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Sentenza

Il notaio omette la verifica di iscrizioni ipotecarie sull'immobile oggetto di c...
Il notaio omette la verifica di iscrizioni ipotecarie sull'immobile oggetto di compravendita. Venuto a conoscenza che la Banca stava agendo nei confronti dell'ultimo acquirente anticipa il residuo e agisce, in surroga ai diritti del suo cliente, nei confronti dei precedenti danti causa che aveva omesso di dichiarare l'iscrizione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 novembre - 16 dicembre 2013, n. 28061
Presidente Finocchiaro – Relatore Amendola

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 12 novembre 1999 il notaio M.A. convenne innanzi al Tribunale di Pescara Ma.Ri. e B.L.O. deducendo di avere rogato, in data 31 gennaio 1994, un atto pubblico con il quale i convenuti avevano venduto ai coniugi D.L.R. ed R.I. un appartamento sito in (omissis) ; che con tale contratto i venditori avevano garantito che l'immobile era libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli; che qualche anno dopo i coniugi D.L. , con atto a rogito notar Petraroli, lo avevano rivenduto a L.F. ; che pochi mesi dopo l'ultima alienazione si era scoperto che il cespite era gravato da un'ipoteca concessa dal costruttore del fabbricato (tale Lu.Em. , dante causa dei Ma. ) in favore del Credito Fondiario e Industriale (FONSPA), a garanzia di un mutuo; che, contrariamente a quanto dichiarato in sede di stipula, i Ma. - B. erano bene a conoscenza di quel vincolo, che, secondo i patti conclusi con il Lu. , avrebbe dovuto essere cancellato a cura e spese dello stesso; che invece, non essendo stato il mutuo estinto, il FONSPA aveva minacciato di procedere esecutivamente, notificando all'ultimo acquirente atto di precetto; che il legale del L. , con lettera raccomandata, aveva informato delle pretese della Banca i signori Ma. - B. , D.L. - R. , nonché il notaio M. e il notaio Petraroli, invocandone, quanto ai primi, la responsabilità per evizione, e denunciandone, quanto ai secondi, la responsabilità professionale; che egli, contrattualmente responsabile nei confronti degli acquirenti, al fine di evitare i ben maggiori danni che sarebbero derivati dalla sicura evizione dell'immobile, aveva pagato all'Istituto la somma ancora dovuta, della quale veniva ora a chiedere il rimborso ai venditori, assumendo che su di essi gravava, in via principale e per intero, l'obbligazione di garantire la libertà dell'immobile, soprattutto alla luce della espressa garanzia prestata nel contratto di compravendita.
Costituitisi in giudizio, i convenuti contestarono le avverse pretese, deducendo: a) che l'ipoteca, alla scadenza, era stata rinnovata nei confronti del solo Lu. , originario mutuatario, sicché era venuto meno il diritto di sequela nei confronti dei successivi acquirenti; b) che conseguentemente la banca non poteva compulsarli per il pagamento; c) che nulla era dovuto al notaio che quel debito aveva estinto.
Con sentenza del 1 luglio 2003 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto gravame principale dal soccombente, e incidentale dai coniugi Ma. , la Corte d'appello de L'Aquila, in data 21 agosto 2007, li ha respinti entrambi.
