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Sentenza

Il Decreto Fare ha modificato le distanze tra edifici. La realizzazione di un mu...
Il Decreto Fare ha modificato le distanze tra edifici. La realizzazione di un muro scatena la lite tra vicini. Muro di contenimento o sostegno? Il Decreto Fare: derogabilità del D.M. 1444/1968 da parte della Regione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 26 giugno - 17 settembre 2013, n. 21192
Presidente Oddo – Relatore Matera

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 17-5-2002 il Condominio (omissis) conveniva dinanzi al Tribunale di Trento la Edilvalsugana s.r.l., per sentirla condannare alla demolizione di un doppio muro eretto a distanza illegale rispetto al confine con la proprietà attorea.
Nel costituirsi, la Edilvalsugana s.r.l. eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, essa contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto, chiedendo altresì in via riconvenzionale la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Con sentenza in data 16-6-2004 il Tribunale adito, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva la domanda attrice, condannando la convenuta ad arretrare la costruzione fino alla distanza di metri cinque dalla linea di confine; rigettava, invece, la domanda riconvenzionale.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la convenuta.
Con sentenza in data 6-3-2007 la Corte di Appello di Trento rigettava il gravame. La Corte territoriale, in particolare, rilevava che i due muri realizzati dalla convenuta dovevano essere considerati come una costruzione in senso tecnico-giuridico e non come muri di contenimento, in quanto non rappresentavano il contenimento di un versante franoso a tutela del fondo sottostante, ma erano destinati a sostegno della parte allargata del piazzale superiore. Il giudice di appello, conseguentemente, escludeva l'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni dettate dall'art. 12 del regolamento edilizio del Comune di Trento con riferimento ai muri di cinta e di contenimento.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Edilvalsugana s.r.l., sulla base di tre motivi.
Il Condominio ... ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente va rilevata la inammissibilità della produzione del documento (verbale di sopralluogo del Comune di Trento del 20-12-2010) allegato dalla ricorrente alla memoria difensiva depositata ex art. 378 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 372 c.p.c., infatti, nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non è consentito il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero la nullità della sentenza impugnata (tra le tante v. Cass. 5-4-2004 n. 6656; Cass. 5-12-2003 n. 18595; Cass. 2-3-1995 n. 2431; Cass. 17-1-1994 n. 361); ipotesi, queste ultime, che non ricorrono nella fattispecie in esame.
2) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 delle disposizioni preliminari del c.c., del principio "iura novit curia" e dell'art. 873 c.c., nonché la contraddittorietà della motivazione. Deduce che, essendo stato accertato dal C.T.U. che la convenuta ha realizzato un terrapieno con muro di contenimento, la Corte di Appello non avrebbe dovuto applicare il pregresso regolamento edilizio comunale di Trento, bensì quello sopravvenuto, in vigore a far data dal 29-2-2004, che all'art. 12 comma 3 ha introdotto distanze inferiori per i terrapieni e i riporti con i relativi muri di contenimento. Rileva, inoltre, che il giudice del gravame non avrebbe dovuto prendere a riferimento il versante come innaturalmente inclinatosi a causa dei lavori eseguiti a valle dal Condominio XXXX, non seguiti dal ripristino dello stato dei luoghi prescritto nella licenza edilizia, ma avrebbe dovuto considerare solo l'andamento naturale del piano di campagna, come ricostruito planimetricamente dal C.T.U. e, conseguentemente, accertare la piena conformità dei manufatti all'art. 12 del nuovo regolamento edilizio.
Il motivo si conclude con la formulazione di tre quesiti ex art. 366 bis cpc, con cui si chiede:: A) "Se una muratura realizzata nel Comune di Trento avente funzione di contenimento di retrostante terrapieno viene disciplinata dall'art. 12 del regolamento edilizio di Trento approvato con delibera del 28-1-2004"; B) "se il regolamento edilizio del Comune di Trento è norma regolamentare integrativa del codice civile sulle distanze legali e, quindi, se le sue modificazioni intervenute in corso di causa debbono essere immediatamente applicate dal giudicante ai fini del decidere in ogni stato e grado e fino al passaggio in giudicato, e cioè d'ufficio o essendo comunque intervenuta richiesta di una parte"; C) "se costituisce motivazione contraddittoria ed in parte omessa l'avere il giudice dichiarato di condividere gli accertamenti di cui alla consulenza tecnica da esso disposta ma poi avere disatteso, senza motivazione specifica, le stesse risultanze peritali, nella specie ricostruzione dell'andamento del piano naturale di campagna manomesso con abuso edilizio permanente dall'attore-resistente ed applicazione dell'art. 12, comma 3, del nuovo testo del regolamento edilizio di Trento esonerativi dalla distanza di m. 5 dal confine".
