previdenziale, non vale la prescrizione quinquennale del diritto ai contributi spettante all'ente assicurativo.
L'obbligo di sopprimere un aiuto incompatibile col mercato comune, che una decisione della Commissione dell'Unione Europea abbia posto a carico di uno Stato membro, è volto al ripristino dello status quo ante e tale obiettivo può dirsi raggiunto allorché l'aiuto in parola, eventualmente maggiorato degli interessi di mora, sia stato restituito dal beneficiario e, conseguentemente, il medesimo resti privo del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti. Orbene, a fronte di aiuti concernenti le assunzioni ed in particolar modo, quelle effettuate mediante i contratti di formazione e lavoro, poi ritenuti incompatibili con il mercato comune, è legittima la restituzione degli sgravi indebiti all'INPS, essendo esso il soggetto pubblico che, istituzionalmente, è deputato, salve specifiche ipotesi, alla riscossione della contribuzione previdenziale mediante gli strumenti giuridici ordinariamente previsti a tal fine.
08-03-2013 09:36
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