Per la cassazione di detta decisione ricorre a questa Corte Antonio M. , formulando tre motivi e notificando l'atto a Ma.Ri. e a B.L.O. . Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione

1 Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito, premesso che, contrariamente alla tesi difensiva svolta nell'appello incidentale, la rinnovazione dell'ipoteca operata dalla Banca, prima della scadenza della garanzia, nei confronti del solo debitore originario, aveva spiegato effetto anche nei confronti dei successivi aventi causa, ha osservato che nella fattispecie non poteva operare la surrogazione legale, nella particolare articolazione di cui al n. 3 dell'art. 1203 cod. civ., invocata dall'appellante principale. E invero, benché tale norma si applicasse certamente anche all'ipotesi in cui più soggetti erano debitori di un terzo non in virtù di un unico rapporto, ma in base a titoli autonomi, contrattuali o extracontrattuali, era pur sempre necessario, ai fini dell'operatività della previsione in essa contenuta, che l'accipiens fosse creditore di tutti, di talché quello tra gli obbligati che avesse proceduto al pagamento si surrogava automaticamente nei diritti del creditore. Nella fattispecie, invece, considerato che i coniugi Ma. , con atto a rogito notar M. , avevano venduto l'immobile ipotecato a R.I. e a D.L.R. i quali, a loro volta, qualche anno dopo, con atto a rogito notar Petraroli, lo avevano rivenduto a L.F. , né il M. né i Ma. erano debitori dell'accipiens FONSPA, e cioè dell'Istituto che, a suo tempo, aveva acceso l'ipoteca a garanzia di un mutuo concesso al costruttore Lu.Em. . In tale contesto non poteva trovare applicazione la surrogazione di diritto invocata dall'appellante, il quale, dopo aver pagato la Banca, pretendeva di surrogarsi non già nei diritti della stessa, ma nella posizione dei D.L. .
Né la domanda poteva essere accolta come rivalsa interna tra condebitori solidali, ancorché per un titolo diverso, essendo, secondo la prospettazione attorea, i Ma. tenuti, in solido con il M. , a rispondere dei danni subiti dai D.L. , rispettivamente, per l'evizione del bene venduto, e per l'inesatto adempimento dell'opera professionale. E invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, al momento del pagamento, non esisteva alcuna obbligazione dei D.L. (e neppure del M. ) nei confronti dell'Istituto di credito, obbligazione che sarebbe invece sorta solo ove FONSPA avesse agito nei confronti del L. ; il L. nei confronti dei D.L. , invece che del solo notaio Pretaroli, i D.L. nei confronti dei Ma. , invece che del solo M. .
Quest'ultimo non aveva conseguentemente il vantato diritto di regresso, non essendo, i pretesi coobbligati, e segnatamente i coniugi Ma. , gravati da alcuna obbligazione connotata dal requisito dell'attualità.
Infine la domanda di indebito arricchimento, ritualmente proposta in appello, era infondata nel merito posto che l'unico soggetto che, a ben vedere, s'era avvantaggiato del pagamento del M. era il Lu. , il quale, nell'alienare l'immobile ai Ma. , si era obbligato ad estinguere il mutuo entro due anni di talché, non avendolo fatto, era esposto all'azione di rivalsa degli acquirenti, relativamente alle somme che questi fossero stati costretti a pagare per effetto di quell'inadempimento.
2.1 Di tale decisione si duole quindi l'impugnante che, con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., nonché vizi motivazionali, ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., censura l'affermazione del giudice di merito secondo cui, ai fini dell'operatività della surrogazione legale, è necessario che colui che effettua il pagamento sia direttamente e personalmente obbligato nei confronti dell'accipiens. Tale interpretazione del disposto dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., sarebbe contraria alla giurisprudenza del Supremo Collegio, ferma nel ritenere che la surrogazione legale resta esclusa solo laddove il pagamento del solvens sia avvenuto spontaneamente, in assenza non solo di qualsivoglia obbligo giuridico nei confronti di chiunque, ma anche di ogni interesse. Ora, nella fattispecie, il M. aveva effettuato il pagamento in quanto contrattualmente responsabile, nei confronti dei coniugi D.L. , per l'omessa esecuzione delle visure ipotecarie, e obbligato in via extracontrattuale, nei confronti del L. , per avere concorso, con la sua omissione, a determinare l'evento dannoso. In tale contesto il solvens aveva certamente interesse all'adempimento, considerato che, se il FONSPA avesse proceduto all'espropriazione forzata, i danni sarebbero stati certamente maggiori.
Né poteva avere rilievo la circostanza che il pagamento era stato dal M. effettuato nelle mani dell'Istituto piuttosto che in quelle dei suoi creditori, considerato che l'obbligazione del notaio di risarcire i danni al cliente per omessa effettuazione delle visure ipotecarie è passibile di esecuzione forzata in forma specifica (confr. Cass. civ. 27 luglio 2006, n. 14813; Cass. civ. 3 gennaio 1994, n. 6).
