L’azione revocatoria è di competenza del giudice dello Stato UE di residenza del creditore anche se il debitore è extracomunitario
Avvocato Generale, conclusioni 10 settembre 2013, causa C-328/13 (*)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura di insolvenza –Regolamento (CE) N. 1346/2000– Giurisdizione dell'organo giudiziario dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore – Azione revocatoria nell'ambito di una procedura di insolvenza – Elemento extraterritoriale – Convenuto residente in un paese terzo»
1. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000 (in prosieguo: il «regolamento») determina a quali giudici spetti la competenza internazionale per aprire procedure di insolvenza. Nel contesto di tali procedure, i curatori possono «esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori». La questione nella fattispecie in esame è se la norma attributiva di competenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, si applichi quando il convenuto di un'azione revocatoria è residente in un paese terzo.
Il regolamento sulle procedure di insolvenza
2. Il regolamento prevede essenzialmente l'attribuzione della competenza e la determinazione della legge applicabile riguardo alle procedure di insolvenza, nonché il riconoscimento reciproco delle medesime. La fattispecie in esame verte sull'interpretazione della norma generale sulla competenza internazionale. Tuttavia, nella presente analisi occorre considerare il sistema generale del regolamento ed il ruolo del curatore.
3. I considerando 2, 3 e 4 del regolamento spiegano che, per il buon funzionamento del mercato interno, è necessario che le procedure di insolvenza transfrontaliera siano efficienti ed efficaci e che per un buon funzionamento del mercato interno è necessario dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica («forum shopping»).
4. Il considerando 8 enuncia che, allo scopo di conseguire detti obiettivi, è «necessario … che le disposizioni in materia di giurisdizione, riconoscimento e legge applicabile in tale settore facessero parte di un provvedimento di diritto comunitario».
5. I considerando da 12 a 14 enunciano:
12. «Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale di insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria in parallelo con la procedura principale. La procedura secondaria può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la procedura principale consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno della Comunità.
13. Per "centro degli interessi principali" si dovrebbe intendere il luogo in cui il debitore esercita in modo abituale, e pertanto riconoscibile dai terzi, la gestione dei suoi interessi.
14. Il presente regolamento si applica unicamente alle procedure in cui il centro degli interessi principali del debitore si trovi all'interno della Comunità».
6. Il capitolo I del regolamento, intitolato «Disposizioni generali», comprende l'articolo 1 («Campo d'applicazione»), paragrafo 1, che prevede:
«Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore».
7. L'articolo 2, lettera a), definisce la «procedura di insolvenza» come indicante «le procedure concorsuali» elencate all'allegato A del regolamento, un elenco che comprende tipi specifici di procedure in ogni singolo Stato membro come definiti dal diritto nazionale.
8. L'articolo 2, lettera b), definisce come «curatore», «qualsiasi persona o organo la cui funzione è di amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o di sorvegliare la gestione dei suoi affari».
9. L'articolo 3 del regolamento, intitolato «Competenza internazionale», è così formulato:
«1. Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.
2. Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio.
3. Se è aperta una procedura di insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure di insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. Tale procedura è obbligatoriamente una procedura di liquidazione».
10. Nell'ambito del capitolo II, intitolato «Riconoscimento della procedura di insolvenza», l'articolo 16 («Principio»), paragrafo 1, enuncia quanto segue:
«La decisione di apertura della procedura di insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell'articolo 3, è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta…».
11. L'articolo 17 («Effetti del riconoscimento»), paragrafo 1, dispone:
«La decisione di apertura di una procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, produce in ogni altro Stato membro, senza altra formalità, gli effetti previsti dalla legge dello Stato di apertura, salvo disposizione contraria del presente regolamento e fintantoché, in tale altro Stato membro non è aperta altra procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2».
12. L'articolo 18 («Poteri del curatore») dispone tra l'altro:
«1. Il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, …
2. (…) Può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell'interesse dei creditori.
3. Nell'esercizio dei propri poteri, il curatore deve rispettare la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere l'impiego di mezzi coercitivi, il diritto di decidere su una controversia o una lite».
13. L'articolo 25 del regolamento («Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni»), paragrafo 1, stabilisce:
«Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché, il concordato approvato da detto giudice, sono egualmente riconosciute senza altra formalità (…)
La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura di insolvenza e le sono strettamente connesse, anche se sono prese da altro giudice.
