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Sentenza

Deposito della velina dell'appello in corso di notifica. Procedibilità. Deposito...
Deposito della velina dell'appello in corso di notifica. Procedibilità. Deposito dell’originale notificato eseguito all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 ottobre – 26 novembre 2013, n. 26430
Presidente Triola – Relatore Carrato

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 14 del 2009 il Giudice di pace di Melito Porto Salvo accoglieva il ricorso proposto da M.N., con il quale era stata formulata opposizione avverso un verbale di contestazione elevato a suo carico dalla Polizia stradale per la violazione dell'art. 142 del c.d.s. 1992.
Sull'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la suddetta sentenza e nella costituzione dell'appellato, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, con sentenza n. 1481 del 2010 (depositata l'11 novembre 2010 e non notificata), dichiarava l'improcedibilità del gravame e compensava per intero tra le parti le spese del grado. A sostegno del'adottata decisione il giudice reggino rilevava che l'appello si sarebbe dovuto considerare improcedibile poiché la costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, per mezzo dell'Avvocatura erariale, era avvenuta con il deposito di una copia dell'atto di citazione in appello priva di qualunque indicazione in ordine alla (già intervenuta o solo richiesta) notificazione alla controparte, nel mentre il deposito dell'originale dell'atto di appello notificato (ovvero con l'allegazione documentale della prova della sua intervenuta notificazione) era stato eseguito, successivamente, solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Avverso la menzionata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 26 settembre 2011 e depositato il 17 ottobre 2011) il Ministero dell'Interno, basato su un unico motivo.
L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. Avviato il procedimento per la possibile definizione in sede camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., il designato collegio, con ordinanza interlocutoria depositata il 17 maggio 2013, deliberava di rimettere la trattazione del ricorso in pubblica udienza, non rilevandosi la sussistenza delle condizioni di evidenza decisoria, con riferimento all'ipotesi prevista dall'art. 375 n. 5) c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il dedotto motivo il ricorrente Ministero dell'Interno ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 348, 347, 165 e 156 c.p.c., sul presupposto che, nella fattispecie, il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe dovuto ritenere la validità della costituzione di esso ricorrente, nella qualità di appellante, siccome effettuata mediante il deposito della sola copia, anziché dell'originale, dell'atto di appello. A tal proposito la difesa erariale sostiene che la costituzione dell'appellante attraverso il deposito della cosiddetta velina dell'atto di impugnazione, seguito dal successivo deposito del conforme originale notificato, si deve considerare perfettamente idonea al raggiungimento dello scopo, non solo perché non determina alcuna lesione del diritto alla difesa della controparte, ma anche perché non preclude al giudice la possibilità di riscontrare la corretta instaurazione del giudizio, essendo da escludere che tale riscontro debba avvenire antecedentemente alla prima udienza, come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice di appello nella fattispecie. In altri termini, la costituzione dell'appellante mediante deposito di copia, anziché dell'originale recante la relata di notificazione, dell'atto di impugnazione non avrebbe potuto determinare l'improcedibilità dell'appello, integrando una mera irregolarità suscettibile di sanatoria mediante il deposito dell'originale entro la prima udienza di trattazione, che si identifica con il momento in cui il giudice è chiamato a compiere la verifica della regolare costituzione in giudizio. La difesa erariale ha, inoltre, prospettato che l'applicazione degli esposti principi al caso di specie rende evidente l'inammissibilità della riconducibilità dell'ipotesi di costituzione mediante la c.d. velina alla diversa fattispecie di omessa tempestiva costituzione, che sola varrebbe a giustificare la pronuncia di improcedibilità. Ed invero ad una siffatta declaratoria si potrebbe pervenire - nell'ottica delineata dal Ministero ricorrente - solo in caso di accertata difformità tra la copia depositata al momento dell'iscrizione a ruolo e l'originale notificato dell'atto di impugnazione, depositato soltanto successivamente, ma ove non sia in discussione - come nella fattispecie - la conformità tra i due atti, si dovrebbe ritenere che il deposito della velina in luogo dell'originale una mera irregolarità, non integrando tale deviazione dal modello legale una costituzione priva dei requisiti necessari al raggiungimento dello scopo dell'atto e non comportando essa alcuna violazione dei diritti difensivi della parte appellata.
2. Rileva il collegio che il formulato motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto per le complessive ragioni che seguono.
