Il riconoscimento della paternità non è contemporaneo da entrambi i genitori. Il cognome paterno non ha nessun privilegio.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 5 marzo - 5 giugno 2013, n. 14232
Presidente Di Palma – Relatore Macioce
Fatto e diritto
In un procedimento circa l'assunzione di cognome del figlio naturale, riconosciuto da entrambe le parti, B.B. e G.C. il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con decreto in data 31/08/2011, ha attribuito al minore il cognome paterno, sostituendolo a quello della madre.
La Corte di Appello di Brescia, con decreto in data 11/11/2011, in riforma dispone l'assunzione del cognome paterno in aggiunta a quello della madre.
Ricorre per cassazione il padre del minore, che pure deposita memoria difensiva.
Resiste con controricorso la madre.
Vanno preliminarmente dichiarati irricevibili i documenti nuovi allegati alla memoria difensiva. Quanto a quelli, già prodotti nel giudizio di merito, va precisato che, ai sensi dell'art. 366 n° 6 cpc, essi non possono essere presi in considerazione, non essendone stato fatto esplicito riferimento nel ricorso.
Correttamente il Giudice a quo esclude ogni automatismo nell'assunzione del cognome paterno. Questo è privilegiato soltanto, ai sensi dell'art. 262 c.c., ove il riconoscimento sia effettuato contemporaneamente dai genitori, ciò che non si è, nella specie, verificato, avendo il padre riconosciuto la minore solo dopo alcuni mesi dalla nascita.
Non rileva, al riguardo, la volontà della madre di impedire, per alcuni mesi, il riconoscimento paterno; d'altro canto, la madre stessa lamenta un comportamento negativo della controparte che ruppe la loro convivenza e spingeva la gestante all'aborto.
Correttamente il giudice precisa che, stante la cittadinanza italiana della minore, della madre ma pure dello stesso padre, che l'ha acquistata, non, si ravvisano ragioni di una pretesa prevalenza della legge dello Stato di origine del ricorrente ( Marocco ).
Va infine precisato che, secondo giurisprudenza consolidata, è da escludersi un privilegio per il cognome del padre, occorrendo sempre valutare l'interesse del minore a conservare il cognome originario o comunque quello che meglio rappresenta la sua identità personale (al riguardo, Cass. N. 27069 del 2011).
Va pertanto rigettato il ricorso.
La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione, delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
06-06-2013 22:46
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