(…)».
14. L'articolo 44, paragrafo 1, stabilisce che, nella materia che ne è oggetto, il regolamento sostituisce le convenzioni stipulate fra due o più Stati membri. L'articolo 44, paragrafo 3, lettera a) dispone tuttavia che il regolamento non si applica «qualora sia incompatibile con gli obblighi in materia fallimentare derivanti da una convenzione stipulata da detto Stato con uno o più paesi terzi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento».
Fatti, procedimento e questioni deferite
15. Il sig. Ralph Schmid è curatore nella procedura di insolvenza aperta il 4 maggio 2007 relativamente al patrimonio di Aletta Zimmermann. Nell'ambito di detta procedura, egli ha esercitato un'azione revocatoria nei confronti della sig.ra Lilly Hertel riguardo ad una transazione effettuata tra quest'ultima e la sig.ra Zimmermann. La sig,ra Hertel, suocera della debitrice, risiede in Svizzera. Nel procedimento non sembra essere presente alcun altro elemento internazionale (segnatamente, nessun elemento che coinvolga uno Stato membro dell'Unione diverso dalla Germania). Con la revocatoria fallimentare il liquidatore chiede la restituzione al patrimonio della sig.ra Zimmermann di una somma pari ad EUR 8 015,08, oltre agli interessi.
16. La domanda è stata respinta in quanto irricevibile nei precedenti gradi di giudizio per carenza di giurisdizione internazionale dei giudici tedeschi. Avverso tale decisione il sig Schmid ha presentato dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, in prosieguo: il «giudice del rinvio») un ricorso (Revision) su un punto di diritto.
17. Considerando che l'esito della controversia dipende dall'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, la nona sezione civile del Bundesgerichtshof ha disposto la sospensione del procedimento e la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale sulla seguente questione:
«Se i giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza relativa al patrimonio del debitore siano competenti a pronunciarsi su un'azione revocatoria contro un convenuto, la cui residenza o sede statutaria non è situata in un altro Stato membro».
18. Hanno presentato osservazioni scritte il sig. Schmid e la Commissione. All'udienza del 10 aprile 2013 il governo tedesco e la Commissione hanno svolto osservazioni orali.
Argomenti presentati alla Corte
19. Il sig. Schmid sostiene che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce la competenza a statuire sulla domanda ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura di insolvenza. L'unico criterio per la competenza stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, è la situazione del centro degli interessi principali del debitore. Aggiungere una condizione ulteriore, ossia che deve essere presente un elemento che coinvolga due o più Stati membri, introdurrebbe incertezza giuridica in limine litis. Interpretare l'articolo 3, paragrafo 1, nel modo suggerito soddisfa il principio dell'unità del procedimento. Ciò rafforza inoltre il corretto funzionamento del mercato unico, prevenendo l'eventuale trasferimento di attivi al di fuori dell'Unione europea al fine di trarne vantaggio (forum shopping), e facilitando la facoltà del curatore di impugnare ed annullare il trasferimento di beni del debitore fuori dell'Unione europea.
20. La Commissione è del medesimo parere. L'articolo 3, paragrafo 1, attribuisce competenza internazionale ai giudici dello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Non sussiste alcuna ulteriore condizione riguardo alla competenza sulle azioni strettamente connesse alla procedura di insolvenza: non è necessario che sia presente un elemento che coinvolga un altro Stato membro. Si può e si deve fare una distinzione tra le norme che disciplinano la competenza internazionale e quelle relative al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni. Il diritto dell'Unione non può obbligare paesi terzi a riconoscere decisioni emesse da giudici dell'Unione in procedure di insolvenza e a darvi esecuzione.