Si osserva che il Tribunale reggino, nel dichiarare l'improcedibilità dell'appello con sentenza impugnata, si è conformato ad uno specifico orientamento emerso nella giurisprudenza di questa Corte, espressosi soprattutto nelle sentenze n. 18009 del 2008 e n. 10 del 2010.
Secondo queste due pronunce, infatti, il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determinerebbe l'improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., essendo privo di effetti sananti l'eventuale deposito tardivo dell'atto notificato in prima udienza, oltre il termine perentorio stabilito dalla legge. Per come ampiamente motivato nella sentenza oggetto del ricorso (nella quale è stato ripercorso l'intero iter logico-sistematico posto a fondamento della citata sentenza n. 18009 del 2008), la costituzione in giudizio dell'appellante con il deposito di un atto non notificato (ovvero non recante la prova documentale allegata della richiesta od eseguita notificazione) sarebbe sprovvista del necessario requisito per il raggiungimento dello scopo cui è destinato il controllo di procedibilità che la legge conferisce al giudice dell'impugnazione, con la conseguenza che, sulla scorta di una lettura sistematica e coordinata degli artt. 347 e 348 c.p.c., dovrebbe sostenersi che andrebbe dichiarato improcedibile l'atto di appello allorquando l'appellante non depositi, nel termine stabilito per la sua costituzione (in relazione al richiamato art. 165 c.p.c.), l'atto di impugnazione notificato ad almeno una delle controparti.
Ed era proprio questa la situazione processuale che si era venuta a verificare nel caso di specie, laddove il Ministero appellante, al momento della sua costituzione nel termine di legge, aveva depositato semplicemente una copia ("velina") dell'atto di citazione in appello, la quale, tuttavia, era priva di qualsiasi indicazione in ordine alla richiesta od avvenuta notificazione alla controparte, mentre solo in corso di causa (ossia all'udienza di precisazione delle conclusioni) aveva depositato l'originale dell'atto di appello notificato (ovvero munito del riscontro documentale dell'intervenuta notificazione).
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale al quale ha aderito il Tribunale reggino, la sanzione della improcedibilità starebbe ad esprimere una valutazione legale in ordine alla necessità di un adempimento - la costituzione in giudizio entro il termine - che il giudice è chiamato ad accertare d'ufficio al fine poter dare seguito e sviluppo al procedimento. D'altra parte, la perentorietà del termine di costituzione in appello e la sua rilevabilità d'ufficio in caso di inosservanza comporterebbero l'impossibilità di sanare ovvero di considerare mere irregolarità, suscettibili tali di successiva regolarizzazione, imperfezioni e mancanze della costituzione in giudizio dell'appellante tali da impedire l'accertamento della validità ed efficacia dello stesso atto di impugnazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni il giudice di secondo grado che la prospettazione dell'inapplicabilità della sanzione dell'improcedibilità e della configurabilità di una mera irregolarità nella predetta situazione processuale relativa all'attività di costituzione in appello del Ministero dell'Interno non potevano considerarsi degne di rilievo perché la possibile regolarizzazione avrebbe, comunque, presupposto che la costituzione, pur potendo avvenire con il deposito di una mera copia dell'atto di appello, sarebbe dovuta, in ogni caso, intervenire nel termine di cui all'art. 165 c.p.c. con l'allegazione della idonea indicazione e del relativo riscontro documentale in ordine all'effettuata rituale richiesta od avvenuta esecuzione della notificazione.
Rileva il collegio che il complessivo impianto argomentativo che sorregge la sentenza impugnata non è condivisibile.
La questione sottoposta al vaglio di questo Collegio è la seguente: dica la Corte se violi gli arti 348, 347, 165 e 156 c.p.c, la sentenza del Tribunale che abbia dichiarato improcedibile l'appello ritualmente notificato e iscritto a ruolo a mezzo di c.d. "velina", rilevando che il deposito dell'atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all'atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, determina l'improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., considerato che l'accertamento dell'avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, di una copia (o velina) dell'atto di appello in sostituzione dell'originale contenente la relata dell'avvenuta notifica, non comporta la sanzione dell'improcedibilità dell'appello.
