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Sentenza

Identificazione dei contraenti. Identità falsa. Responsabilità del notaio....
Identificazione dei contraenti. Identità falsa. Responsabilità del notaio.
CORTE DI APPELLO DI MILANO - SEZ. I - SENTENZA 11 dicembre 2012, n.4023 - Pres. Boiti – est. Bonaretti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Evidenti ragioni logiche inducono a muovere dalla questione della responsabilità del notaio e dunque dall'esame dell'appello incidentale.

Tale appello appare alla Corte fondato, sulla base delle considerazioni che seguono.

IN generale, va osservato che il testo originario dell'art.49 legge notarile (n.89/2013) secondo il quale “ il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti. In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche testimoni.” , è stato modificato dalla legge 333/1976, nel senso che “ il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche nel momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche testimoni”.

Il che comporta, per un verso, il superamento della necessità che la certezza circa l'identità personale della parte costituisca un risultato da ottenersi personalmente ed esclusivamente dl notaio ( potendosi dunque ottenere anche tramite l'attività preparatoria del notaio e dei suoi collaboratori, che sembra anzi sinanche valorizzata dall'espressione “può raggiungere tale certezza, anche nel momento dell'attestazione” )e, per altro verso, la necessità di apprezzare la responsabilità del notaio in ordine all'effettiva corrispondenza tra generalità dichiarate e generalità effettive delle parti non soltanto sulla base dell'esame della carta d'identità o di altro documento analogo, ma anche sulla base dell'esame e della valorizzazione di tutti gli altri elementi, anche di fatto e di natura presuntiva, purché gravi, precisi e concordanti, che abbiano avuto un rilievo nella formazione del suo personale convincimento e dunque del suo stato soggettivo di certezza intorno all'identità delle parti (cfr.Cass.9757/2005, 15424/2004).

Nello specifico, deve osservarsi:

- che il M./A. era stato presentato al notaio nel maggio 2002 da Pietro e R.N., da tempo conosciuti dal professionista come responsabili dell'agenzia immobiliare H.C. service sas, i quali, come in diversi altri casi, gli avevano indirizzato il cliente (cfr.teste R.N. e doc.1 notaio), ma anche dal ragioniere commercialista Angelo Marinelli, che, anch'egli da tempo conosciuto dal notaio, aveva pure indirizzato M./A. alla banca per il mutuo (cfr.testo Roberta Negre e denuncia ai carabinieri del dr.R., sub.doc.2 fasc.Intesa);

- che la stessa banca intesa, trattandosi di mutuo ipotecario, aveva affidato la pratica di mutuo al notaio (cfr.docc. 2 e 3 notaio), invitandolo a predisporre la relazione notarile preliminare e, una volta ottenutala, provvedendo, secondo affermazioni rimaste ex adverso incontrastate, a predisporre e a trasmettere al notaio, tramite il proprio Centro Domus - Area di Varese, a ciò deputato, la documentazione anagrafica necessaria (certificato di residenza, stato di famiglia ecc.), insieme alla bozza del contratto di mutuo, nella quale sempre figuravano le generalità (false) del M.;

- che il finanziamento viene di norma deliberato dalla banca soltanto dopo il compimento di una sorta di “istruttoria” sulla persona del mutuatario (documentazione anagrafica, busta paga, dichiarazione dei redditi ecc.), soggetto che, come tutti coloro che intrattengono rapporti con banche e intermediari finanziari, costoro per legge hanno l'obbligo di identificare (cfr.art.13 DL n.625/1979, convertito nella legge n.15/1980; cfr. altresì il regolamento attuativo di cui al DM 19.12.1991, allegato sub B, fasc.notaio);

- che Intesa aveva comunicato al notaio che era stata approvata la delibera di mutuo sin dal 7.6.2002 (cfr.doc.1 Intesa, pag.2) e l'apertura di un conto corrente a nome M. in data 29.5.2002 (cfr.denuncia R. sub. Doc.3 Intesa, nonché memoria R. ex art.183 n.2, cap.9 e ss.);

- che la stipulazione di atti notarili era avvenuta con il concorso di varie persone (Pietro N. della H.C.service sas, A.R., venditori e acquirente ecc.), le quali, in particolare il responsabile dell'agenzia immobiliare e il direttore della banca, secondo affermazioni anch'esse rimaste incontrastate, già prima di procedere alla stipulazione si erano intrattenuti col M./A., esibiti alla segretaria del notaio che ne aveva estratto copia (28.2.2002), non presentavano alterazioni o altre anomalie tali da giustificare un sospetto di falsificazione (cfr.docc.4/a e 4/b notaio).

