Gli stipendi, salari e pensioni sono pignorabili da un quinto alla metà per il mantenimento dei figli o del coniuge.
TRIBUNALE DI MODENA
N. ...omissis.../12 RG Esec. Mobil.
il Giudice dell'esecuzione,
sciogliendo la riserva;
Fatto
ritenuta nella specie del tutto inopportuna la sospensione del processo esecutivo; posto che essa non si estende al vincolo derivante dall'art.546 c.p.c., e visto che il terzo - come si dirà - ha nella specie vincolato anche somme in concreto non pignorabili;
ritenuta nella specie applicabile la normativa speciale dettata in materia di divorzio dall'art. 8 della legge n° 898/70, che è da ritenersi prevalente sia rispetto a quella generale dell'art.545 c.p.c., in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'ultimo comma della norma codicistica; sia rispetto a quella prevista dall'art.2 del DPR n° 180/50 (ormai applicabile anche al comparto privato, a seguito della modifica del suo arti da parte dell'art. l co. l37° della legge n. 311/04), essendo la norma divorzile sia speciale che posteriore;
dato atto che l'applicazione di tale disposizione comporta in astratto la pignorabilità "fino alla concorrenza della metà" del dovuto (art 8 co. 7° seconda parte), e quindi la determinazione in concreto da parte del GE, entro detto limite;
dato atto, ancora, che l'esistenza di cessioni volontarie dello stipendio opponibili al pignorante perché notificate al debitore ceduto anteriormente al pignoramento non determina alcuna modifica della base di calcolo della suddetta frazione pignoratole, ma rende applicabile il concorrente limite di pignorabilità previsto dall'art. 68 co. 2° del DPR n° l80/50, rappresentato dalla differenza fra la metà dello stipendio al netto delle ritenute e l'ammontare complessivo di tali cessioni; posto che l'art. 8 della legge n°898/70 non detta in proposito una propria disciplina;
ritenuto che l'operatività di detti limiti alternativi attenga alla pignorabilità, ovvero all'attitudine delle somme eccedenti ad essere sottoposte a pignoramento; sicché, ove vi siano in corso assegnazioni per pregressi pignoramenti, l'importo ulteriormente pignorabile è rappresentato, al massimo, dalla differenza fra il minor importo risultante dall'applicazione di tali limiti e l'importo oggetto delle assegnazioni in corso;
dato atto che tale complessa operazione ermeneutica costituisce in concreto applicazione e conferma della semplice regola di sistema (mutuatile da tutte le disposizioni di riferimento: vedi artt. 2 co.2° seconda parte e 68 co. 2° DPR n. 180/50; art.8 co.6° e 7° della legge n. 898/70; art. 545 co.5° c.p.c.) che esclude in tutti i casi l'attribuzione a terzi diversi dall'avente diritto primario delle somme eccedenti la metà dello stipendio, salario etc. periodicamente percepito;
tenuto, conto che in concreto:
a) la debitrice esecutata percepisce uno stipendio mensile (al netto delle sole ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali) di euro 1.504,25, gravato da cessioni volontarie per complessivi euro 474; per cui la parte attualmente pignorabile del suo stipendio - applicato il limite di maggior favore, che nella specie è quello ex art. 68 co. 2° del DPR n°180/50 - è pari ad euro 278,13 (euro 1.504,25/2 - 752,13; meno 474 - 278,13);
b) su detto importo gravano attualmente assegnazioni periodiche per pregresso pignoramento per complessivi euro 198,76; di conseguenza, l'importo periodico massimo disponibile per il pignoramento attuale è pari ad euro 79,37;
ritenuto opportuno - vista l'esiguità delle somme qui disponibili, e la natura del credito - determinare l'importo qui pignorabile nel massimo legale;
ritenuto peraltro opportuno non indicare la suddetta somma determinata, ma soltanto il suo criterio di determinazione, in modo, per un verso, di consentirne l'esatta applicazione anche in caso di variazioni stipendiali e, per altro verso, di garantire l'espansione quantitativa dell'attuale pignoramento alla cessazione delle assegnazioni in corso;
PQM
P.Q.M.
1) RIGETTA l'istanza di sospensione del processo esecutivo avanzata dalla debitrice esecutata; visto l'art.616 c.p.c., assegna termine perentorio fino al 18 gennaio 2013 per l'introduzione del giudizio di merito dinanzi a questo Tribunale, secondo rito ordinario, a cura della parte interessata, osservati i termmi a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., ridotti della metà;
2) a definizione della presente procedura, visto l'art 553 c.p.c.
ASSEGNA
in pagamento al creditore procedente ed intervenuto ...omissis... salvo esazione, con esigibilità alle singole scadenze, una quota della retribuzione per stipendio o salario e voci accessorie periodicamente dovuta dal terzo pignorato ...omissis... la debitrice esecutata ...omissis... in relazione al rapporto di lavoro subordinato attualmente in corso, costituita dalla differenza fra:
a) l'importo pari alla differenza ira metà dello stipendio calcolato al netto delle sole ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e l'ammontare complessivo delle cessioni in atto;
b) l'Importo complessivo oggetto di assegnazione periodica in dipendenza di pignoramento anteriore.
Detto importo - che, in pratica, è quello che sommato alle cessioni ed alle assegnazioni in corso dà come risultato la metà della rata dello stipendio netto, costituente il limite generale invalicabile di attribuzione a terzi degli emolumenti stipendiali - dovrà essere in concreto determinato ad ogni rata.
Nell'eventualità che il rapporto di lavoro dovesse cessare, rassegnazione riguarderà la medesima quota del trattamento di fine rapporto nonché di ogni altra somma che debba essere corrisposta in occasione ad a causa di detta cessazione.
Tale pagamento è dovuto, a decorrere dalla prima scadenza successiva alla data di notificazione del pignoramento (29 marzo 2012), in avanti, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di euro 26,401,18, ivi comprese le spese per la redazione del precetto e per la presente procedura, anche in relazione all'intervento, che vengono riconosciute (applicati gli attuali parametri come concordati con il locale Consiglio dell'Ordine) in euro 1.015,20 (euro 150 per compenso precetto, euro 570 per compenso quale procedente, euro 250 per compenso quale intervenuto; euro 45,20 per rimborso spese vive); importo da maggiorarsi di:
a) interessi al tasso legale via via vigente maturati dalle singole scadenze e maturandi, a scalare, fino al saldo effettivo, sulla somma capitale di euro 23.000,60;
c) versamento al proprio difensore a titolo dì rivalsa Iva e Cpa in relazione alle spese di precetto ed esecuzione, come sopra riconosciute, ove dovuto e costituente costo.
La somma dovuta dal terzo al procedente non dovrà, in ogni caso, complessivamente superare l'importo di euro 35,537,99, corrispondente a quello precettato aumentato della metà, che a norma dell'art. 546 co. 1° c.p.c. (nel testo vigente dal 1 marzo 2006) rappresenta l'invalicabile limite oggettivo dell'esecuzione (vedi Corte Costituzionale, sent. n° 368 del 22 dicembre 2010).
DICHIARA il terzo pignorato libero da ogni obbligo per quanto riguarda le somme che andrà a versare, contro rilascio di relativa quietanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Si comunichi.
Modena, 4 ottobre 2012
Il Giudice dell'Esecuzione
Michele Cifarelli
23-03-2013 15:37
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