2.2 Con il secondo mezzo il ricorrente, lamentando violazione degli artt. 1203, n. 3, 1218, 1227, 1294, 1298, 2043 e 2055 cod. civ., dei principi in materia di nesso di causalità nonché vizi motivazionali, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., critica la ricostruzione dei rapporti obbligatori effettuata dalla Corte d'appello e, segnatamente, l'assunto secondo cui i coniugi Ma. non erano debitori né della banca, né del L. , e che una loro responsabilità risarcitoria era del tutto eventuale, così pervenendo al rigetto della domanda, anche sotto il profilo della rivalsa interna tra condebitori solidali. Tali considerazioni - assume - sarebbero tutte basate sul postulato, per vero erroneo, che la responsabilità contrattuale o da fatto illecito dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'eziologia di un evento dannoso debba necessariamente essere accertata in sede giurisdizionale e che, in mancanza di tanto, l'obbligazione del primo anello della catena non potrebbe neppure sorgere.
La sentenza impugnata farebbe peraltro malgoverno del materiale probatorio acquisito, posto che il decidente aveva anzitutto ignorato che la Banca, creditore ipotecario, aveva notificato l'atto di precetto al signor L.F. e si avviava a compiere esecuzione forzata sul bene ipotecato. Peraltro aggiunge - se, come correttamente rilevato dal giudice di merito, i coniugi Ma. - B. non erano debitori della Banca, neppure lo erano, a ben vedere, gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, essendo stato il mutuo contratto dal costruttore Lu. .
In tale contesto il notaio M. non aveva inteso surrogarsi alla Banca, bensì ai signori R. - D.L. , nei cui confronti aveva assolto all'obbligazione, alla quale era chiamato insieme ai coniugi Ma. - B. , di estinguere il debito ipotecario. Nella fattispecie non si poneva, invero, un problema di titolarità del debito, bensì di titolarità dell'obbligazione risarcitoria gravante, in solido, su tutti coloro che avevano concorso a cagionare il danno e che erano chiamati a risponderne in via contrattuale o extracontrattuale. In definitiva il tempestivo intervento del notaio M. aveva evitato che dalla sua iniziale omissione potesse derivare alcun aggravamento del danno, che era infatti rimasto circoscritto al pagamento del debito ipotecario, pagamento al quale i Ma. erano, in ogni caso, obbligati.
2.3 Con il terzo motivo, erroneamente rubricato come quarto, il ricorrente deduce violazione dell'art. 2041 cod. civ. nonché mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Segnatamente l'esponente contesta l'affermazione del giudice di merito secondo cui l'unico soggetto che si era avvantaggiato del pagamento effettuato dal notaio era il Lu. , nella sua qualità di costruttore e contraente del mutuo ipotecario, mentre i coniugi M. di nulla si erano arricchiti, avendo titolo per ripetere dal Lu. le somme che fossero stati costretti a pagare per effetto del suo inadempimento.
Sostiene per contro l'impugnante che, a ben vedere, la responsabilità dell'originario mutuatario, che era regolata dall'art. 1482, ultimo comma, cod. civ., poteva essere fatta valere esclusivamente dai Ma. - B. , unici soggetti con i quali lo stesso aveva avuto un vincolo contrattuale, di talché, in definitiva, essi e non altri si sarebbero ingiustificatamente arricchiti per effetto del pagamento del M. , essendo esposti al rischio di esperire inutilmente l'azione di rivalsa nei confronti del Lu. , previo esborso della somma necessaria alla cancellazione dell'ipoteca.
In ogni caso - conclude - l'arricchimento senza causa non era escluso dalla astratta possibilità dell'arricchito di rivalersi nei confronti di un terzo di quanto fosse tenuto a pagare.
3 Le critiche svolte nei primi due mezzi, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondate.
Occorre muovere dalla considerazione che la surrogazione, la quale realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, mira ad agevolare la soddisfazione del creditore - qui inteso come creditore finale - consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare l'accipiens, come dimostra, in maniera inconfutabile, la circostanza che essa ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore (art. 1204 cod. civ.).
