Il contratto prevedeva la consegna della Treccani a casa, ma non c'è prova documentale della bolla di consegna. Processo da rifare
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 13 marzo – 30 aprile 2013, n. 10210
Presidente Rovelli – Relatore Scalisi
Svolgimento del processo
A.A. proponeva appello per la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Trento che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da questi proposta nei confronti di International Factors spa.. In primo grado l'opponente aveva sostenuto di non aver mai ricevuto le opere letterarie acquistate con grave inadempimento dell'Istituto dell'enciclopedia Italiana, pertanto, aveva chiesto la risoluzione del contratto spiegando, altresì, domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione dell'acconto versato.
L'opposto per parte sua aveva sostenuto che l'Istituto Treccani aveva provveduto all'invio della merce, ma che l'opponente non aveva ritirato, nonostante l'invio di una missiva di sollecito e, pertanto, il contratto non poteva ritenersi risolto per inadempimento.
Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo che non fosse stata fornita la prova della mancata consegna da parte dell'opponente. L'appellante deduceva che il giudice erroneamente aveva ritenuto raggiunto la prova della consegna delle merce, mentre tale onere non era stato assolto.
Si costituiva l'appellato chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Trento con sentenza n. 840 del 2006 rigettava l'appello proposto e condannava l'appellante alla rifusione all'appellato delle spese del grado di giudizio. secondo il Tribunale di Trento, dagli atti risultava che, dopo alcuni tentativi di consegna, Enciclopedia Treccani inviava in data 2 maggio 2001 una missiva all'A. con cui lo invitata a prendere contatti per una nuova consegna. Il contatto risultava avvenuto in quanto dichiarava la teste A.F. che avrebbe provveduto a corrispondere l'assegno per ricevere la merce e tale teste aveva dichiarato di avere altresì provveduto a consegnare la vecchia enciclopedia come era da contratto e di aver sottoscritto la bolla di consegna. Pertanto, doveva ritenersi raggiunta la prova dell'avvenuta consegna.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da A.A. con ricorso affidato ad un motivo, illustrato con memoria. International Factors, spa, Ifitalia, società appartenente al gruppo bancario Banca Nazionale del lavoro, ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.= In via preliminare va escluso che il ricorso in esame sia inammissibile come sostiene la società International Factors Italia, perché, sotto il profilo formale, contiene l'indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio, indicandolo nella mancata consegna della merce di cui al contratto del 1 marzo 2001, indica la norma che si ritiene sia stata violata indicandola nell'art. 2727 cc, in tema di presunzione, contiene la formulazione del quesito di diritto.
2.= Con l'unico motivo del ricorso A.A. denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia, l'avvenuta consegna della merce di cui al contratto del 1 marzo 2001 stipulato tra le parti in data 13 giugno 2001 presso l'abitazione di A.A. nelle mani di A.F. , art. 360, primo comma, n. 3 cpc., nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 cc. Secondo il ricorrente, la motivazione con la quale il Tribunale di Trento avrebbe ritenuto raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dei 12 volumi dell'enciclopedia Treccani sarebbe illogica insufficiente e contraddittoria. In particolare, sostiene il ricorrente, il Tribunale di Trento avrebbe ritenuta avvenuta al consegna di cui si dice sulla base di tre circostanze: a) il pagamento della somma di L. 300.000 a titolo di acconto da parte dell'A.F. , b) la consegna di vecchi libri di proprietà di A.A. ;
c) la sottoscrizione della bolla di consegna da parte di A.F. ; epperò il pagamento della somma di L. 300.000 non è una prova della consegna; la restituzione dei libri non è mai avvenuta e, soprattutto, la bolla di consegna non è stata prodotta né acquisita agli atti. Il Tribunale di Trento ha ritenuto esistente la bolla di consegna perché la teste A.F. avrebbe dichiarato che, quando lo spedizioniere che avrebbe dovuto consegnare la merce si recò presso l'abitazione di A.A. , le venne "rilasciata una ricevuta quando gli ho dato l'assegno, ovvero una bolla di consegna", ma tale espressione (ovvero una bolla di consegna) non appare univoca e, comunque, non prova l'avvenuta sottoscrizione da parte di A.F. di un documento qualificabile giuridicamente come bolla di consegna. È evidente, pertanto, secondo il ricorrente che il Tribunale in detta occasione abbia posto in essere un'operazione ermeneutica non concesssa per il divieto della paesumtio de praesumto, in violazione dell'art. 2727 cc., tenuto conto che mancava la dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione della bolla di consegna.
E di più secondo il ricorrente, il Tribunale di Trento non avrebbe tenuto in considerazione che la testa A. ha dichiarato espressamente che i volumi dell'enciclopedia non gli erano stati consegnati e che la somma versata di L. 300.000 doveva servire quale pagamento dei volumi ordinati che sarebbero dovuti essere consegnati ma che non sono stati. Nello stesso senso erano le dichiarazioni rese dalla teste sig.ra S.A. .
2.1.= Il motivo è fondato.
A ben vedere il Tribunale di Trento, richiamandosi più volte alla bolla di consegna, ha ritenuto che fosse esistente sulla base di una dichiarazione resa dalla A.F. non univoca (mi venne "rilasciata una ricevuta quando gli ho dato l'assegno, ovvero una bolla di consegna") ed ha omesso di considerare che la società International Foactors Italia non aveva provveduto a dare dimostrazione dell'avvenuta consegna dei 12 volumi dell'Enciclopedia di cui si dice, atteso che non ha provveduto neppure a depositare la bolla più volte richiamata. D'altra parte, come risulta dall'esposizione del fatto di cui alla sentenza la società International Foactors Italia si è limitata ad affermare "che l'Istituto Treccani aveva provveduto all'invio della merce e che l'opponente non aveva ritirato, nonostante l'invio di una missiva di sollecito e, pertanto, il contrattò non poteva ritenersi risolto per inadempimento".
E di più il Tribunale di Trento, comunque, ha omesso di verificare, o almeno non riferisce di aver verificato, la regolarità della bolla di consegna di cui si dice ovvero ha omesso di verificare, o almeno non riferisce di aver verificato, che la sottoscrizione riportata in calce alla bolla più volte richiamata fosse imputabile ad A.A. o a persona riconducibile allo stesso.
2.1.a).= Non vi è dubbio che la prova della consegna della merce è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti posti dalla legge, e tale rimane anche quando siano state rilasciate bolle di consegna. La situazione non muta se le bolle sono disconosciute; in tale caso, la parte può proporre istanza di verificazione, affidando all'esito dell'istanza la prova della consegna, o alternativamente chiedere di provare con altri mezzi la consegna, ma non è prova sufficiente di una avvenuta consegna dei 12 volumi dell'enciclopedia, la mancata richiesta di adempimento da parte del i debitore, cioè da parte dell'A.A. .
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di Appello di Trento anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione al Tribunale di Trento in composizione monocratica in persona di altro Giudicante.
02-05-2013 21:47
Richiedi una Consulenza