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Sentenza

Il padre assolto dall'accusa di molestie sessuali ai danni della figlia. La mino...
Il padre assolto dall'accusa di molestie sessuali ai danni della figlia. La minore può essere sempre dichiarata adottabile, in quanto va ricercata la fonte del malessere.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 ottobre 2012 – 12 giugno 2013, n. 14726
Presidente Salmè – Relatore Bisogni

Rilevato che

1. Contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha accolto l'appello di L.L.B. avverso la pronuncia del Tribunale per i minorenni di Palermo del 12 febbraio - 9 marzo 2010 dichiarativa dello stato di adattabilità di N.L.B. propongono separati ricorsi la Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo e la curatrice speciale della minore Anna Pusateri.
2. due ricorsi lamentano la mancata valutazione da parte della Corte di appello dei risultati delle indagini peritali che hanno escluso idonee capacità genitoriali sia per la madre, A.M., che per il padre di N., L.L.B., e, in particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, rilevano che la sentenza della Corte di appello ha basato il proprio convincimento sul solo dato dell'assoluzione del L.B. dall'imputazione penale di molestie sessuali in danno della figlia N. ignorando le altre circostanze che avevano portato il Tribunale per i minorenni ad escludere la sua capacità a svolgere il ruolo genitoriale.
3. Non svolge difese L.L.B.

Ritenuto che

4. Il ricorso della Procura Generale non risulta proposto né notificato nei confronti del L.B. e della curatrice speciale A.P., oltre a non essere articolato su motivi riferibili alle prescrizioni dell'art. 360 c.p.c.
5. Il ricorso della curatrice A.P. appare fondato in quanto la Corte di Appello ha reso una motivazione insufficiente sulle altre ragioni che avevano portato il Tribunale minorile a dichiarare lo stato di adottabilità. In particolare nessun rilievo e stato dato dalla motivazione della corte di appello ai seguenti elementi su cui si e invece basato il giudizio di primo grado. La minore era in condizioni psico-fisiche molto gravi quando e stata ricoverata in istituto (con un grave deficit motoria e comunicativo) dopo aver vissuto i primi anni della sua vita con la madre e il padre. La situazione e grandemente e rapidamente migliorata dopo il ricovero in istituto consentendo il recupero quasi completo delle capacita proprie del livello di sviluppo corrispondente all'età della piccola N. Il padre si troverebbe ad affrontare da solo - dato il sostanziale disinteresse e l'incapacità della madre, accertata dal Tribunale per i minorenni con sentenza ormai passata in cosa giudicata - dopo un lungo distacco dalla figlia che ha grandemente eliso il rapporto affettivo verso di lui, un difficile ruolo genitoriale in una età sensibilmente avanzata (L.L.B. è nato nel 1939) rispetto a quella della minore (nata nel 2004).
6. La motivazione resa dalla Corte di appello, nel contesto degli elementi istruttori emersi e sopra citati, e dunque fortemente contraddittoria, oltre che contrastante con i presupposti sui quali il sistema normativo fonda la prognosi circa lo stato di abbandono dei minori, laddove
afferma che la valutazione negativa della capacità genitoriale del L.B. derivava essenzialmente dalle condotte sessuali ascrittegli nei confronti della figlia Nadia cosicché il difetto di prova in ordine a tali condotte determina necessariamente il venir meno della valutazione negativa in questione. Emerge da tale affermazione una completa sovrapposizione del giudizio reso in sede penale rispetto a quello di carattere ben diverso cui e stato chiamato il giudice minorile e una completa disattenzione alle motivazioni psicologiche del comportamento della piccola N. che pure la Corte di appello ha citato riferendole a una profonda insofferenza per la figura paterna e per lo stato di degrado dell'ambiente familiare e sociale nel quale si trovava prima dell'ingresso in comunità.
7. Si rende pertanto necessaria una riedizione del giudizio di merito che tenga adeguatamente conto di tutti gli elementi sinora citati e attribuisca agli esiti del giudizio penale solo il rilievo compatibile con le finalità del giudizio sullo stato di adottabilità. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso della curatrice A.P. e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Procura Generale presso la Corte di appello di Palermo. Accoglie il ricorso di A.P., cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Palermo che deciderà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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