Due dipendenti di una società concorrente vengono assunti per valorizzare talune offete commerciali. Nessuna prova sul comportamento sleale.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 febbraio – 14 giugno 2013, n. 14990
Presidente Salvago – Relatore De Chiara
Svolgimento del processo
La I.T.E.S. Impianti s.r.l. adì il Tribunale di Padova deducendo che la Offimark s.r.l., operante nel suo stesso settore commerciale (installazione di impianti telefonici) ma nella provincia di Vicenza, dopo aver assunto due suoi dipendenti e pubblicizzato con i clienti tali nuove assunzioni, aveva iniziato ad operare anche nella sua zona (il padovano) sfruttando le conoscenze tecniche e di mercato dei nuovi assunti, sviando la clientela ed eseguendo lavori già assegnati ad essa attrice. Chiese pertanto la condanna della Offimark s.r.l. e dei due dipendenti al risarcimento del danno subito per concorrenza sleale.
Il Tribunale respinse la domanda nei confronti dei due dipendenti e la accolse, invece, nei confronti della Offimark s.r.l. relativamente a un solo rapporto commerciale, quello instaurato dalla convenuta con l'Università di Padova.
La Corte d'appello di Venezia, adita dalla soccombente, ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, che la concorrenza illecita non possa dedursi dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, e che non sussistano, nella specie, elementi dai quali inferire che la contestata assunzione, di per sé legittima, fosse stata attuata con il precipuo fine di acquisire la clientela della Ites Impianti s.r.l. o comunque di nuocere a quest'ultima.
La I.T.E.S. Impianti s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, cui la Offimark s.r.l. ha resistito con controricorso.
In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della funzione nomofilattica della Corte.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, si censura l'esclusione che la Offimark avesse assunto i due dipendenti della società ricorrente con il fine di sviarne la clientela o comunque di nuocere alla stessa e si osserva, in particolare, che là resistente aveva appunto vantato con l'Università di Padova l'assunzione dei predetti dipendenti per valorizzare la propria offerta commerciale.
2. - Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c., si afferma che la "spendita" di tale assunzione presso la cliente costituiva appunto ipotesi di concorrenza sleale ai sensi della norma invocata.
3. - Le due censure, da esaminare congiuntamente attesa la loro connessione, non colgono nel segno, essendo entrambe basate sul presupposto di fatto che la Offimark avesse valorizzato, presso l'Università di Padova, l'assunzione dei due dipendenti della I.T.E.S. Impianti al fine di soppiantare la concorrente nell'aggiudicazione dell'appalto: il che non è stato affatto accertato dai giudici di appello, né può esserlo in sede di legittimità.
4. - Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
17-06-2013 19:11
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