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Sentenza

Fidejussione e obbligazione principale. Prestazioni più onerose....
Fidejussione e obbligazione principale. Prestazioni più onerose.
Cass. civ., Sez. VI-1, 7 gennaio 2013, n. 180

FIDEIUSSIONE

La fideiussione è caratterizzata dall'accessorietà, il che rende evidente la connessione tra la causa relativa al rapporto principale e quella riguardante il negozio fideiussorio. Ne deriva che deve individuarsi un unico foro competente per entrambe le cause. Ciò detto, nella specie, la norma derogativa della competenza applicabile è l'art. 31 c.p.c., atteso che il vincolo di accessorietà si pone in relazione di specialità rispetto al genus della connessione per oggetto e titolo regolata dall'art. 33 c.p.c. 
L'obbligazione del fideiussore deriva la propria validità ed efficacia dall'obbligazione principale e non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né tanto meno può essere prestata a condizioni più onerose di quelle del contratto che ha ad oggetto il rapporto principale, pur estendendosi a tutti gli accessori del debito garantito. La fideiussione, dunque, si caratterizza per la mancanza di autonomia che rappresenta, altresì, anche l'elemento che la distingue dal contratto autonomo di garanzia che, rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 1322, comma 2, c.c., si caratterizza per la legittimità dell'escussione della garanzia, senza la preventiva valutazione della validità e vigenza del rapporto principale.
Avv. Antonino Sugamele

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