Il Comune istituisce aree di sosta a pagamento: il gestore non assume l'obbligo di custodire i veicoli.
Cassazione civile sez. III Data: 04/06/2013 Numero: 14067
L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiaci se l'avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 c.c.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta (nella specie, la Corte ha ritenuto che il parcheggio di "corrispondenza" sito in prossimità della metropolitana milanese Cascina Gobba, luogo in cui si era verificato il furto di un veicolo, era un area di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comportante l'assunzione, da parte del gestore, dell'obbligo di custodire i veicoli su di esso parcheggiati; di qui, l'assenza di responsabilità in capo al gestore medesimo per il furto del veicolo in sosta nell'area appositamente predisposta).
09-06-2013 23:44
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