Confinante di fondo agricolo chiede il riscatto del bene non avendo ricevuto comunicazione della vendita a terzi.
Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 11 dicembre 2012
Numero: n. 22613
Intestazione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - rel. Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19356/2010 proposto da:
C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato COSTI
DANIELE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETROBON Stefano,
MASO GABRIELE giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
P.S. (OMISSIS), P.M.
(OMISSIS), in proprio ed in qualità di erede della sig.ra
Sa.Pa., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARIO FANI
37, presso lo studio dell'avvocato CAUDULLO Raffaele, che li
rappresenta e difende unitamente all'avvocato RISCICA ROBERTO giusta
delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 358/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 15/02/2010; R.G.N. 1376/2006.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2012 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l'Avvocato ROBERTO RISCICA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per rigetto.
(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 aprile 2010 la Corte di appello di Venezia ha premesso: 1) con citazione del 28 settembre 1993 P.M., titolare del diritto di superficie del terreno agricolo situato a (OMISSIS), e Sa.Pa., proprietaria del medesimo, distinto al fg. 20 n. 413 confinante con altro terreno agricolo distinto ai nn. 102, 166 e 167, venduto con atto pubblico del 1992 per il prezzo di L. 8 milioni senza notificare loro la proposta di alienazione, avevano convenuto il compratore C.S. chiedendo di esser sostituite a costui nella titolarità del bene ai sensi della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2; 2) il C. aveva eccepito:
a) il riscatto doveva esser esercitato da tutti i comproprietari, tra cui P.S.; b) mancava la contiguità tra fondi perchè esisteva una strada di uso pubblico; 3) il trasferimento era una donazione indiretta perchè il prezzo era inferiore al reale ed egli era da più di tre anni nel fondo e quindi non vi era diritto di prelazione del confinante; 4) il Tribunale aveva rigettato la domanda perchè la titolare del diritto di superficie non aveva il diritto di prelazione e la proprietaria non era coltivatrice diretta.
La Corte di merito ha invece accolto l'appello di P.M. e S., anche quali eredi di Sa.Pa., sulle seguenti considerazioni: 1) Sa.Pa., intestataria dei fondi distinti al fg. 20, nn. 413, 414, 81, 86 e 87 di ettari 2.70,20, coltivati a pioppeto, seminativo ed orto, era piena proprietaria degli stessi in quanto il diritto di superficie costituito a favore di P.M. era nullo perchè costituito su fondi agrari; 2) i testi avevano dichiarato che la Sa. coltivava personalmente il fondo unitamente alla figlia M. e al marito S., e quindi aveva la capacità lavorativa con la sua famiglia di coltivare il fondo, ricorrendo saltuariamente a terzisti; nell'ultimo biennio non aveva venduto fondi a terzi; inoltre il sedime su cui insiste la strada è di proprietà della Sa. e soltanto nel 2000 è stato classificato strada di proprietà privata di uso pubblico; 3) pertanto al momento della vendita la Sa. aveva i requisiti per esercitare il riscatto - esercitabile anche soltanto da un comproprietario - e dunque doveva esser sostituita all'acquirente C.S.; 4) pur se il confine era tra il fondo di cui al mappale 413, delle attrici, e quello di cui al mappale 102, venduto a terzi, tuttavia i fondi di cui ai mappali 166 e 167 costituivano un unico appezzamento di terreno; 5) il C.S. non aveva provato che il prezzo effettivamente pagato fosse inferiore al reale.
Ricorre per cassazione C.S., cui resistono P. S. e M.. Il ricorrente ha depositato memoria.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con i primi quattro motivi il ricorrente deduce: a) "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 177 e 180 c.c., artt. 101, 102 e 354 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4"; b) :"Violazione o falsa applicazione degli artt. 177 e 180 c.c., artt. 101, 102 e 354 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"; c):" Nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 177 e 180 c.c., artt. 77, 81 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4"; d) "Violazione o falsa applicazione degli artt. 177 e 180 c.c., artt. 77 81 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", e lamenta che la Sa. sia all'epoca dell'atto di vendita in relazione al quale ha esercitato il riscatto - 1992- sia al momento dell'instaurazione del giudizio - 1993- era coniugata in regime di comunione legale dei beni con P.S., sì che, poichè il riscatto agrario non è riconducibile agli atti di ordinaria amministrazione, e la norma di cui all'art. 180 cod. civ., comma 2, prescrive che la legittimazione sostanziale e processuale per i contratti con cui si acquistano o concedono diritti personali di godimento spetta ad entrambi i coniugi, al giudizio doveva partecipare il P., con conseguente difetto di integrità del contraddittorio e carenza di legittinazione della Sa..
I motivi sono infondati.