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha accertato che i due muri realizzati dalla Edilvalsugana, costituenti un'unica costruzione, "che consente il riempimento con nuovo terreno del volume creato tra il profilo originale del pendio ed il parametro interno della muratura", non rappresentano il contenimento di un versante franoso a tutela del fondo sottostante, ma sono destinati al sostegno della parte allargata del piazzale superiore.
Tale accertamento non può essere riposto in discussione in questa sede, costituendo espressione di un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito ed essendo sorretto da una motivazione immune da vizi logici, con cui è stato fatto riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Poiché, dunque, i muri in questione non hanno la funzione di mero contenimento di un dislivello naturale, il giudice del gravame ha ritenuto che essi costituiscono una "costruzione" in senso tecnico-giuridico, soggetta alla distanza regolamentare di cinque metri dal confine prescritta dallo regolamento locale, senza che in relazione a tali opere possano trovare applicazione le minori distanze previste, con riferimento ai "muri di cinta e muri di contenimento", dallo ius superveniens invocato dalle ricorrente, rappresentato dall'art. 12 del nuovo regolamento edilizio del Comune di Trento.
Così decidendo, la Corte di Appello si è uniformata ai principi più volte enunciati dalla giurisprudenza, secondo cui, in caso di fondi a dislivello, mentre non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale, destinato ad impedirne smottamenti o frane, devono invece considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico il terrapieno ed il relativo muro di contenimento dovuti all'opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr. Cass. 10-1-2006 n.
145; Cass. 21-5-1997 n. 4511; Cass. 11-1-1992 n. 243; Cass. 6 maggio 1987 n. 4196).
Nel caso di specie, essendosi in presenza di un manufatto creato artificialmente dalla convenuta per consentire l'ampliamento del piazzale sovrastante di sua proprietà e fargli da sostegno, non par dubbio che tale opera debba essere considerata una vera e propria "costruzione", come tale assoggettata al rispetto delle ordinarie distanze legali dettate in materia dall'art. 873 c.c. e dalle norme integrative locali.
Sotto altro profilo, si osserva che appare altrettanto evidente che, al fine di valutare la conformità dell'opera realizzata dalla Edilvalsugana alle prescrizioni regolamentari, si debba tener conto della situazione dei luoghi quale si presentava all'epoca della costruzione, e non di quella, risalente a circa 20 anni prima, esistente al momento della edificazione effettuata dal Condominio XXXX. È alle condizioni attuali dei luoghi, di conseguenza, che la ricorrente avrebbe dovuto adeguare la sua costruzione; sicché essa non può pretendere di sottrarsi all'osservanza della normativa locale sulle distanze in considerazione delle modifiche apportate alla originaria pendenza del terreno in occasione dei pregressi lavori eseguiti dall'attore. La convenuta, infatti, ove si fosse ritenuta danneggiata dagli abusi commessi dalla controparte, avrebbe potuto eventualmente avvalersi di altri strumenti, ma non avrebbe certo potuto sentirsi autorizzata ad eseguire costruzioni a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme legali e regolamentari.
Non sussistono, pertanto, le violazioni di legge e i vizi di motivazione denunciati dalla ricorrente, essendo la decisione impugnata sorretta da argomentazioni corrette sul piano logico e giuridico, con cui è stato fatto buon governo dei principi affermati in materia di distanze delle costruzioni dalla giurisprudenza.
3) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 356, 184 e 213 cpc, nonché la contraddittorietà della motivazione. Sostiene che la Corte di Appello ha illegittimamente ritenuto inammissibili, per asserita tardività, i documenti di variante di licenza edilizia rilasciati al Condominio XXXX dal Comune di Trento nel 1975/1976, prodotti in primo grado dalla convenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28-1-2004, non appena la stessa ne aveva avuto conoscenza. Fa presente che tali documenti sono stati acquisiti in appello dal C.T.U. ed apparivano decisivi per la corretta applicazione delle distanze sulla base dell'andamento naturale del terreno originario.
