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Sentenza

I diritti di cronaca e di critica, che può essere dura ed/od espressa con lingua...
I diritti di cronaca e di critica, che può essere dura ed/od espressa con linguaggio colorito, pur se diversi, sono entrambi subordinati alla continenza e alla veridicità di quanto affermato, per non ledere la vittima, pena la condanna per diffamazione.
Tribunale  Lecce  Data: 22/01/2013 Numero: 25
Tribunale  di  Lecce,  sez.  distaccata di Nardò, sentenza 22 gennaio
2013, n. 25
Giudice Katia Pinto


Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Comune di N., in persona del Sindaco in carica dott. A.B.V., conveniva in giudizio S.L., nonché la R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. e D.C.R. al fine di sentire accogliere le

seguenti conclusioni:

a) Accertare e dichiarare che durante la trasmissione televisiva "FORUM" del 19.04.2007, condotta nell'occasione dalla Sig.ra R.D.C., trasmessa da RTI - Reti Televisive Italiane spa e mandata in onda su canale ('Rete 4", sono stati comunicati dei messaggi denigratori e offensivi da parte del Sig. L.S. e della Sig.ra R.D.C. nei confronti del Comune di N., in persona del Sindaco in carica;

b) e, per l'effetto, condannare la RTI - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. L.S. e la Sig.ra R.D.C., in solido fra loro, a risarcire il danno all'immagine ed alla reputazione patito dall'Amministrazione e dal Sindaco in carica, la cui quantificazione si rimette sin da ora all'equità del Giudice e che in via del tutto prudenziale si quantifica in euro 100.000,00 per l'Ente ed in euro 100.000,00 per il suo rappresentante;

c) condannare inoltre la RTI - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Sig. L.S. e la Sig.ra R.D.C., in solido fra loro, a pagare sia in favore del Comune di N. che in favore del Dott. A.B.V. un'ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui quantificazione esatta si rimette all'equità del Giudice;

d) accertare e dichiarare che la Sig.ra R.D.C. e la RTI - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, hanno omesso di verificare la verididtà delle informazioni riferite dal Sig. L.S. e trasmesse in occasione della trasmissione "Forum" del 19.04.2007, oltre ad aver obliterato di concedere all'AC. l'invocato diritto di replica;

e) e, per l'effetto, condannare la RTI - Reti Televisive Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la Sig.ra R.D.C., in solido fra loro, a risarcite in favore del Comune di N. e del Sindaco in carica l'importo di euro 100.000,00 per l'Ente ed in euro 100.000, 00 per il suo rappresentante, per omessa verifica delle informazioni trasmesse e per mancata concessione del diritto di replica ovvero quell'altra maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o che l'On.le Tribunale riterrà equo e di giustizia;

f) con il favore di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".

Con distinte comparse si costituivano in giudizio la R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. e D.C.R., contestando quanto ex adverso argomentato, dedotto e prodotto, ed invocando la sussistenza delle scriminanti del diritto di critica e cronaca; eccepivano inoltre l'inammissibilità dell'istanza di risarcimento proposta in proprio dal Sindaco ed in subordine contestavano nel quantum la pretesa attorea.

Nonostante la ritualità e tempestività della notifica, S.L. rimaneva contumace.

Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 13.05.2010 il Tribunale disponeva esperirsi CTU onde procedere alla trascrizione dei dialoghi della trasmissione per cui è causa, nominando all'uopo l'ing. G.P., al quale il 02.12.2010 conferiva l'incarico.

Quindi, all'udienza del 24.05.2011 ammetteva le prove orali, alla cui assunzione ha proceduto il 10.01.2012 ed il 03.4.2012.

Infine il 04.10.2012 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE

Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia fondata per quanto di ragione.

Il 19.4.2007, durante una puntata della trasmissione televisiva "Forum", trasmessa da R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. sul canale Rete 4, condotta da D.C.R., venne mandato in onda un servizio preregistrato in cui era ritratto in una zona di campagna un cittadino neretino, L.S., accanto alla sua macchina, che dichiarò quanto appresso riportato (come trascritto dal CTU e non contestato):

"R.D.C.: Allora, adesso sentiamo la storia di Luigi che è davvero singolare e sarebbe divertente se invece non fosse vergognosa ...