In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto della comunione legale, di cui all'art. 180 cod. civ., e segg., presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e pertanto non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale (ancorchè questo, a tutela della famiglia, sia poi destinato a cadere in comunione ope legis, una volta completatosi l'effetto reale), come nel caso dell'esercizio del diritto di riscatto, che non compete perciò ad entrambi i coniugi in quanto in "regime di comunione legale dei beni, bensì a colui che ha i requisiti di legge, e cioè è proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante (salva all'altro la possibilità, a norma dell'art. 181 cod. civ., come modificato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 60, di ricorrere al giudice per ottenere l'autorizzazione al compimento dell'atto - nella specie esercizio del riscatto - non voluto compiere dal primo e ritenuto necessario nell'interesse della famiglia o dell'azienda comune).
2.- Con il decimo, undicesimo e dodicesimo motivo, pregiudiziali agli altri, parte ricorrente denunzia, nell'ordine:
da un lato, "violazione o falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" (decimo motivo);
dall'altro, "omessa motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio" (undicesimo motivo);
- da ultimo, "insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio" dodicesimo motivo, e lamenta che erroneamente la Corte ha affermato, quanto al requisito della contiguità fisica tra i fondi, "asseritamente separati da una strada di uso pubblico, dalla relazione del CTU si evince che il sedime su cui insiste la strada è di proprietà dell'attrice .. e che solo con deliberazione n. 55 del 28 giugno 2000 del Comune di Silea la strada stessa è stata classificata proprietà privata da classificare di uso pubblico". Ed infatti il C.T.U. aveva affermato: "La continuità o contiguità fisica parziale del fondo della P. con quello del C. avviene tra i nn. 413-414 dell'attrice con il n. 102 del convenuto. Tra i due passa la strada privata ((OMISSIS)) dichiarata di proprietà della ditta P. - Sa. in data 10 luglio 1989 dal Comune di Silea. Il Comune di Silea.. in data 16 novembre 1993, certificava, su richiesta di C.S., che la strada (OMISSIS), confinante con i nn. 102,... è di uso pubblico, senza peraltro assumere nessun accertamento amministrativo". Ma il Comune l' aveva già asfaltata nel 1989, così riconoscendone la rilevanza pubblica, e perciò non rileva che, con atto dell'aprile 2001, ha inserito, con decorrenza dal 2000, la via (OMISSIS) tra le strade comunali perchè l'atto ha natura dichiarativa e non costitutiva. Di conseguenza nessun accorpamento di azienda agraria è possibile tra il fondo della Sa. e quello acquistato dal C..
I motivi sono fondati.
Per principio assolutamente consolidato di questa Corte il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dalla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, poichè integra una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell'autonomia negoziale al fine di realizzare il razionale sfruttamento del suolo (art. 44 Cost.), spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica in senso stretto e, per contatto reciproco ininterrotto lungo la comune linea di demarcazione, senza potere essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta "contiguità funzionale", ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un'unica azienda agraria. Ne consegue che se una strada,, privata, ma di uso pubblico - costituita con porzioni di proprietari di terreni latitanti - interrompe, anche solo per un tratto, il confine tra fondi interponendosi tra loro, il diritto di riscatto tra gli stessi è escluso (ex multis Cass. 1106 del 2006).
Nella specie la Corte di merito ha ritenuto il requisito della contiguità tra fondo retraente e fondo retratto senza accertare nè se effettivamente - e non asseritamente - via (OMISSIS) si interpone tra la linea di demarcazione del fondo di cui alle particelle nn. 413 e 414 dei P. e quello di cui alla particella n. 102 del C., nè se detta strada alla data del riscatto fosse di uso pubblico o comunque di diversi titolari dei terreni limitrofi, ma in base soltanto alla dichiarazione del Comune di Silea nel 1989 - e cioè tre anni prima della vendita dei fondi di cui è controversia - della proprietà esclusiva di via (OMISSIS) a favore della ditta Sa. - P., e alla considerazione che solo con la delibera del 2000 - e quindi successivamente all'esercizio del riscatto - il Comune l' aveva classificata "proprietà privata da classificare di uso pubblico".
Pertanto sussiste la violazione delle norme di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7.