I quesiti posti sono i seguenti: A) "Se una documentazione acquisita agli atti del processo mediante sua allegazione all'elaborato di C.T.U. reso in esecuzione di ordinanza collegiale del giudice di appello che ne ha discrezionalmente valutato la necessità ai fini del decidere, documentazione che è stata utilizzata dal consulente d'ufficio per il compimento degli accertamenti peritali e per rendere le conclusioni tecniche rimaste condivise in sentenza dal giudice di appello, possa, ciò malgrado, essere considerata inammissibile per tardività dal medesimo giudice di appello sull'avviso dell'avvenuto suo deposito oltre il termine di cui all'art. 184 c.p.c. nel giudizio di primo grado"; B) "se una documentazione precostituita e di nuova conoscenza per la parte che l'ha prodotta alla prima udienza successiva alla conoscenza stessa, possa essere considerata, ciò malgrado, inammissibile anche dal giudice di appello in esclusiva considerazione dell'omesso rispetto del termine di cui all'art. 184 c.p.c. nel giudizio di primo grado"; C) "se concreta motivazione contraddittoria avere la sentenza, da un lato, riconosciuto che la parte convenuta ha effettuato un deposito documentale in giudizio non appena avutane conoscenza, d'altro lato, comunque considerato il detto deposito inammissibile per asserita tardività essendo la produzione medesima avvenuta oltre il termine di cui all'art. 184 c.p.c., tenuto altresì conto che trattasi di documentazione precostituita e sottaciuta dall'attore al giudicante in quanto dimostrativa della temerarietà della lite da esso proposta".
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto il giudice del gravame, pur avendo ritenuto l'inammissibilità anche in sede di appello dei documenti tardivamente prodotti in primo grado dalla Edilvalsugana, ha tenuto conto del contenuto di tali atti, acquisiti dal C.T.U. nell'espletamento delle indagini suppletive disposte nel corso del giudizio di secondo grado. La sentenza impugnata, infatti, da atto che, secondo quanto accertato dal C.T.U., dalla predetta documentazione emerge che, allorché il Condominio XXXX costruì il suo palazzo, effettuò lavori di sbancamento verso la proprietà a monte, attualmente intestata alla Edilvalsugana, tali da modificare l'assetto naturale del terreno; lavori che, secondo l'appellante, hanno costretto la predetta società ad effettuare gli attuali muri a terrazzamento per colmare il dislivello di circa quattro metri esistente tra le due proprietà, non avendo il Condominio provveduto a ripristinare il piano naturale del terreno, come previsto dalla concessione edilizia.
Nessun concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'appellante, pertanto, è derivato dalla mancata ammissione della formale produzione dei documenti in oggetto, il cui contenuto è stato comunque vagliato dal giudice di appello e ritenuto, sia pure implicitamente, irrilevante ai fini della decisione, in considerazione dell'acclarata natura di costruzione in senso tecnico-giuridico dell'opera realizzata dalla convenuta, non avente funzione di contenimento, ma di ampliamento del piazzale superiore di proprietà della stessa Edilvalsugana.
4) Con il terzo motivo la ricorrente si duole della omessa e contraddittoria motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato, travisando gli accertamenti peritali, che i due muri per cui è causa costituiscono un'unica costruzione, laddove il C.T.U. aveva nettamente distinto tra di loro i due muri, quali manufatti completamente autonomi.
Le doglianze mosse vengono così sintetizzate, ai sensi dell'art. 366 bis cpc: "se concreta motivazione contraddittoria avere la sentenza -pur dichiarando espressamente di aderire all'accertamento del C.T.U. secondo cui l'opera in vertenza è costituita da due distinti muri tra di essi paralleli - al tempo affermato che siffatti due muri costituirebbero invece una unica costruzione con conseguente decisione per l'arretramento dal confine di entrambi i muri".
Il motivo si sostanzia in mere censure di merito, con cui si chiede una valutazione della struttura e consistenza dell'opera realizzata dalla convenuta diversa rispetto a quella compiuta dalla Corte di Appello, che, in quanto sorretta da una motivazione immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di questa Corte, rientrando nei compiti istituzionali del giudice di merito l'accertamento dei fatti oggetto della controversia e la valutazione delle prove.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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