T.L.B.: Eh si, è vero.

R.D.C.: ... come spesso succede. Vediamola insieme.

L.: Buongiorno Signor Giudice. Questa che vede affianco è la mia abitazione. Eh. .. a se ... ehh. ... Le racconto la mia storia, triste storia, e singolare piuttosto ... ehh ... da alcuni anni, a seguito, a seguito di problemi ehhh ... economici-finanziari legati al comportamento scorretto di alcune banche, mi sono ritrovato in una situazione di senza fissa dimora. A seguito di questo ho avu ... ho subito la separazione coniugale e la perdita della famiglia. Sono stato costretto a ... prendere farmaci, a subire delle conseguenze, degli acciacchi ... eehhh. .. dormendo in questa macchina ... Nel marzo del 2005

quest. .. il Prefetto di Lecce e il Sindaco di N. sono venuti a conoscenza di questa mia triste storia. Di ... di conseguenza di comune accordo s... hanno deciso di darmi un alloggio provvisorio, nell'abitacolo della mia macchina, in attesa di un'assegnazione di alloggio popolare che, an. .. ancora, non me l'hanno dato, nonostante che questi alloggi sono già finiti e chiusi e son rimasto ... ooo ... c ... a domiciliare nell'abitacolo della mia macchina. Per riparare la ehhh. .. il maltorto subito, hanno deciso, di comune accordo di assumermi presso i Servizi Sociali del Comune di N., come portatore di disagio pissico, con emolumenti di duecento euro mensili. lo le vorrei chiedere una cosa, signor Giudice: vi è normativa che consente a questi signori di assegnare domicilio di residenza nell'abitacolo di una macchina? Se non vi fosse alcuna normativa, allora le chiedo: che cosa posso fare, a chi posso ricorrere per f. .. ehh. .. per riconquistare la mia dignità perduta? La ringrazio sig. Giudice, grazie".

Seguivano i commenti al caso tra la conduttrice Dalla Chiesa e l'avv. L.B. del seguente tenore:

"R.D.C.: Mah. .. T.L.B.: Vabbè ...

R.D.C.: Diceva M.: "ci metterei i parenti loro nee ... " T.L.B.: Ecco ...

R.D.C.: ... come residenza nell'abitacolo.... " T.L.B.: ... è una storia par ...

R.D.C.: ... paradossale, paradossale ...

T.L.B.: ... talmente paradossale che ... ci siam fatti mandare tutta la documentazione perché, ho detto, non è possibile ...

R.D.C.: ... non è possibile, cioè ...

T.L.B.: ... che uno dia la residenza residenza anagrafica, guarda! E funziona cosi, e

dice ... vedi ... scrivere su cartaceo: il signor S ehhh. .. L. dimora abitualmente nell'interno

della sua autovettura Fiat Tipo numero sulla pubblica via della strada Pantalesi ... Taglia '" ehh ... buh ... Pantalesi Tagliate, all'altezza tra i civici numeri 9 e Il ...

R.D.C.: Cioè lui deve star fermo lì in auto ...

T.L.B.: ... e all'anagrafe si, sta lì.

R.D.C.: ... non solo gli danno .

T.L.B.: '" e all'anagrafe risulta che lui ha la residenza sul suo veicolo .. ,

R.D.C.: ... ragazzi!...

T.L.B.: ... stazionato davanti al ... numero undici, gli hanno precisato numero undici.

R.D.C.: ma av ... io preciso questo: .

T.L.B.: ... residenza anagrafica .

R.D.C.: ... a N. non si vergognano! T.L.B.: ... hai capito!

R.D.C.: ... ma non si vergognano ... di una roba del genere! T.L.B.: Eh, lui ha scritto al Prefetto che è d H. a Lecce ... R.D.C.: ... sì...

T.L.B.: ... ha scritto al Comune, al Sindaco e al Comune devo dire eh b ... : ha scritto a tutti. Ed è li, rimasto nella sua macchina. E' un uomo che, fra l'altro, dalla documentazione risulta, ha anche dei problemi di salute. Ha problemi ... mal di schiena, di artrosi...