Diversamente dalla posizione assunta dal Tribunale di Reggio Calabria, occorre evidenziare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte è schierata nel senso che l'accertamento dell'avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio dell'appellante, di una copia (o velina) dell'atto di appello in luogo dell'originale contenente la relata dell'avvenuta notificazione dello stesso atto, non comporta la sanzione dell'improcedibilità del gravame (cfr. Cass. 9 dicembre 2004, n. 23027; Cass. 24 agosto 2007, n. 17958; Cass. 29 luglio 2009, n. 17666, ord.; Cass. 17 novembre 2010, n. 23192; Cass. 8 maggio 2012, n. 6912; Cass. 23 novembre 2012, n. 20789, ord., e, da ultimo, Cass. 21 giugno 2013, n. 15715).
Questo condivisibile orientamento è, infatti, saldamente basato sull'indiscusso principio di tassatività della cause di improcedibilità (tra le quali, per l'appunto, non è previsto - all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa da parte dell'appellante - il deposito dell'originale dell'atto di appello notificato), sulla esclusività del richiamo, in detta norma, ai soli termini di costituzione dell'appellante (da intendersi riferiti a quelli contemplati dall'art. 165 c.p.c., per il giudizio di primo grado, in virtù del rimando trasparente nel primo comma dell'art. 347 c.p.c.) e non anche alle forme, sulla insussistenza della configurazione di un
pregiudizio del diritto di difesa e dell'instaurazione del contraddittorio per effetto dell'avvenuta notificazione. Del resto, è risaputo che la possibilità di provvedere alla costituzione in giudizio da parte dell'attore (e, corrispondentemente, da parte dell'appellante in secondo grado) ed alla contestuale iscrizione a ruolo della causa prima del perfezionamento della notificazione (mediante il deposito della c.d. "velina") è un dato che deve ritenersi acquisito alla luce della lettura (costituzionalmente orientata) operata dal Giudice delle leggi (cfr. sentenza 2 aprile 2004, n. 107, ed ordinanza 12 aprile 2005, n. 154, ma già prima v., in senso analogo, l'ordinanza 23 giugno 2000, n. 239), secondo cui tale ultimo adempimento si perfeziona per il notificante sin dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, sicché a partire da tale momento egli è legittimato a compiere tutte le attività che presuppongono la notificazione, ferma restando la decorrenza del termine ultimo per la costituzione dalla consegna effettiva al destinatario. Ed anche le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864 - hanno stabilito che la sola mancata costituzione in termini dell'appellante determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello (a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli).
In modo ancor più incisivo è stato chiarito (cfr., in particolare, Cass. n. 23192 del 2010) come il nuovo testo dell'art. 348 c.p.c. (nella versione introdotta dalla legge n. 353 del 1990 e succ., integr.) abbia apportato significative modifiche alla disciplina dell'improcedibilità dell'appello, in quanto ha previsto quali ipotesi testualmente tassative (sull'operatività del principio di tassatività in proposito cfr., anche di recente, Cass. n. 2171 del 2009 e Cass. n. 238 del 2010). Infatti, mentre nella disposizione prevista al primo comma viene posto riferimento alla mancata tempestiva costituzione dell'appellante, nel capoverso è disciplinata la mancata comparizione dello stesso, una volta costituitosi, alla prima udienza ed in quella successiva; pertanto, in relazione al primo degli indicati profili, risalta univocamente evincibile come, sul piano letterale della disposizione, la sanzione immediata ed insanabile, anche quindi a prescindere dalla condotta processuale dell'appellato, attiene alla sola mancata tempestiva costituzione dell'appellante che deve aver luogo "in termini" non anche all'omessa osservanza delle "forme" previste per i procedimenti davanti al tribunale, nonostante alle stesse, compreso dunque il deposito dell'originale della citazione, operi rinvio il precedente art. 347 c.p.c.. Oltretutto, bisogna rilevare che, sebbene l'art. 165 c.p.c. imponga all'attore di costituirsi, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo ed il proprio fascicolo contenerne l'originale della citazione, la procura ed i documenti offerti in comunicazione, tuttavia la giurisprudenza concorde di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente una copia anziché l'originale dell'atto di citazione, depositato in seguito dopo la scadenza del termine prescritto, non determina alcuna nullità della costituzione stessa, ma integra, semmai, una semplice ipotesi di irregolarità rispetto alle modalità stabilite dalla legge, non conseguendo a tale violazione - come già sottolineato - alcuna lesione dei diritti della controparte e venendosi ad instaurare il contraddittorio con la notifica della citazione (Cass. n. 15777 del 2004, cit.).