Infatti da un lato la titolarità esclusiva di una strada privata non comporta la pertinenza esclusiva di essa ai fondi del medesimo titolare, e perciò non esclude che sia gravata dall'uso protrattosi per un ventennio - da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati "uti cives", ossia quali titolari di un interesse generale per l'oggettiva idoneità di essa all'attuazione di un fine di pubblico interesse - che può consistere anche nella mera comodità, se la strada è agraria, di sopperire ai bisogni di coltura dei fondi finitimi - ovvero che il proprietario, seppur non intenzionalmente volendo costituire un diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso (Cass. 4207 del 2012); dall'altro l'accertamento del Comune di destinazione alla predetta funzione di generale interesse (L. n. 126 del 1958, artt. 1, 8 e 9; D.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, artt. 1 e 3) - assumendo di conseguenza l'obbligo di concorso nella sua manutenzione (L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 51, comma 2, all. F;
D.Lgt. n. 1446 del 1918, art. 3) - con iscrizione nell' apposito elenco, ha effetto dichiarativo - ricognitivo, e non costitutivo (ex ceteris S.U. 1624 e 6406 del 2010, Cass. 29 aprile 2003, n. 6657;
Cass. 27 maggio 2002, n. 6657).
Perciò i giudici di appello non potevano ritenere la contiguità tra i fondi della Sa. e del C. soltanto perchè la strada (OMISSIS), "asseritamente" esistente tra fondo retraente e retrattato, non era di uso pubblico perchè così classificata negli appositi registri soltanto nel 2000, e perchè era stata dichiarata dal Comune di Silea di proprietà Sa. - P. nel 1989, ma dovevano accertare se alla data del riscatto detta strada, se effettivamente interposta sul confine tra i fondi di cui ai nn. 413- 414 e 102, era non solo di proprietà, ma anche di pertinenza esclusiva dei fondi di proprietà della Sa., nei quali la predetta strada conduceva e terminava, o se invece era di pubblico transito da oltre venti anni o per volontà del proprietario, costituendosi in questo caso il diritto di uso al momento del suo inizio.
4.- I motivi da 5 a 9 - "Violazione o falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31, della L. n. 203 del 1982, art. 6, della L. n. 153 del 1975, artt. 11 e 12, della L. n. 817 del 1971 , art. 7 e dell'art. 2083 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3";
"Violazione o falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31, della L. n. 203 del 1982, art. 6, della L. n. 153 del 1975, artt. 11 e 12 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"; Violazione e falsa applicazione della L. n. 590 del 1965, artt. 8 e 31, della L. n. 817 del 1971, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"; "Insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio"; "Omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio" - con cui il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte ha ritenuto la Sa. coltivatrice diretta mentre la stessa coltivava soltanto un orto e fiori in serra e non l'intera proprietà di 2.700 mq., condotta invece dalla figlia P., come emerso dalle testimonianze escusse; i motivi da 13 e 14 - "Violazione o falsa applicazione degli artt. 789, 809, 2697 c.c., della L. n. 590 del 1965, art. 8, della L. n. 817 del 1971, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"; "Omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio" - con cui il medesimo lamenta che la Corte di merito non ha considerato che la vendita del terreno di mq. 4965 per otto milioni del compendio era mista a donazione ; i motivi da 15 a 20 - "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., L. n. 590 del 1965, art. 8, della L. n. 817 del 1971, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3"; "Omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio";
"Violazione e falsa applicazione degli artt. 1324, 1346 e 1362 c.c., L. n. 590 del 1965, art. 8, L. n. 817 del 1971, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" - con cui deduce che la Corte non ha considerato che il compendio è stato venduto a corpo e non separato dal terreno oggetto di riscatto; i motivi 18, 19 e 20 - "Nullità della sentenza per ultrapetizione ed indeterminatezza del dispositivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4"; "Nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", "Contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5" - con cui denuncia che la Corte ha sostituito la retraente nella titolarità dell'intero compendio acquistato dal S. mentre il retratto era stato esercitato soltanto per il terreno, sono assorbiti dall' accoglimento dei motivi 10, 11 e 12.
5.- In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata per nuovo esame uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, previo accertamento, anche alla luce di tutte le circostanze emergenti dalle acquisizioni processuali cui fa riferimento la difesa di parte ricorrente nei motivi undicesimo e dodicesimo - tra cui la circostanza che il Comune nel 1989 ha asfaltato via (OMISSIS) in tal modo mostrando di riconoscere l'effettività dell'uso pubblico e di volerne profittare a proprio vantaggio; la stessa consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui ha accertato che il sindaco di Silea in data 16 novembre 1993, e quindi in data molto prossima all'esercizio del diritto di riscatto, ne ha accertato l'uso pubblico, pur avendo dichiarato tre anni prima (del 1989) che era di proprietà Sa. - se alla data del riscatto l' uso della predetta strada, se effettivamente posta lungo la linea di demarcazione tra i fondi della Sa. e del S., fosse ad esclusivo vantaggio dei fondi della Sa., o invece già di pubblico transito per dicatio ad patriam o per usucapione.
Il giudice di rinvio provvedere a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi da dieci a dodici e decidendo nel merito cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Venezia, altra composizione.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012
03-01-2013 19:41
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