Con specifico riferimento alla surrogazione legale - e segnatamente a quella prevista dall'art. 1203, primo comma, n. 3, cod. civ., destinata a operare a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo - le sezioni unite di questa Corte, chiamate a stabilire se della stessa potesse giovarsi chi aveva spontaneamente adempiuto il debito di altro soggetto, hanno dato al quesito risposta negativa, in motivato dissenso dall'indirizzo giurisprudenziale (espresso da Cass. 28 novembre 1981, n. 6346; Cass. civ. 22 febbraio 1995, n. 1981; Cass. civ. 3 dicembre 2002, n. 171209), secondo il quale, ove un soggetto abbia adempiuto un debito altrui con la consapevolezza di non essere debitore, non si configura indebito soggettivo e, di conseguenza, non essendo ammessa ripetizione, si ha surrogazione a norma dell'art. 2036, comma 3, cod. civ..
Nel ritenere siffatto orientamento inficiato dalla contraddizione logico - giuridica di escludere, da una parte, la sussistenza della figura dell'indebito soggettivo, a causa dell'assenza di un errore nel pagamento; e, dall'altra, di dichiarare applicabile proprio una disposizione specifica di tale istituto, in quanto volta a regolare quelle ipotesi in cui l'eseguito adempimento, pur astrattamente riconducibile alla fattispecie ipotetica dell'indebito ex latere creditoris, difetta tuttavia di una delle condizioni perché il solvens possa ripetere quanto pagato - scusabilità dell'errore, persistente possesso, in capo al creditore, del titolo e delle garanzie del credito ovvero mala fede dell'accipiens che se ne sia privato - le sezioni unite hanno confermato il diverso principio secondo il quale colui che paga sapendo di non essere debitore, non ha azione in base alle norme sull'indebito soggettivo, in esse comprese il terzo comma dell'art. 2036 cod. civ., atteso che tale norma necessariamente richiede la consapevolezza e la volontà del solvens di pagare un debito proprio anziché altrui. E invero, ove così non fosse - ha avvertito il Supremo Consesso - ove cioè potesse invocarsi la tutela offerta dal comb. disp. degli artt. 1203 e 2036, comma 3, cod. civ., sul mero presupposto oggettivo del pagamento non dovuto del debito di terzi, la surrogazione legale assumerebbe una portata talmente ampia e generale da privare di gran parte del proprio contenuto la figura della surrogazione per volontà del creditore e da rendere sostanzialmente superflua l'articolata disciplina dettata dal citato art. 1203 cod. civ., per la surrogazione legale, con l'ulteriore conseguenza che in casi siffatti - e cioè nell'ipotesi in cui un soggetto abbia estinto una obbligazione altrui con la consapevolezza di non essere debitore - chi ha pagato potrà attivare, nel concorso delle condizioni di legge, la sola tutela di chiusura offerta dall'actio de in rem verso di cui all'art. 2041 cod. civ. (confr. Cass. civ. sez. un. 29 aprile 2009, n. 9946; ed, espressamente richiamate in motivazione, Cass. civ. 26 giugno 2008, n. 17497; Cass. civ. 2 agosto 2007, n. 17007; da ultimo, infine, Cass. civ. 29 gennaio 2010, n. 2060).