I rilievi tutti sopra svolti dimostrano che l'identificazione del M. da parte del notaio non è avvenuta sulla base del semplice esame di una “fotocopia” della carta d'identità (come dichiarato dal A./M. nel processo penale che l'ha visto imputato e poi condannato e dunque al di fuori di qualsiasi vincolo d'impegno a rendere dichiarazioni veritiere) ed evidenziano un contesto complessivo, alla luce del quale sembra giustificata la convinzione del notaio circa l'effettiva identità del comparente, ossia non sembra fondatamente ravvisabile alcuna violazione delle regole di diligenza, prudenza e perizia professionale, necessaria a integrare la colpa e la responsabilità del notaio in ordine all'errore d'identificazione della parte A./ M..

Tanto meno siffatto incolpevole errore sembra invocabile da parte della banca, sul cui personale incombevano i ricordati precisi doveri legali di identificazione, e che, del resto, già aveva “istruito”la pratica con “attenta analisi” (cfr.denuncia R. cit.; cfr. altresì comparse di costituzione R. in primo grado e in appello, punti 3,4 e 6) e “deliberato il mutuo”, in un momento senz'altro anteriore alla stipulazione degli atti notarili.

Del resto, per la pregnanza, neppure può trascurarsi il fatto (risultante dalle sentenze penali) che il sequestro della carta d'identità alterata sia avvenuto il 7.6.2002, proprio a seguito del tentativo dello medesimo Aiberti/M. di aprire un altro c/c presso un altro istituto di credito in Bresso, che, a differenza di banca Intesa, ha effettuato gli opportuni controlli, che hanno permesso di accertare la provenienza (furtiva) del modulo (sottratto in bianco da un comune della provincia di Brescia) della carta d'identità esibito e non genuino, perché riportante le generalità del M. con le foto dell'A..

Ma quel che è stato possibile a quella banca con semplici controlli poteva certamente esserlo anche a Intesa, da ritenere dunque neppure legittimata a reclamare i danni (il mutuo) ai quali essa stessa aveva dato causa e che “ avrebbe potuto evitare, usando l'ordinaria diligenza” (art.1227 c.c.).

Le considerazioni tutte sopra svolte in ordine all'esclusione della responsabilità del notaio appaiono alla corte assorbenti rispetto a ogni altra domanda o questione sollevata (entità del mutuo, correttezza nell'erogazione, importi effettivamente erogati e soggetti beneficiari, entità del quantum risarcibile, anche in relazione alla procedura esecutiva oramai conclusa, ecc.) e giustificano le pronunce di cui al dispositivo. Quanto infine alle spese processuali, quelle del notaio, per entrambi i gradi del giudizio, vanno poste, per la soccombenza, a carico della banca appellante e, tenuto conto dei parametri e criteri tutti di legge (regolamento di cui al DM n.140 del 20.7.2012, in vigore dal 23.8.2012 e applicabile a tutte le liquidazioni disposte successivamente), paiono congruamente liquidabili in complessivi euro 22.030 (di cui relativi al primo grado, euro 10.000 per compensi), oltre oneri di legge.

Quanto alle spese del R., ritiene la corte che quelle relative al primo grado del giudizio risultino correttamente poste a carico del notaio, che lo ha chiamato in manleva erroneamente, a motivo di un difetto di legittimazione pasiva che appare senz'altro evidente, non risultando il R. aver agito a titolo personale, ma soltanto quale dipendente della banca e nell'ambito delle mansioni a lui affidate.

Quelle relative al presente grado del giudizio possono invece compensarsi per intero: nei rapporti con la banca appellante, perché quest'ultima non ha proposto alcuna domanda contro il R., limitandosi a notificargli l'appello principale, quale parte del processo di primo grado; nei rapporti con il notaio, perché anche D. non ha riproposto nei di lui confronti la domanda di manleva già rigettata dal tribunale e perché la costituzione nel giudizio d'appello non poteva considerarsi necessitata per il R.. Questi, invero, prima di costituirsi, avrebbe potuto attendere la notificazione dell'appello incidentale, unico strumento di cui disponeva il notaio appellato per riproporre nei suoi confronti la domanda di manleva.

La costituzione del R. appare dunque intempestiva e prematura e giustifica la disposta compensazione.

P.Q.M.

La corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

in parziale riforma della sentenza n.192 resa dal tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, in data 16.9.2008, e in accoglimento dell'appello incidentale del notaio Salvatore D., esclusa la colpa di quest'ultimo, rigetta le domande risarcitorie proposte nei confronti del notaio della banca Intesa San Paolo spa, in relazione all'erronea attestazione dell'identità dello stipulante A.M., avvenuta in occasione degli atti di compravendita e mutuo fondiario in data 17.6.2002;

condanna Intesa San Paolo a rifondere a D. le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi euro 22.030, oltre oneri di legge;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

compensa per intero le ulteriori spese del grado, relativamente ai rapporti processuali con l'appellato A.R..
Avv. Antonino Sugamele

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