Concorso pubblico: l'amministrazione è vincolata allo scorrimento della graduatoria.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 marzo - 18 giugno 2013, n. 15212
Presidente Napoletano – Relatore Bronzini
Svolgimento del processo
F.M. collocata al terzo posto della graduatoria del concorso pubblico per Dirigente bandito nel 1999 dall'Università degli studi di Perugia lamentava avanti il Tribunale di Firenze il mancato scorrimento della detta graduatoria chiedendo il riconoscimento del suo diritto ad essere assunta per una delle due vacanze per posti dirigenziali coperte senza lo scorrimento della citata graduatoria ed al risarcimento comunque del danno derivatole da tale comportamento. Si costituiva l'Università di Perugia contestando la fondatezza del ricorso. Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda.
La Corte di appello di Firenze con sentenza del 15.1.2008 rigettava l'appello della F. . La Corte territoriale osservava che la graduatoria era rimasta valida sino al 24.7.2005 e che il bando per la copertura del posto era successivo. Prima di tale data l'Università aveva coperto e fronteggiato le esigenze organizzative derivanti dalla due scoperture con l'opzione "medio termine" di forme contrattuali flessibili anche per realizzare risparmi finanziari. Il mancato scorrimento doveva attribuirsi a tale esigenza non essendo emerse finalità discriminatorie nei confronti della F. . Non era stato emesso alcun bando esterno in pendenza della graduatoria perché le decisioni assunte dal Senato e dal CDA dell'Università impegnavano i due organi solo dal momento della conclusione della procedura selettiva e dell'effettiva assunzione.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la F.M. con 5 motivi, corredati da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione dell'art. 97 della Costituzione: il comportamento dell'Università aveva violato il principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione impedendo lo scorrimento della graduatoria e procedendo all'avvio di nuovi concorsi.
Il motivo appare infondato. Questa Corte ha affermato il principio per cui "In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione di dipendenti, il diritto del partecipante al concorso mediante lo scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di coprire il posto, con attribuzione della qualifica ad un soggetto dichiarato idoneo non vincitore di un precedente concorso: tale obbligo può derivare dalle indicazioni del bando ovvero da una apposita determinazione dell'Amministrazione stessa di rendere disponibile il posto vagante e di coprirlo senza l'apertura di una nuova procedura concorsuale, dovendosi ritenere, in mancanza, che l'amministrazione non sia tenuta all'assunzione di candidati non idonei" (cass. n. 19006/2010, cass. n. 17780/2007). Ed ancora più recentemente questa Corte (a sezioni unite) ha ribadito il principio per cui "In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del cosiddetto scorrimento della graduatoria presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione di candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vaganti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, restando inoltre escluso che la volontà dell'amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzione di personale a termine" (cass. Sez. U. n. 19595/2012; cass. n. 21509/2008). Nel caso di specie l'Amministrazione non era tenuta né alla luce del bando né di altre determinazioni a far scorrere la graduatoria: la violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione viene quindi dedotto del tutto genericamente ed astraendo dalle circostanze del caso di specie in quanto l'Università non ha mai previsto l'utilizzazione della graduatoria ed, inoltre, ha altresì richiamato - a giustificazione del comportamento tenuto - interessi di natura pubblica come il contenimento dei costi attraverso l'uso di formule contrattuali flessibili. Infine la Corte di appello ha accertato l'insussistenza di ragioni di natura discriminatoria ai danni della ricorrente; la pretesa discriminazione subita non viene, peraltro, specificata in alcun modo al motivo che la desume automaticamente dalla decisione del tutto legittima di non far scorrere la graduatoria.
Con il secondo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 241/1990. L'art. 1 canonizza i principi di correttezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Non vi era alcuna ragione per optare per nuovi concorsi invece di utilizzare una graduatoria già predisposta, con un inevitabile aggravio dei costi per le nuove procedure concorsuali.
