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Sentenza

Impotente dopo più interventi urologici. Di chi è la colpa?...
Impotente dopo più interventi urologici. Di chi è la colpa?
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 28 settembre 2012 – 9 aprile 2013, n. 8563
Presidente Petti – Relatore Travaglino

Svolgimento del processo

Nel gennaio del 1999 i coniugi L..C. e R.R. convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Velletri, i medici A. , G. , Ro. e D.M. dell'ospedale di (omissis) , i sanitari Cu. , S. , Ag. , P. e Co. dell'ospedale (omissis) , le Aziende Usl (omissis) e la regione Lazio, chiedendone la condanna al il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli interventi di natura urologica (una prostatectomia transvescicale da cui era derivata una comunicazione tra la vescica e il retto, ed una cistotomia sovra pubica con conseguente emorragia post-operatoria presso l'ospedale di (omissis) ; la sutura della fistola tra retto e vescica presso il (omissis) , con conseguente incontinenza urinaria ed impotentia erigendi) cui il R. era stato sottoposto nel 1997.
Il giudice di primo grado, accertata e dichiarata la responsabilità dei medici dell'ospedale di (omissis) - quanto all'incontinenza urinaria sofferta dall'attore - e del prof. Cu. del (omissis) - per l'impotentia erigendi -, accolse in parte qua la domanda, condannando la ASL ... (da cui dipendeva l'ospedale di (omissis) ) in solido con i medici A. , Ro. e G. al pagamento della somma di 161.272 Euro in favore del solo R. , nonché l'ospedale (omissis) e il prof. Cu. al pagamento della medesima somma in favore del predetto e di quella pari ad Euro 37.152 in favore della consorte L..C. .
La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto in via principale dall'ospedale (omissis) e dal Dott. Cu. e in via incidentale dai coniugi R. e dalla Asl ..., accolse quello principale (omissis) /Cu. , assolvendoli entrambi dagli addebiti mossi loro in prime cure, e dichiarando nel contempo inammissibile quello incidentale dei predetti coniugi e della Asl ....
La sentenza è stata impugnata dai coniugi R. -C. con ricorso per cassazione articolato in 6 motivi.
Resistono con controricorso la Asl ..., l'ospedale (omissis) , la UGF Assicurazioni (chiamata in manleva dai Dott. A. e Ro. ), il Dott. I..G. .
I ricorrenti e l'ospedale (omissis) resistente hanno altresì depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 333, 334, 343, 166, 161 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; omessa e insufficiente pronuncia su un aspetto decisivo della controversia (art. 360 e. 1 n. 5 c.p.c.).
Sostengono i coniugi R. che il giudice di merito di secondo grado sarebbe incorso in errore nel porre sullo stesso piano l'appello incidentale proposto dalla soccombente ASL ... con quello proposto da essi ricorrenti, appellati vittoriosi in primo grado.
La tempestività del proprio gravame incidentale avrebbe dovuto essere, difatti, valutata alla stregua della (erroneamente disapplicata) previsione di cui all'art. 343 comma 2 c.p.c., risultando del tutto diversa e distinta la situazione processuale della soccombente Asl rispetto a quella vittoriosa - dei predetti appellati, il cui interesse all'impugnazione era sorto dall'impugnazione di altra parte, diversa dall'appellante principale (onde il relativo appello ben poteva essere proposto nella prima udienza successiva alla proposizione di quella impugnazione, ex art. 343 comma 2 c.p.c.).
La doglianza non è fondata.
Per un duplice, concorrente motivo.
Il primo, quello per cui non risponde alla realtà degli atti del processo (cui la corte ha libero accesso essendosi denunziato un vizio in procedendo) che l'appello incidentale proposto da coniugi R. trovasse il suo esclusivo fondamento nel gravame (anch'esso incidentale) della ASL ..., e non (come nella specie) anche in quello principale;
Il secondo, quello per cui la (non contestata) inammissibilità dell'appello della Asl imponeva la declaratoria di inefficacia (in tal senso dovendosi intendere corretta la motivazione della sentenza di appello) di qualsivoglia, ulteriore impugnazione incidentale volta che l'interesse ad impugnare sorgeva, in ipotesi - come sostenuto dai coniugi, successivi appellanti incidentali - come conseguenza delle difese e delle istanze introdotte dal primo appellante incidentale: con la conseguenza che, a fronte della dichiarata inammissibilità del gravame incidentale ASL ... (tardivo in forza del combinato disposto degli artt. 343, 166 e 167 c.p.c.), rettamente il giudice territoriale ha ritenuto caducato ipso facto l'appello incidentale R. -C. .
Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata relativamente all'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta (art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.) - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. - omessa motivazione su un aspetto decisivo per il giudizio. Lamentano i ricorrenti che la sentenza di primo grado, resa su di una domanda alternativamente proposta nei confronti di due diversi convenuti, fosse stata appellata da uno solo di essi - onde la riproposizione della domanda ex art. 346 c.p.c. da parte di essi appellati nei confronti tanto del convenuto appellante quanto di quello alternativo non appellante -, e che la corte di appello avesse ciononostante omesso di considerare e di pronunziare esplicitamente sull'intera domanda.
Con il terzo motivo, si denuncia omessa e comunque insufficiente e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La censura, sotto il diverso profilo della carenza motivazionale, ripropone, nella sua più intima sostanza, la medesima questione di diritto sollevata con il motivo che precede.
Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 343 e 346 c.p.c..
Nel solco delle censure di cui ai motivi 2 e 3, i ricorrenti sostengono ancora che la domanda alternativa accolta nei confronti di uno dei convenuti e rigettata nei confronti dell'altro comporti che l'attore appellato - ove intenda sottoporre alla corte territoriale la domanda stessa anche nei confronti del convenuto alternativo - non abbia l'onere di proporre appello incidentale, ma soltanto quello di riproporre a domanda già formulata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Le doglianze intrinsecamente connesse, meritano trattazione unitaria.
