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Sentenza

Dirigente medico siciliano impugna la revoca dell'autorizzazione a svolgere atti...
Dirigente medico siciliano impugna la revoca dell'autorizzazione a svolgere attività intramuraria allargata. Il ricorso è inammissibile: la competenza a decidere è del Giudice ordinario.
N. 01883/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01680/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1680 del 2013, proposto da:
Carlo Comandè, rappresentato e difeso dall'avv. Serena Caradonna, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;

contro

- l'Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
- l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Maurelli, con domicilio eletto in Palermo, via Dante n. 166, presso lo studio dell'avv. Michele Costa;

per l'annullamento

- del decreto 4 settembre 2012 dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana, nella parte in cui il regolamento aziendale deve prevedere che l'attività libero-professionale intramuraria deve essere svolta in un'unica sede nell'ambito del territorio della stessa azienda sanitaria;

- ove adottato, del regolamento dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello";

- della disposizione della Direzione Strategica, non conosciuta dal ricorrente, emanata in ossequio a quanto convenuto, in data 22 luglio 2013, tra l'Assessore Regionale della Salute ed il Commissario Straordinario;

- del provvedimento prot. n. 521/ALPI/u del 22 luglio 2013, successivamente notificato, che in attuazione del predetto decreto assessoriale revoca l'autorizzazione ALPI (attività libero professionale intramoenia) allargata e fissa nel 1 settembre "il termine oltre il quale verrà inibito qualunque tipo di accesso al sistema informatico";

- del provvedimento del 26 luglio (recte: agosto) 2013, prot. 11. 753/ALPI/u, di conferma della revoca dell'autorizzazione ALPI allargata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto il decreto cautelare n. 567 del 11 settembre 2013;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, con le relative deduzioni difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

Relatore il primo referendario Maria Cappellano;

Uditi alla camera di consiglio del 10 ottobre 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A. – Con ricorso notificato il 4 settembre 2013 e depositato il successivo 10 settembre il ricorrente – dirigente medico in servizio presso l'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” – ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui l'Assessorato Regionale della Salute ha adottato le linee guida per l'attività libero-professionale, e l'intimata Azienda ha revocato l'autorizzazione, rilasciata al predetto, all'espletamento dell'attività intramuraria cd. allargata (presso lo studio privato).

Affida il ricorso alle censure di: 1) con riferimento al Decreto dell'Assessore alla Salute del 4 settembre 2012 e della disposizione della Direzione Strategica emanata in ossequio a quanto convenuto, in data 22 luglio 2013, tra l'Assessore Regionale della Salute ed il Commissario Straordinario nonché del regolamento adottato in conformità allo stesso: Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 quinquies del D. lgs. n. 502/1992 – Violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 della L. n. 120/2007 – eccesso di potere per illogicità manifesta; 2) con riferimento ai provvedimenti del 22 luglio 2013 e del 26 agosto 2013: incompetenza del soggetto che ha emanato l'atto di revoca – illegittimità del provvedimento impugnato; 3) con riferimento ai provvedimenti del 22 luglio 2013 e del 26 agosto 2013: violazione e falsa applicazione dell'art. 8, legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e s.m.i. – eccesso di potere; 4) Con riferimento al provvedimento del 26 agosto 2013: violazione e falsa applicazione dell'art. 11 bis della L.R. n. 10/1991 – eccesso di potere – difetto di motivazione – violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento; 5) con riferimento ai provvedimenti del 22 luglio 2013 e del 26 agosto 2013: violazione del diritto del medico all'esercizio della libera professione come riconosciuto dall'art. 15 quinquies del d. lgs. n. 502/92.

Chiede, quindi, l'accoglimento del ricorso, con il favore delle spese.

B. – Si è costituito in giudizio l'Assessorato Regionale della Salute, senza spiegare difese scritte.

C. – Si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello (d'ora in poi “Azienda”), eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda rispetto al contestato Decreto assessoriale, nonché, la tardività della stessa impugnazione; nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso e della contestuale domanda cautelare.

D. – Alla camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il Presidente del Collegio ha rappresentato alle parti presenti la possibilità di una definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cod. proc. amm., ponendo a fondamento della decisione la questione, rilevata d'ufficio ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., della inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (v. verbale d'udienza).

Quindi, il ricorso, dopo ampia discussione, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stato posto in decisione.

E. – Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti, dal Presidente del Collegio, in occasione dell'adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare.

F. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo la controversia su questioni attribuite alla sfera di cognizione del giudice ordinario.

F.1. – Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, ma il c.d. "petitum sostanziale", il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio, individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata in giudizio.

Nel caso di specie, il petitum sostanziale del presente ricorso è la rimozione di tutti gli atti che impediscono al ricorrente l'esercizio del diritto ad esercitare, nell'ambito del proprio rapporto di lavoro privato, l'attività professionale medica “intramoenia” cd. allargata, che parte ricorrente lamenta di non potere più svolgere con le caratteristiche finora autorizzate dal datore di lavoro (presso il proprio studio), anche in considerazione della presunta carenza di mezzi e strutture in dotazione dell'Azienda.

In tali termini il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Ed invero, la presente controversia ha ad oggetto sostanziale una pretesa che attiene strettamente alla gestione del rapporto di lavoro, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass., SS.UU., 24 febbraio 2000, n. 41; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2005 n. 2872; ecc. ecc.; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 68; T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 29 aprile 2009, n. 798; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 28-03-2007, n. 536; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 9 novembre 2006, n. 12170).

D'altra parte, nella sostanza il ricorrente non contesta l'esistenza del potere organizzativo delle Amministrazioni intimate, ma solo le modalità concrete di esercizio di tale potere in quanto incidenti sulla gestione del rapporto di lavoro attinente all'esercizio dell'attività libero professionale in regime intramurario.

Né può aderirsi alla prospettazione di parte ricorrente, secondo cui la giurisdizione di questo Tribunale sull'atto generale presupposto attrarrebbe anche quella sugli atti applicativi, pur rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il citato art. 63, co. 1, del d. lgs. n. 165/2001 attribuisce espressamente al giudice ordinario il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti: a ragionare nel senso prospettato dal ricorrente si finirebbe per eludere il dettato del legislatore del 2001, il quale ha inteso chiaramente introdurre la regola della giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie in materia di rapporti di lavoro, con la sola eccezione, contenuta nel comma 4 del ridetto art. 63, delle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Va, infine, rilevato che i precedenti menzionati nel ricorso, in ordine alla asserita attrazione alla giurisdizione di questo Tribunale anche degli atti applicativi di gestione del rapporto di lavoro, afferiscono a fattispecie, in cui i due Tribunali hanno dichiarato il proprio difetto di giurisdizione (v. T.A.R. Liguria, n. 1156/2012; T.A.R. Sardegna, n. 65/2012).

F.2. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario.

La causa potrà essere riproposta dinanzi al giudice ordinario nei termini e con le modalità previste dall'art. 11, cod. proc. amm..

G. – In relazione alla natura della controversia le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente FF

Giovanni Tulumello, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

 		
 		
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
 		
 		
 		
 		
 		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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