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Sentenza

Consulenza tecnica. Realizzazione di un tratto di strada. Negligenza nella reali...
Consulenza tecnica. Realizzazione di un tratto di strada. Negligenza nella realizzazione. Acque convogliate in cunetta.
Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2013, n. 5390

CASSAZIONE CIVILE - PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE - RESPONSABILITA' CIVILE

E' corretta quella sentenza gravata che, nel riportarsi alla consulenza tecnica di ufficio, abbia affermato la responsabilità dell'odierno ricorrente per i danni subiti dalla controparte ad un proprio fondo in conseguenza della realizzazione di un tratto di strada confinante con lo stesso da parte del ricorrente, avendo quest'ultimo realizzato tale opera in modo negligente. La correttezza dell'affermazione della responsabilità del ricorrente non è in alcun modo scalfita dal fatto che, nella perizia, si fosse evidenziato che il processo erosivo oggetto di contestazione fosse stato accelerato dal surplus di acqua convogliata dalle cunette, atteso che, sempre la perizia, aveva altresì evidenziato che senza i lavori effettuati dal ricorrente che, aveva usato negligenza nel realizzare le cunette di convogliamento delle acque piovane, i predetti danni al fondo della controparte non si sarebbero verificati. Non può, dunque, configurarsi alcun vizio di motivazione della pronuncia in parola.
Avv. Antonino Sugamele

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