Il motivo appare infondato per quanto detto saprà. Non sussisteva alcun obbligo per l'Università di procedere allo scorrimento della graduatoria ed il nuovo bando (2.8.2005) per i posti rimasti scoperti è successivo alla data di validità della graduatoria (Luglio 2005). L'Università ha allegato ragioni di contenimento dei costi per il mancato scorrimento della graduatoria durante il periodo in cui la stessa è rimasta valida e quindi è stato (anche) provato un legittimo interesse di natura pubblica alla base della decisione dell'Università. L'utilizzazione di forme flessibili contrattuali per ricoprire i posti vaganti non può di per sé essere considerato un modo arbitrario e poco efficiente di gestione di un'Amministrazione pubblica, in difetto di più specifiche allegazioni di natura fattuale nella specie mancanti.
Con il terzo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 39 commi 13 e 16 della L. n. 449/1997. Le dette norme prevedevano che dei concorsi conservassero validità per i 18 mesi dalla data della loro approvazione e che le assunzioni fossero subordinate alla indisponibilità di idonei in concorsi già espletati.
Il motivo appare infondato. In primo luogo si osserva che parte ricorrente non ricostruisce al motivo come la questione posta con il terzo motivo sia stata sottoposta all'attenzione del Giudice nei precedenti gradi del giudizio ed in particolare se sia stato formulato sul punto uno specifico motivo di appello. Posto che la sentenza appellata non affronta l'argomento, la questione sembra essere nuova e quindi inammissibile. In ogni caso la Corte di appello ha accertato che il bando per la copertura dei posti vaganti è successivo alla perdita di validità della graduatoria di cui si lamenta il mancato scorrimento (che è rimasta valida ben cinque anni); pertanto le norme citate non appaiono violate in quanto si sono messi a concorso, attraverso un nuovo procedimento concorsuale, posti per i quali la precedente graduatoria era ormai non operativa.
Con il quarto motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 1137 c.c.. Si erano violati non procedendo alla "scorrimento della graduatoria" i principi di correttezza e buona fede. Precedentemente si era provveduto a chiamare un idoneo ingenerando così un giustificato affidamento all'assunzione anche da parte della ricorrente.
Il motivo appare infondato, in quanto non sussistendo alcun obbligo a operare l'assunzione attraverso lo scorrimento della graduatoria, legittimamente l'Amministrazione ha provveduto a coprire il posto vagante con forme flessibili contrattuali realizzando un risparmio di costi. Il nuovo bando per l'assunzione è stato emanato quando la graduatoria non era più valida.
Con il quinto motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. art. 35 comma quarto D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. art. 6, L. n. 168/89. Il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo avevano la competenza a deliberare sull'assunzione del personale e la decisione di procedere ad indire un nuovo bando era stata adottata mentre ancora la graduatoria era valida. Si era, quindi, incorsi in responsabilità con la decisione di ricoprire un posto in presenza di una graduatoria efficace.
Il motivo appare infondato. In primo luogo si deve osservare che comunque il quesito formulato a pag. 24 del ricorso non appare idoneo in quanto non offre alcuna correlazione con la fattispecie in esame e si limata ad una formulazione generica non riferita anche ai fatti di causa. Inoltre le pretese delibere degli organi accademici prima indicati non sono state né prodotte unitamente al ricorso, né è stato riprodotto il loro contenuto, né – infine - è stato indicato l'incarto processuale ove eventualmente siano rinvenibili. Infine si deve ricordare che il bando è successive alla perdita di validità della graduatoria di cui è processo e pertanto l'atto con il quale l'Università ha reso pubblica la decisione di mettere a concorso i posti vacanti assumendosi le relative responsabilità verso il pubblico è stato adottato quando non si poneva neppure più un problema di scorrimento della graduatoria posto che la stessa era ormai non operativa. Prima di tale momento (l'emanazione del bando) l'attività svolta ha avuto un mero carattere preparatorio e preliminare posto che solo con il bando l'Amministrazione si è autovincolata a seguire la nuova procedura concorsuale.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
19-06-2013 22:39
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