R.D.C.: Lo credo, se uno deve abitare ...

T.L.B.: ... ed è lì che dorme in macchina ...

R.D.C.: '" abitare per tanti anni in una macchina ... dorme ...

T.L.B.: ma .. quella è la sua ... è la sua abitazione. Tu pensa: uno chiede una casa popolare, l'assegnazione di una casa popolare ... dice: vabbè, intanto provvisoriamente d hai la residenza nella tua auto.

R.D.C.: Però, scusa Giudice, lui non ha detto all'inizio della ... deLdi quanto d ha raccontato che tutto questo è accaduto per colpa di una banca?

T.L.B.: Di banche... lui ha una lunga storia di.: vabbè... un'impresa ... un'azienda ...

R.D.C.: Non potrebbe chiedere i danni morali? A queste banche?

T.L.B.: Umh ... questo non. .. non abbiamo documentazione a suffidenza. Per quello che ho capito: no~ gli hanno voluto concedere ... gli hanno dato un prestito, poi glielo hanno revocato ....

R.D.C.: Però il comune, il comune, si, di N. ...

T.L.B.: ... poi gli han venduto la casa, gli han venduto tutto, l'han dichiarato fallito. Guarda: una storia tragica.

R.D.C.: : ... però il Comune di N., secondo me, gli dovrebbe dare un'alloggio. O no? T.L.B.: All'anagrafe, hai capito?

R.D.C.: ... una casa popolare, una casa qualunque .... T.L.B.: E lui questo ha chiesto.

R.D.C.: : ... un lavoro, anche ...

T.L.B.: eh si ... eh ... duecento euro al ... al mese ... hai capito? Va bene? R.D.C.: Beh, vabbè, io non lo so: siamo senza parole.

T.L.B.: lo sono indignata. Sono contenta che l'abbiamo fatta questa ... questa causa perché è una cosa vergognosa. lo voglio fare un appello, questa volta lo faccio. Lui ha scritto al Capo dello Stato, ha scritto al Capo dello Stato ma non c'era ancora N. ... ha scritto a Ciampi, nessuno s'è degnato di rispondere.

R.D.C.: ... di rispondergli ...

T.L.B.: lo direi, un appello, adesso io lo faccio, al presidente Napolitano, che a queste cose è molto sensibile, e al nostro eh. .. interlocutore ... L. mi pare che si chiami, e gli consiglio di riscrivere al Capo dello Stato, a Napolitano, facendogli presente la situazione assurda in cui si è venuto a trovare. Perché è vergognoso in Italia, è vergognoso ... vergognoso.

R.D.C.: Anche perché, praticamente avendogli dato la residenza in una macchina ... nella sua ...

T.L.B.: Hai capito?

R.D.C.: ... non gli possono dare la residenza in un'altra causa ... in un'altra casa ...

T.L.B.: e no, perché lui ce l'ha già, La residenza .

R.D.C.: .. perché lui già ce l'ha La casa: è La macchina .

T.L.B.: ... non è senza fissa ...

R.D.C.: ... cioè ma è paradossale, è vergognoso. Insomma ... T.L.B.: eh, hai capito?

R.D.C.:. Vabbè, abbiamo conosciuto ... abbiamo conosciuto N., diciamo così ...

T.L.B.: eh ...

R.D.C.: va bene? Allora, possiamo andare avanti, oppure no? Tina, La prossima

causa ...

T.L.B.: ... è la mia ...

R.D.C.: ... è affidata a te, è affidata a te e allora ci vediamo fra poco, dopo La pubblicità. Comunque grazie, perché sei stata assolutamente ... giusta e chiara ...

T.L.B.: Sì, questa è veramente una cosa vergognosissima... "

Così riportato il contenuto del servizio ed il tenore del dialogo.

E' dubbio che la pronuncia da parte della conduttrice e dell'esperta delle. sottolineate ed il tono con cui esse sono state proferite abbiano screditato dell'opinione pubblica l'operato dell'istituzione comunale di N. e dei suoi organì, integrato l'invocata responsabilità da fatto illecito contestata ex art. 2043 c.c ..