L'estensione applicativa al giudizio d'appello di tali condivisibili principi comporta l'inammissibilità della riconducibilità della fattispecie in esame - come dedotto dall'Amministrazione ricorrente - all'ipotesi di mancata tempestiva costituzione, dal momento che solo essa giustificherebbe, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. (nel testo come novellato dalla legge n. 353 del 1990), la declaratoria di improcedibilità del gravame. Non appare, perciò, convincente la diversa soluzione adottata da questa Corte con la sentenza n. 18009 del 2008 (alla quale si è fondamentalmente ispirata la sentenza impugnata in questa sede), fonda su una sorta di "distinguo" tra art. 165 c.p.c., in relazione al quale accoglie la riferita giurisprudenza che esclude l'essenzialità in sede di costituzione del deposito dell'originale notificato dell'atto di citazione, e l'art. 348 c.p.c., in ordine al quale, di contro, ravvisandosi la sua ragione giustificatrice della comminatoria dell'improcedibilità nell'esigenza di certezza dell'instaurazione del giudizio, viene asserita tale essenzialità in funzione di un necessario controllo preventivo, da parte del giudice di appello, dell'effettiva proposizione dell'impugnazione (e, quindi, della prova dell'attivazione del correlato adempimento notificatorio nei confronti della controparte). Tuttavia, questa impostazione non valorizza, innanzitutto, l'espressa limitazione del dettato normativo del suddetto art. 348 c.p.c., che ricollega la procedibilità dell'appello alla sola tempestività della costituzione (di per sé rivelatrice della effettiva volontà di impugnare), e non alle modalità della costituzione stessa, ma, soprattutto, pone riferimento ad una necessaria attività di controllo preventivo "inauditae partes" da parte del giudice a seguito della sola costituzione, che - però - il diritto positivo non prevede (e che avrebbe dovuto necessariamente contemplare per giungere alla conclusione predicata, alla stregua del pacifico principio di tassatività che deve caratterizzare, nell'ambito processuale, i casi di improcedibilità e, in genere, quelli che comportano decadenze processuali), nel qual caso si sarebbe potuta giustificare anche un'immediata declaratoria d'improcedibilità, mentre tale controllo - alla stregua dell'assetto normativo vigente - può aver legittimamente luogo successivamente già alla prima udienza (ed, invero, l'art. 350, comma secondo, c.p.c., demanda a tale sede la verifica della regolare costituzione del giudizio, con la possibilità di disporre anche la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello: cfr., per questa sottolineatura, Cass. n. 6912 del 2012, cit.) con la visione, da parte del giudice, della copia notificata pur se tardivamente depositata.
Tutt'al più, come correttamente dedotto anche da parte dell'Amministrazione ricorrente, alla declaratoria d'improcedibilità si potrebbe pervenire, all'esito del giudizio di appello, soltanto ove fosse accertata una difformità tra la copia depositata (al momento di iscrizione a ruolo) e l'originale dell'atto di impugnazione (successivamente depositato), ma ove non sia in discussione - come nella controversia in questione - la conformità dei due atti, si deve ravvisare nell'attività di deposito della copia in luogo dell'originale una mera irregolarità, non integrando tale deviazione dal modello legale una costituzione priva dei requisiti essenziali al raggiungimento dello scopo dell'atto e non comportando essa, di per sé, alcuna violazione dei diritti difensivi dell'appellato nei confronti, del quale il contraddittorio viene a radicarsi con la notifica della citazione.
Pertanto, in consonanza con il condivisibile orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di questa Corte (avallato anche dall'interpretazione costituzionalmente orientata fatta propria dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi) e con l'impianto normativo sistematicamente inquadrato che il codice di rito rivolge al giudizio di appello (e, in particolare, alle forme e alla costituzione delle parti e alla fase della trattazione, non disgiunte dalla valorizzazione, quale imprescindibile corollario, del principio della tassatività dei casi di improcedibilità), deve enunciarsi (come già statuito con la recente Cass. n. 6912 del 2012) il seguente principio di diritto: “l'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, c.p.c. per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione; ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l'appello se l'appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ha depositato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, una c.d. velina dell'atto d'appello in corso di notificazione - priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l'originale dell'atto notificato, conforme alla velina”
3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Reggio Calabria (in composizione monocratica), in persona di altro magistrato che, nel conformarsi al principio di diritto sopraenunciato, provvederà, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., anche sulle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona di altro magistrato.
Avv. Antonino Sugamele

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