4 Mette conto evidenziare che l'arresto delle sezioni unite, pienamente condiviso dal collegio, è in sostanziale continuità con quel filone giurisprudenziale che, prendendo le distanze sia dall'orientamento, innanzi richiamato, che riconosceva la surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, cod. civ. anche in caso di pagamento di indebito soggettivo non assistito dall'azione di ripetizione, per carenza delle condizioni di legge, sia da quello che richiedeva, ai fini della operatività dell'istituto, la sussistenza di un vero e proprio obbligo giuridico del terzo di pagare il debito altrui, specificamente escludendo che la surrogazione legale potesse essere invocata anche da colui la cui obbligazione di pagamento non fosse certa, ma potesse sorgere solo in via eventuale (confr. Cass. civ. 21 giugno 1971, n. 1952; Cass. civ. 29 ottobre 1957, n. 4189), ha valorizzato, sul piano ermeneutico, il requisito dell'interesse, come elemento che può connotare la posizione del solvens in termini inidonei al riconoscimento della sussistenza di un già attuale obbligo di pagamento, ma nondimeno tali da dare a quel requisito una consistenza, e un corrispondente livello di emersione sul piano dell'ordinamento, sufficiente ad escludere la spontaneità dell'adempimento. L'interesse, così inteso, diverso da quello che presiede all'attribuzione a titolo gratuito e comunque tale da fungere da spartiacque rispetto alla sfera del giuridicamente neutro, è in definitiva condizione necessaria e sufficiente per l'accesso alla surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, cod. civ., sempre che il diritto al rimborso trovi titolo in un rapporto giuridico tra solvens e debitore, preesistente al pagamento (confr. Cass. civ. 15 marzo 2004, n. 5245).
5 Venendo al caso di specie, la sentenza impugnata è inficiata da due errori giuridici di fondo: la prospettata necessità, ai fini dell'operatività della surrogazione legale, che l'accipiens (nella fattispecie, la banca), sia creditore di tutti quei soggetti, l'uno dei quali, con il pagamento, resta automaticamente surrogato nei diritti del creditore; e l'assunto che il L. , ultimo acquirente dell'immobile ipotecato, al quale FONSPA aveva notificato atto di precetto, avrebbe potuto agire per il recupero, ove avesse estinto l'obbligazione rimasta inadempiuta, solo nei confronti o dei suoi danti causa, i coniugi D.L. , in via di evizione, o del notaio Petraroli, in via di responsabilità professionale, di talché, al momento del pagamento, non esisteva alcuna obbligazione dell'appellante.
6 Trattasi di affermazioni sbagliate, avendo il giudice a quo omesso di considerare che, a norma dell'art. 1203, n. 3, cod. civ., la surrogazione opera non solo a vantaggio di chi sia obbligato con altri al pagamento del debito, ma anche di chi vi sia tenuto per altri, requisito che, nello specifico, aveva una sua particolare pregnanza, in ragione della riconosciuta possibilità di condannare il notaio rogante, che non abbia adempiuto all'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, al risarcimento dei conseguenti danni in forma specifica (confr. Cass. civ. 27 giungo 2006, n. 14813; Cass. civ. 3 gennaio 1994, n. 6).
7 Ma anche a prescindere da ciò, dirimente è, in ogni caso, il rilievo che la norma non impone affatto che il solvens sia tenuto al pagamento del debito per la medesima causa debendi vantata dall'accipiens nei confronti dell'altro o degli altri obbligati, né che sia direttamente obbligato nei confronti dell'accipiens, richiedendo piuttosto la titolarità di un interesse, giuridicamente qualificato, alla estinzione dell'obbligazione, requisito che, a sua volta, postula l'esistenza non già di una obbligazione già attuale e liquida, o comunque giudizialmente accertata, ma solo di un rapporto del solvens con il debitore preesistente al pagamento.
Sotto quest'ultimo profilo è poi sfuggito alla Corte territoriale che il L. ben poteva chiamare in giudizio anche o unicamente il notaio M. , ex art. 2043 cod. civ., in quanto responsabile o corresponsabile del danno da lui subito, di talché il pagamento effettuato dal ricorrente non appare ragionevolmente connotato da quella spontaneità che, per quanto innanzi detto, esclude l'operatività della surrogazione legale.
8 Per le ragioni esposte, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, nei quali resta assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione che, nel decidere, si atterrà al seguente principio di diritto: ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., non è necessario né che il solvens sia tenuto al pagamento del debito per la medesima causa debendi vantata dall'accipiens nei confronti dell'altro o degli altri obbligati, né che il solvens sia direttamente obbligato nei confronti dell'accipiens, richiedendo la norma soltanto che il solvens abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione.
Avv. Antonino Sugamele

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