21. Il governo tedesco fa valere che il diritto dell'Unione può avere effetti per paesi terzi soltanto mediante convenzioni bilaterali o multilaterali. L'Unione europea non ha stipulato una siffatta convenzione per quanto riguarda procedure di insolvenza con la Svizzera, dove risiede la sig.ra Hertel. Inoltre gli obiettivi del regolamento depongono a sfavore di un'estensione della norma sulla competenza internazionale ad azioni revocatorie secondarie contro un convenuto residente in un paese terzo. Il regolamento mira a garantire il funzionamento efficiente ed efficace delle procedure di insolvenza nel mercato interno, di cui non fanno parte paesi terzi. Esso non tratta isolatamente della competenza; le norme sulla competenza rientrano invece in un quadro generale per l'efficienza e l'efficacia delle procedure di insolvenza. Atteso che le norme sul riconoscimento e sull'esecuzione non possono essere applicate a paesi terzi, interpretare l'articolo 3, paragrafo 1, nel senso che esso conferisce competenza ad un giudice nei confronti di paesi terzi non avrebbe effetto. Ciò esporrebbe inoltre i convenuti in questione, i quali sono già la parte più debole, a un diritto fallimentare e procedurale che non conoscono, così indebolendo ulteriormente la loro posizione.
Valutazione
22. Il regolamento mira a promuovere l'efficienza e l'efficacia delle procedure di insolvenza aventi effetti transfrontalieri. A tal fine, il regolamento formula norme sulla competenza comuni a tutti gli Stati membri, disposizioni miranti a facilitare il riconoscimento delle decisioni e disposizioni relative alla legge applicabile. Tali disposizioni sono fondate sui principi di unità e di universalità, modificati al fine di consentire procedure secondarie limitate. Pertanto, il regolamento prevede un unico complesso di procedure principali in uno Stato membro per abbracciare integralmente il patrimonio del debitore ovunque siano situati i beni, fatta salva una limitata possibilità di aprire procedure secondarie in un secondo Stato membro.
23. La regola di attribuzione di competenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è stata definita la «pietra angolare» del sistema introdotto dal regolamento. Essa prevede che i giudici dello Stato membro in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza. Pertanto, ai sensi del regolamento, il centro degli interessi principali del debitore svolge un ruolo centrale nella determinazione della competenza.
24. Il giudice del rinvio chiede se i giudici dello Stato membro nel cui territorio è già stata aperta la procedura di insolvenza relativa ai beni del debitore siano competenti per l'azione revocatoria nei confronti di un convenuto che risiede in un paese terzo. Prima di risolvere la questione, tuttavia, occorre determinare se, nel caso in cui l'unico elemento internazionale nell'insolvenza si configura tra uno Stato membro ed un paese terzo (invece che tra due o più Stati membri), i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro dei principali interessi del debitore siano competenti riguardo alla procedura di insolvenza in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, o per effetto del diritto nazionale fallimentare di tale Stato membro e del diritto internazionale privato. (In quest'ultima ipotesi, qualsiasi competenza internazionale in capo a tali giudici sarebbe determinata da convenzioni bilaterali in materia di insolvenza eventualmente esistenti tra detto Stato membro e paesi terzi.) In altri termini: occorre chiedersi se il regolamento si applichi o meno a siffatte procedure.
25. A mio parere sì. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, il regolamento si applica «alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore». Né l'articolo 1, paragrafo 1, né l'allegato A sembrano limitare l'applicazione del regolamento a procedure che presentano un elemento internazionale.
26. Il regolamento è un atto direttamente applicabile. Dalla sua entrata in vigore, esso ha sostituito tutte le leggi nazionali e le convenzioni bilaterali di cui gli Stati membri erano parti, che determinavano la competenza internazionale riguardo a procedure di insolvenza, fatto salvo soltanto l'articolo 44, paragrafo 3. Se il centro dei principali interessi del debitore si trova all'interno dell'Unione europea, si applica pertanto l'articolo 3, paragrafo 1, (e non il diritto nazionale) per determinare di quale Stato membro siano i giudici competenti ad aprire la procedura.
27. Come fa valere il governo tedesco, il fondamento per l'azione legislativa dell'UE nell'adottare il regolamento è la necessità di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno (v. considerando 2, 3, 4 e 8). Tuttavia da ciò non consegue che sia necessario dimostrare l'esistenza di un elemento transfrontaliero in una particolare procedura di insolvenza affinché il regolamento sia applicabile. Interpretare il regolamento nel senso che esso si applica solo dove esista un elemento internazionale che coinvolga almeno due Stati membri dell'UE causerebbe una notevole incertezza e frustrerebbe l'efficienza e l'efficacia della procedura.
28. Affinché si applichi il regolamento, la stessa procedura di insolvenza deve manifestamente riguardare un debitore che abbia il centro dei suoi interessi principali nel territorio di uno Stato membro (v. considerando 14). In caso contrario, il regolamento non si applica affatto. Il regolamento «consente di aprire la procedura principale di insolvenza nello Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore» e specifica che «tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore». A mio avviso, questa affermazione riflette i principi di unità e di universalità, principi la cui applicazione mi sembra opportuna in ogni procedura di insolvenza.