E' noto che sussiste diffamazione ogniqualvolta siano pronunciate frasi o parole offensive dell' onore, del decoro o della reputazione della vittima, da intendersi non come la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma come il so della dignità personale che ognuno ha di sé in conformità all'opinione del gruppo iale, secondo il particolare contesto storico in cui detta valutazione avviene.

Tale condotta può essere scriminata dal diritto di cronaca, quando l'interesse pubblico alla informazione prevalga sull'interesse del singolo alla propria reputazione, e ricorrano le seguenti tre condizioni:

1) l'utilità sociale della notizia;

2) la forma civile dell'esposizione;

3) la verità, anche putativa, di essa circa i fatti esposti, che devono essere il frutto di una ricerca seria e controllata (cfr. Cass. civ. sent. n. 5259/84; nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 20/07/2010, n. 16917).

Riguardo a quest'ultima, recentemente la Suprema Corte, esplicitando concetti già affermati, ha ritenuto, con orientamento del tutto condiviso dall' odierno decidente:

"Quanto al diritto di cronaca, esso non esime l'emittente - e per essa il giornalista a cui sia affidata la trasmissione - dal valutare con la debita cautela l'attendibilità delle informazioni a cui dia spazio, o quanto meno dall'istituire un minimo di contraddittorio, soprattutto a fronte di accuse di particolare gravità, interpellando anche l'accusato o chi per lui, sì da metterlo in condizione di difendersi nell'immediatezza degli addebiti e tramite lo stesso mezzo di diffusione. ( ... )

L'esercizio del diritto di cronaca deve essere cioè attentamente calibrato, in considerazione da un lato dell'interesse del pubblico alla conoscenza dei fatti, se veri; dall'altro lato dell'entità dei danni che ne potrebbero ingiustamente derivare agli accusati, se i fatti non fossero veri" ( Cassazione civile, sez. III,

17/03/2010, n. 6490.

Inoltre, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto pubblicato, il giornalista abbia assolto all'obbligo di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio, "non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte, e, quando si intende pubblicare la notizia di un fatto lesivo dell'altrui reputazione (per una deontologica esigenza di garanzia, va fatta quando ciò è possibile, interpellando la persona che dalla pubblicazione risulterebbe lesa, anche per riceverne eventuali giustificazioni o spiegazioni, Cassazione penale, sez. V, 17/07/2009, n. 45051; nello stesso senso; "In tema di diffamazione, a fronte di un'accertata non veridicità del fatto diffamatorio, non potrebbe valere, per fondare l'esimente del diritto di critica nella forma putativa, il mero "intimo convincimento" dell'imputato circa la verità del fatto, occorrendo, invece, l'assolvimento da parte dell'imputato dell'onere di esaminare, controllare e verificare il fatto, in modo da superare ogni dubbio, ma non essendo, a tal fine, sufficiente un generico affidamento sia pure in buona fede: il giudice, in tal caso, per poter applicare l'esimente, deve spiegare le ragioni per le quali, in via di fatto, possa ritenersi provato che l'imputato, nel formulare l'accusa di un fatto non vero, abbia comunque ottemperato al proprio dovere di diligenza nella formulazione di un'accusa da lui però ritenuta fondata", Cassazione penale, sez. V, 26/01/2010, n. 11277, Cassazione penale, sez. V, 09/04/2010, n. 27106.

La condotta diffamatoria può altresì essere giustificata dal diritto di critica, che mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali: "La cronaca si distingue dalla critica in quanto con quest'ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente ma non può mai ledere la integrità del soggetto.

La valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione, con conseguente attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate in articoli di stampa, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione corretta", Cassazione civile, sez. III, 06/08/2007, n. 17172.

