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Sentenza

Indennità di disoccupazione...
Indennità di disoccupazione
(D.M. 29 marzo 2013; G.U. 8 giugno 2013, n. 133)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 29 marzo 2013; G.U. 8 giugno 2013, n. 133
Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 73380).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

Visto il comma 1 del medesimo art. 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, istituisce l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione;
Visto, in particolare, il comma 19 del citato art. 2, che stabilisce, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' mensile ASpI di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 puo' richiedere la liquidazione dell'importo del relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 22, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 19 si applicano anche ai soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 20, denominata mini-ASpI;
Visto l'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994;

Decreta:

Art. 1
Lavoratori beneficiari

Sono destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo o avviare un'attivita' di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attivita' autonoma gia' iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.

Art. 2
Quantificazione della prestazione

La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita' pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della prestazione e' effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le modalita' di cui al presente decreto.
Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica soluzione delle mensilita' spettanti e non ancora percepite dell'indennita' ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del 2012, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Art. 3
Domanda, relativa documentazione ed erogazione della prestazione

I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica soluzione della prestazione di cui all'art. 2 devono trasmettere telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa l'attivita' da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.
L'istanza dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attivita' che da' titolo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attivita', sia richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi professionali o di categoria, dovra' essere documentato il rilascio dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per quanto concerne l'attivita' di lavoro associato in cooperativa, dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle societa' presso il tribunale, competente per territorio, nonche' nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennita' ASpI o mini-ASpI, se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa gia' esistente o partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per le mensilita' spettanti ma non ancora percepite compete alla cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale sociale della cooperativa.
All'istanza di cui al presente articolo e' attribuito un numero di protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di cui all'ultimo periodo dell'art. 2.

Art. 4
Termini di trasmissione della domanda e restituzione in caso di rioccupazione

La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attivita' autonoma o dell'associazione in cooperativa.
L'indennita' anticipata dovra' essere restituita, nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo spettante di indennita' corrisposta in forma anticipata. Il lavoratore dovra', pertanto, dare comunicazione scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attivita' dipendente.

Art. 5
Monitoraggio

L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto trasmettendo le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avv. Antonino Sugamele

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