29. Orbene, la determinazione del giudice competente deve avvenire sin dalle primissime fasi del procedimento, in modo da poter agire al fine di conservare il patrimonio del debitore per i suoi creditori, assicurando in tal modo l'efficienza e l'efficacia della procedura. Infatti, nella sentenza Staubitz-Schreiber la Corte ha dichiarato che, al fine di stabilire quale giudice sia competente ad aprire la procedura di insolvenza, il centro dei principali interessi del debitore deve essere determinato al momento della proposizione della domanda della procedura di insolvenza invece che alla data in cui essa è stata effettivamente aperta. In tale prima fase, può essere sconosciuta l'esistenza di elementi internazionali. Tuttavia la determinazione del giudice competente non può essere rinviata fino al momento in cui si conosca la situazione dei vari elementi della procedura (come la residenza di potenziali convenuti di azioni secondarie o l'ubicazione dei singoli beni del debitore) oltre al centro dei principali interessi del debitore. Aspettare di conoscere tutti gli elementi frustrerebbe gli obiettivi di efficienza ed efficacia della procedura di insolvenza che il regolamento mira ad ottenere e causerebbe incertezza giuridica.
30. Lo stesso articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stabilisce inequivocabilmente che «[s]ono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore». Tutti gli altri elementi sono irrilevanti al fine di determinare il giudice competente. Pertanto, l'ubicazione dei beni del debitore è irrilevante, a prescindere dalla circostanza che essa può costituire un fattore da prendere in considerazione al fine di stabilire dove sia situato il centro dei principali interessi del debitore e/o se occorra aprire procedure secondarie, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2. Il luogo di residenza di ogni potenziale convenuto di un'azione revocatoria a beneficio dei creditori che potrebbe (eventualmente) essere avviata nell'ambito di detta procedura dal curatore o dall'amministratore è parimenti irrilevante ai fini della determinazione del giudice competente ad aprire la procedura. Siffatta azione rientra nella competenza del giudice che ha (già) aperto detta procedura, in quanto si tratta di un'azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e vi si inserisce strettamente. In questa fase, la procedura di insolvenza è già aperta. L'azione revocatoria è cronologicamente successiva all'apertura di una procedura di insolvenza dinanzi al giudice competente. Ne consegue che la residenza del convenuto di un'azione revocatoria non può incidere sulla determinazione di quale giudice sia in ogni caso competente ad aprire la procedura di insolvenza.
31. Di conseguenza, ritengo che non sia necessario dimostrare la presenza di un elemento internazionale che coinvolga due o più Stati membri per determinare l'applicazione del regolamento. Ammesso che il centro dei principali interessi del debitore si trovi all'interno dell'Unione europea, l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, che è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, determina quale sia il giudice competente.
32. Occorre esaminare adesso la questione se detto giudice sia competente anche a conoscere di un'azione revocatoria presentata dal curatore se il convenuto di quest'ultima azione non è domiciliato in uno Stato membro, bensì in un paese terzo.
33. Il governo tedesco sostiene che il regolamento non si applica per attribuire la competenza relativa a siffatta azione. Il potenziale convenuto è residente fuori dell'Unione europea (e, molto probabilmente, i beni interessati sono situati fuori dell'Unione europea). Doversi difendere dinanzi ad un giudice di una giurisdizione per lui straniera indebolirebbe notevolmente la posizione del convenuto. Inoltre, anche se il regolamento prevede espressamente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni del giudice competente relative ad operazioni che coinvolgono un altro Stato membro dell'UE, i giudici di un paese terzo non sono tenuti a riconoscere sentenze eventualmente pronunciate da un giudice competente all'interno dell'Unione europea, o a darvi esecuzione.
34. Tali argomenti non mi sembrano convincenti. A mio avviso, il giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, è competente a decidere su un'azione revocatoria presentata dal curatore nei confronti di un convenuto residente in un paese terzo.