Sebbene il diritto di critica si esprima in un giudizio o più genericamente nella manifestazione di un'opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva, essendo caratterizzata dall'apprezzamento e valutazione dei fatti attraverso l'espressione di un consenso o di un dissenso rispetto all'analisi dell'accadimento medesimo, le condizioni per il legittimo esercizio del diritto di cronaca individuate dalla giurisprudenza della Suprema Corte nella verità della notizia pubblicata, nell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. "pertinenza") e nella c.d. "continenza", ossia nella correttezza formale nell'esposizione operano, in misura differente e con debite precisazioni, anche con riguardo all'esercizio critico: "In tema di diffamazione, è ammessa l'esimente dell'esercizio del diritto di critica in quanto essa si atteggi non solo a espressione di un motivato ragionamento critico (che nulla ha a che vedere con l'attacco denigratorio alla persona), ma anche a costrutto narrativo che, ,quando basato sulla rievocazione di fatti storici, li presupponga e li riporti in una forma conforme a verità: la libertà di elaborazione e manifestazione del pensiero, infatti, non può legittimare il misconoscimento della realtà fattuale che si realizza quando questa sia utilizzata e narrata in modo volutamente alterato e offensivo per un soggetto determinato, dovendosi distinguere, quindi, il dato della necessaria rappresentazione o esposizione fedele del fatto storico, che eventualmente sia presupposto e sia oggetto della critica, con la natura necessariamente congetturale della critica stessa", Cassazione penale, sez, V, 26/01/2010, n. 11277.

Venendo al merito che qui ci occupa, dalla lettura della documentazione in atti, la cui autenticità non è stata contestata, emerge che alla data della messa in onda il 19.4.2007 del servizio, evidentemente registrato, a L.S. con decreto n. 6 del 07.02.2007 era stato assegnato un alloggio in via Carrino, al piano terra, dove, secondo le deposizioni dei testi non altrimenti confutate, egli attualmente vive.

Inoltre, i commenti espressi dalla conduttrice e dall'esperta non riferiscono minimamente quanto forse già dai pochi atti in loro possesso emergeva, ovvero che del caso S. si erano interessati sia il Prefetto di Lecce che il Comune di N. sin dall'anno 2003.

La lettura della documentazione prodotta da parte attrice evidenzia che le condizioni fisiche e psichiche in cui lo S. versava erano state tutt'altro che trascurate da parte delle istituzioni locali e soprattutto del Comune di N., il quale nel tempo aveva predisposto ripetuti interventi in favore del cittadino, sia riconoscendogli contributi economici (vedi per esempio nota del 18.3.2003 relativa al contributo di euro 258,00), che predisponendo piani terapeutici in collaborazione con il Centro di Salute Mentale (nota del 19.12.2005), ed adoperandosi al fine di reperirgli un alloggio idoneo a soddisfare le sue esigenze abitative (note del 19.12.2005, del 01.9.2006, del 13.11.2006).

A quest'ultimo proposito, nella trasmissione di cui si discute né la conduttrice Dalla Chiesa né l'esperta avvocatessa riferiscono delle diverse soluzioni abitative proposte dall'Ente odierno attore allo S. e da questi sistematicamente rifiutate, per ragioni del tutto personali e voluttuarie (perché in zona degradata, perché in zona che rievoca tristi ricordi, perché privo di ascensore), al fine di ottenere, pur in assenza di patologie della deambulazione e dei requisiti occorrenti, l'assegnazione di un alloggio di nuova costruzione, al piano terra, in zona di comoda accessibilità, che è stato sottratto alla sua istituzionale destinazione ad anziani per soddisfare le pretese di un cittadino 56enne capace solo di lamentarsi in sedi qualificate.

Del resto, risulta agli atti del presente processo che in occasione della pubblicazione del bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare ed economica, S.L. non aveva presentato domanda, circostanza che avrebbe dovuto essere accertata dagli autori di un servizio di informazione che ha interesse all'attuazione dei principi di uguaglianza, buona amministrazione e trasparenza in materia di "diritto alla casa", costituzionalmente garantito ex art. 47 Cost., che possono essere garantiti unicamnete nell'ambito del procedimento di assegnazione di natura comparativa nel quale le varie esigenze di disagio sociale ed abitativo manifestate dai richiedenti vengono soppesate a graduate dall'Amministrazione alla luce di criteri predefiniti (T.A.R. Lombardia Milano, sez, III, 23/06/2008, n. 2106).

