Il curatore non ha l'obbligo di adottare particolari condotte attive finalizzate alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti.
T.A.R. Milano (Lombardia) sez. IV Data:05/08/2013 Numero: 2062
Fall. Pressalco Srl C. Com. Abbiategrasso,
In tema di inquinamento, il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari, non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari condotte attive finalizzate alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti, perciò la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, a meno che non vi sia una prosecuzione dell'attività, con conseguente esclusione del curatore fallimentare dalla legittimazione passiva dell'ordine di bonifica.
21-08-2013 22:24
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