Esse non risultano meritevoli di accoglimento.
Presupposto indefettibile della corretta applicazione del disposto dell'art. 346 c.p.c. - che si assume, da parte ricorrente, essere stato violato dalla corte territoriale unitamente al precedente art. 343 - è, difatti, quello per cui la sentenza di primo grado abbia interamente accolto la domanda così come proposta in citazione.
La completa lettura dell'atto introduttivo e della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado (quest'ultima, diligentemente riportata dalla contro ricorrente ASL ... ai ff. 7-8 dell'odierno atto di resistenza al ricorso) mostra, ictu oculi, una diversa realtà processuale, scandita dalla diversità contenutistica in malore rispetto alla sentenza di prime cure, e ciò a dirsi tanto sotto il profilo del quantum del danno liquidato a fronte di quello richiesto, quanto sotto quello dell'estensione soggettiva della responsabilità dei fatti ai pretesi responsabili.
Ne consegue che l'istanza proposta in sede di appello da parte dei coniugi R. -C. non potesse essere considerata come mera riproposizione, ex art. 346 del codice di rito, delle domande già spiegate ed interamente accolte in primo grado - domande che, di converso, ebbero a ricevere soddisfacimento solo parziale ad opera del tribunale di Velletri.
La riforma, in parte qua, di quella sentenza non poteva essere, pertanto, invocata se non introducendo dinanzi al giudice d'appello una impugnazione incidentale, a carattere non adesivo bensì autonomo rispetto a quello proposto dalla Asl, volta che essa appariva prima facie volta a perseguire un bene della vita ed un connesso interesse sorto non all'esito del proposto appello, bensì in virtù dell'anelata riforma in melius della sentenza impugnata dinanzi alla corte romana. La domanda di accertamento della responsabilità della Asl e del suo personale medico rivestiva, in conclusione, carattere non alternativo - come pur adombrato nell'esposizione dei motivi in esame -, bensì natura di espressa domanda di reformatio in melius della pronuncia di primo grado, destinata per ciò solo alle necessarie forme dell'appello. Con il quinto motivo, si denuncia illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia della sentenza gravata - insufficiente, contraddittoria e almeno in parte omessa motivazione circa fatti controversi ed aspetti nodali e decisivi per il giudizio, in punto di ritenuta insussistenza di responsabilità a carico del prof. Cu. e dell'ospedale (omissis) in relazione al danno da impotenza sessuale cagionato al sig. R. e al danno riflesso cagionato alla di lui moglie.
Lamentano i ricorrenti l'omesso rinnovo della CTU medicolegale, nonostante le perplessità mostrate dalla corte di appello in ordine al ragionamento seguito, in parte qua, dal CTU di primo grado.
Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2236 c.c. - omessa pronuncia in punto di ipotizzata responsabilità del prof. Cu. e del'ospedale (omissis) in ordine alla dedotta sussistenza di imperizia e colpa grave.
Lamentano i ricorrenti la omissione, da parte della corte territoriale, della valutazione di alcuni profili di ipotizzata responsabilità degli appellanti, così pervenendosi ad un giudizio assolutorio conseguente alla valutazione di alcune soltanto delle censure mosse in sede di gravame, e così fornendosi motivazione su alcuni soltanto degli aspetti di colpa professionale pur espressamente dedotti.
I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione. Entrambi risultano infondati.
La corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, ha ritenuto, da un canto, del tutto generiche le valutazioni del giudice di prime cure, attesa la mancanza di qualsivoglia motivazione in tema di nesso etiologico tra il non meglio precisato comportamento omissivo del prof. Cu. e la lamentata impotentia erigendi dalla quale risultava affetto il R. ; dall'altro, ha dato rilievo - con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede - alla testimonianza della figlia dei ricorrenti circa la confidenza ricevuta dai genitori sul danno erettile già lamentatole dai medesimi dopo l'intervento di (omissis) - onde la corretta ed altrettanto incensurabile valutazione di ultroneità di una nuova consulenza.
La motivata esclusione, da parte del giudice territoriale, in capo al prof. Cu. ed all'ente ospedaliero presso il quale egli ebbe ad operare, di qualsivoglia responsabilità per essere stato l'intervento chirurgico eseguito a regola d'arte sotto l'aspetto urologico, tanto da eliminare tutte le complicanze scaturite dalle negligenti prestazioni eseguite presso l'ospedale di (OMISSIS) resiste, pertanto alle critiche mosse alla sentenza con i motivi in esame, dacché essi, nel loro complesso, pur lamentando formalmente una (peraltro assai generica) violazione di legge e un (asseritamente decisivo) difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all'impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perché la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle - fra esse - ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva. È principio di diritto ormai consolidato quello per cui l'art. 360 n. 5 del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo - sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto - delle valutazioni compiute dal giudice d'appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l'individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove c.d. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perché in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto - ed una improponibile rivalutazione delle vicende attinenti alla CTU -, ormai cristallizzate quoad effectum, sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
La disciplina delle spese - che possono per la complessità e la delicatezza delle questioni trattate possono essere in questa sede compensate - segue come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese del giudizio di cassazione.
Avv. Antonino Sugamele

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