Nel corso dell'istruttoria le testi C. e D.A., rispettivamente Capo del Servizio di Sicurezza Sociale del Comune di N. dal maggio 2004 e Capo Servizio del Settore Servizi Sociali del Comune di N. dal 1980 al 2010, hanno riepilogato gli interventi predisposti dal Comune di N. in favore di S.L.; per tutte si riportano le dichiarazioni della seconda:

"È vero che nel mese di giugno 2005 i servizi sociali avviarono un progetto riabilitativo in favore di L.S., erogando un contributo di euro 200,00 al mese; tanto avvenne con l'interessamento personale del Dott. Antonio Vaglio, il quale ci aveva chiesto di fare tutto il possibile per aiutarlo e per venire incontro alle sue esigenze.

È vero che nell'autunno del 2005 i servizi sociali proposero al Sig. S. due soluzioni abitative, in particolare un alloggio privato nel centro storico di N. con canone a carico del Comune ed un alloggio di proprietà comunale.

Entrambi vennero rifiutati dal sig. S. in quanto, rispettivamente, gli evocavano tristi ricordi o perché non muniti di ascensore.

È vero altresì che nell'inverno del 2006 il Dirigente del mio settore, insieme alla sottoscritta ed alla responsabile dell'Ufficio Case, individuarono un altro alloggio di proprietà IACP da assegnare al Sig. S., ubicato in N. alla via della Resistenza, zona 167, che il Comune si impegnava a ristrutturare prima di assegnarlo.

Ricordo che anche tale soluzione venne rifiutata dal Sig. S. perché a suo dire (l'abitazione, ndr) era ubicata in una zona degradata del paese. ( ... )

Ricordo che nell'agosto del 2006 i servizi sociali del Comune proposero al Sig. S. di alloggiare in un B&B di suo gradimento, con spese a carico del Comune, ma anche tale soluzione venne rifiutata.

Ricordo che nel gennaio del 2007 i servizi sociali del Comune di N. proposero al sig. S. l'assegnazione di un alloggio in via della Resistenza n. 7 con decreto del Sindaco n. 4 del 2007, successivamente revocato perché l'alloggio era occupato da terzi; ricordo altresì dell'esistenza di un'ordinanza del Tribunale di N. che ingiungeva al Comune di trovare una soluzione abitativa adeguata per il sig. S., ma non ricordo la data dell'ordinanza.

Ricordo che successivamente all'ordinanza del Tribunale di N., con decreto del sindaco n. 6 del 7.2.07 il Comune assegnò al Sig. S. un alloggio di nuova costruzione, sito in N. alla via C., piano terra, che lo stesso ritenne di suo gradimento.

Per quanto di mia conoscenza, il Sig. S. tuttora vi risiede.

Anche tale assegnazione dell'alloggio avvenne con spese a carico del Comune.

A riguardo, preciso che quest'ultima assegnazione fu effettuata in favore del sig. S., nonostante lo stesso non fosse titolare dei requisiti necessari, perché l'alloggio assegnato era destinato esclusivamente a persona anziane.

Si trattò di una forzatura, che il Sindaco di N. Antonio Vaglio, poté fare alla luce e per dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale di N.".

Attese siffatte risultanze, ritiene il Tribunale che alla data del 19.4.2007 in cui il servizio in cui è ritratto lo S. è stato mandato in onda e commentato in studio da D.C.R. e dall'esperta, difettasse l'interesse sociale alla conoscenza del fatto oltre che la verità di esso, posto che a detta data la divulgazione della notizia relativa alle condizioni in cui lo S. versava non rispondeva ad alcun pubblico interesse e neanche alla realtà dei fatti, essendo ormai egli assegnatario di un alloggio di edilizia popolare, probabilmente già occupato, ma soprattutto essendo la sua condizione imputabile non già alle omissioni del Comune di N. bensì alla pretenziosità delle sue rivendicazioni, volte ad ottenere benefici non dovuti (lavoro e casa) senza dimostrare di aver tentato di conseguirli secondo le comuni procedure e in ragione delle sue capacità e possibilità.

Né in questa sede le convenute hanno inteso provare eventuali ulteriori ricerche ed indagini compiute prima della messa in onda della trasmissione per verificare l'attendibilità della fonte informativa e ponderare la fondatezza delle pretese che nel corso di essa sarebbero state illustrate, soprattutto per evitare il rischio di rendere un servizio destinato a procurare solo maggiore audience a discapito dell' onorabilità istituzionale anche di organi non politici, piuttosto che Informazione.

