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Sentenza

Impianto di videosorveglianza installato presso un supermercato e tutela dei dir...
Impianto di videosorveglianza installato presso un supermercato e tutela dei diritti dei lavoratori
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale di accertamento ispettivo del 7 novembre 2012 redatto dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza, concernente il trattamento di dati personali effettuato tramite un impianto di videosorveglianza installato presso l'esercizio commerciale "Eurospar" sito in Ferrara, via Bentivoglio 72, filiale di Despar − Aspiag Service s.r.l. di Bolzano (di seguito, la società), dal quale emerge che:

- il sistema di videosorveglianza − installato nel 2004 per finalità di "sicurezza […] delle persone e delle cose allocate nel supermercato"− è composto da "8 telecamere di cui 3 ubicate all'esterno e 5 all'interno" dell'esercizio commerciale (cfr. dichiarazioni del responsabile del supermercato nel verbale cit., p. 2);

- in particolare, due delle telecamere esterne sono poste in corrispondenza dell'ingresso riservato ai dipendenti e al magazzino per il carico e lo scarico delle merci; le telecamere installate all'interno presidiano "l'area barriere casse", "l'ingresso clienti", "la corsia vini/liquori", "la corsia profumeria" e "l'area surgelati"(cfr. verbale cit., pp. 2 e 3);

- le immagini "vengono registrate su un hard disk collocato in un locale tecnico dedicato […]; l'impianto di registrazione è custodito in un armadio chiuso a chiave [e] l'accesso alle immagini è consentito", previa digitazione di apposita password, alla responsabile − designata incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice (cfr. all. 1 a verbale cit.)− ovvero "a persona autorizzata dal titolare del trattamento" (cfr. verbale cit., p. 3);

-  "le immagini sono conservate per cinque giorni" (cfr. verbale cit., p. 3);

- è stata altresì rilevata la presenza di cartelli informativi "conformi a quanto disposto dal provvedimento del Garante […] posti prima del raggio di azione delle varie telecamere" (cfr. verbale cit., p. 3);

- l'impianto è stato installato "previa autorizzazione, con le relative prescrizioni, da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Ferrara" (cfr. verbale cit. p. 3 e all. 2 allo stesso);

VISTO che, a seguito degli accertamenti, la società è risultata, ai sensi dell'art. 28 del Codice, titolare dei trattamenti di dati personali;

CONSIDERATA la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza (cfr. art. 2 del Codice nonché la legge n. 300/1970, Titolo I "Della libertà e dignità del lavoratore");

CONSIDERATO che l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell'ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che il provvedimento del 5 novembre 2004 n. 900 del Ministero del Lavoro - Direzione provinciale - Servizio ispezione di Ferrara (avente ad oggetto l'autorizzazione ad istallare ed impiegare il sistema di videosorveglianza nel punto vendita sopraindicato) prescrive la rimozione delle immagini trattate mediante il descritto sistema di videosorveglianza "entro le ventiquattro ore successive alla loro acquisizione";

RITENUTO che l'accertata conservazione delle immagini per cinque giorni dalla loro acquisizione (cfr. verbale cit. pp. 3 e 5) risulta in contrasto con quanto disposto dal menzionato provvedimento della Direzione provinciale del lavoro e si pone, pertanto, in violazione dei principi di liceità del trattamento (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all'art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 in relazione alla conservazione delle immagini protratta oltre l'intervallo temporale autorizzato dal competente ufficio periferico del Ministero del lavoro; cfr. in merito Provv. 17 gennaio 2013, doc. web n. 2291893);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d'ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto, di dover prescrivere alla società, quale misura necessaria al fine di rendere il suddetto trattamento lecito, di limitare la conservazione delle predette immagini all'intervallo temporale prescritto dalla Direzione provinciale del lavoro;

RITENUTO, inoltre, di trasmettere il presente provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro di Ferrara per i profili di competenza;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Despar − Aspiag Service s.r.l. con riguardo al trattamento effettuato presso l'esercizio commerciale "Eurospar" indicato in narrativa:

a) dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso l'esercizio commerciale, in relazione alla conservazione delle immagini protratta oltre l'intervallo temporale autorizzato dal competente ufficio periferico del Ministero del lavoro;

b) prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, senza ritardo, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, di limitare la conservazione delle predette immagini all'intervallo temporale prescritto dalla Direzione provinciale del lavoro;

c) dispone la trasmissione del presente provvedimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro di Ferrara.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia
Avv. Antonino Sugamele

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