Per tutti questi motivi, esclusa la ricorrenza nel caso di specie dell' esimente del diritto di cronaca e di critica, che non possono prescindere dalla sussistenza di un interesse pubblico alla divulgazione, ritiene il Tribunale di dover affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della conduttrice D.C.R. nella causazione del danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione procurato al Comune di N. ed alla collettività dallo stesso rappresentata, in solido con la emittente R.T.I. - Reti Televisive Italiane s.p.a. ai sensi dell'art. 2059 c.c., essendo questa certamente e pienamente consapevole dei contenuti generali e delle connotazioni tipiche della trasmissione, andata in onda per anni, in fasce orarie di rilevante ascolto, e ben potendo l'emittente, trattandosi di servizio registrato, esercitare il dovuto controllo (nello stesso senso Cassazione civile, sez. III, 19/12/2008, n. 29859).

Va invece esonerato da responsabilità S.L., rimasto contumace, non sussistendo prova della data in cui il servizio in cui egli è personalmente comparso ed ha riferito il suo caso sia stato registrato, e quindi della sua eventuale anteriorità rispetto alla data del 07.02.2007 in cui la sua "vicenda" deve ritenersi conclusa.

Tanto premesso e venendo alla liquidazione del pregiudizio recato per effetto della condotta diffamatoria in questa sede accertata, osserva il decidente che se il danno patrimoniale, pur da liquidarsi in via equitativa, va rigorosamente provato, quello non patrimoniale nel caso di specie è presunto, e non può che essere liquidato facendo ricorso a criteri equitativi, attesa la sua natura e la funzione del risarcimento non già ristoratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Sul punto si legga Cassazione civile, sez. III, 04/06/2007, n. 12929, seguita da Cassazione civile 12 dicembre 2008 n. 29185, del tutto condivise dall'odierno decidente: "Poiché anche nei confronti della persona giuridica, in genere dell'ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o ente, nei casi in cui si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre il danno patrimoniale, se verificatosi e dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine.

Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto".

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il Tribunale di Lecce, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha suggerito i seguenti criteri: la diffusione dello stampato; il ruolo rivestito dalla vittima; la risonanza della notizia che riguardava fatti di notevole gravità; la reiterazione della notizia diffamatoria; la circostanza che la rettifica richiesta dalla vittima sia stata pubblicata con un commento da parte del giornalista che porta ad escludere qualsiasi incidenza della rettifica sulle conseguenze dannose delle notizie pubblicate ", Tribunale Lecce, 27/04/2009, conforme a Trib. Venezia, 13 gennaio 2009; Trib. Milano, 15 gennaio 2009, n. 581.

Alla stregua di detti parametri, tenuto conto dell'audience della trasmissione (di cui si da atto all'inizio di essa) e della diffusività del mezzo televisivo, nonché della gravità dell'accusa mossa all'Ente locale per la violazione di diritti di rango primario, valuta il decidente che sia equo condannare D.C.R. in solido con la R. T. I - Reti Televisive Italiane s.p.a. al pagamento in favore del Comune di N. della somma di euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dell'unico pregiudizio recato all'Ente per effetto di tutte le condotte omissive accertate, nonché delle spese di lite liquidate in dispositivo ex D.M. 140/2012 in ragione della durata del processo e di quelle sostenute per Ia cru e separatamente quantificate.
PQM
P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce - Sezione distaccata di N., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Comune di N.:

1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e per l'effetto condanna D.C.R. in solido con R.T.I. - Reti Televisive ltaliane s.p.a. al pagamento in favore del Comune di N. della somma di euro 20.000 a titolo di risarcimento del danno riportato dall'Ente per le causali di cui in parte motiva;

2) Condanna D.C.R. in solido con R.T.I. - Reti Televisive ltaliane s.p.a. al pagamento delle spese di lite che si liquidano e da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

3) Rigetta ogni ulteriore domanda .

4) Pone a carico di D.C.R. in solido con R.T.I. - Reti Televisive ltaliane s.p.a le spese sostenute per la CTU e separatamente liquidate.
Avv. Antonino Sugamele

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