35. Anzitutto, i principi di unità e di universalità depongono manifestamente a favore di siffatto approccio. Le procedure di insolvenza sono procedure concorsuali, e il giudice del luogo in cui è situato il centro dei principali interessi del debitore prenderà in considerazione (per definizione) la maggior parte del volume degli affari di quest'ultimo (se così non fosse, l'espressione «centro dei principali interessi» resterebbe priva di significato). Per poter fare una valutazione accurata del patrimonio del debitore e predisporre accordi adeguati con i suoi creditori, detto giudice – la cui competenza relativamente alla procedura di insolvenza dovrebbe essere relativamente facile da prevedere – deve avere la facoltà di pronunciarsi su un'azione revocatoria presentata dal curatore relativa ad una precedente operazione tra il debitore ed un terzo, il cui obiettivo è quello di recuperare l'oggetto o gli utili di tale operazione per il patrimonio del debitore a vantaggio dei suoi creditori.
36. In secondo luogo, non penso che il fatto che le disposizioni del regolamento sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni non possono vincolare paesi terzi osti all'applicazione della disposizione sull'attribuzione della competenza. È importante e utile operare una distinzione tra la competenza, da un lato, e il riconoscimento e l'esecuzione dall'altro.
37. Per quanto riguarda la competenza, il regolamento la stabilisce riferendosi unicamente al luogo in cui è situato il centro dei principali interessi del debitore. Riguardo ad una procedura di insolvenza puramente interna all'Unione, la Corte ha già dichiarato che il giudice deve essere competente non solo riguardo alla procedura principale di insolvenza, ma anche riguardo ad eventuali azioni secondarie.
38. Per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione, osservo anzitutto che tali disposizioni non possono essere lette separatamente dalla norma di attribuzione della competenza. In secondo luogo, anche se non è possibile invocare il regolamento per il riconoscimento e l'esecuzione, una pronuncia del giudice competente non resta necessariamente del tutto priva di effetto. Potrebbe essere possibile ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di tale pronuncia in virtù di una convenzione bilaterale (anche se non sembra esserlo nella presente fattispecie).
39. È vero che il curatore, nel caso in cui ottenesse una decisione di risoluzione di una determinata operazione precedente che coinvolga un terzo, dovrebbe chiederne il riconoscimento e l'esecuzione nello Stato in cui detto terzo è residente (e/o dove sono ubicati i beni oggetto dell'operazione). Dal suo punto di vista, ciò sarebbe in ogni caso un procedimento più efficiente e meno dispendioso rispetto all'apertura di un'azione del tutto autonoma dinanzi a tale giurisdizione (e un procedimento meno costoso conserva una parte maggiore del patrimonio del debitore a vantaggio dei suoi creditori). Nel migliore dei casi, la decisione che il curatore ha già ottenuto sarà riconosciuta ed eseguita; nella peggiore delle ipotesi, egli dovrà adire nuovamente il giudice competente nello Stato membro e chiedere una correzione verso il basso della situazione patrimoniale del debitore prima di predisporre il concordato definitivo con i creditori.
40. Dal punto di vista del terzo, la mancanza di riconoscimento ed esecuzione automatici garantisce una certa tutela supplementare. Può infatti avvenire che il terzo, quando gli viene notificata la domanda del curatore, scelga di comparire e di agire in giudizio dinanzi al giudice del luogo dove è situato il centro degli interessi principale del debitore. Ove, per qualunque motivo, non sia stato in grado di farlo o non lo abbia voluto, egli avrà motivi più validi per chiedere al suo giudice locale di non riconoscere ed eseguire automaticamente la decisione a lui sfavorevole, ma di esaminare la domanda nel merito.
41. In terzo luogo, occorre osservare che nella sentenza Owusu, concernente l'interpretazione della norma dell'attribuzione di competenza di cui all'articolo 2 della convenzione di Bruxelles (che prevede che « le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute … davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato»), la Grande Sezione ha dichiarato che detta disposizione era applicabile anche in una fattispecie che ricomprende i rapporti tra i giudici di un solo Stato contraente e quelli di uno Stato non contraente. In quella fattispecie, uno dei convenuti era domiciliato nel Regno Unito, ma diversi altri convenuti erano domiciliati in Giamaica, dove si era verificato l'incidente che ha dato origine alla controversia, ed era stato sostenuto (in modo plausibile) che il forum conveniens fosse la Giamaica. In tal caso (come nella fattispecie in esame) la questione coinvolgeva uno Stato contraente ed un paese terzo: non era in questione la competenza di un altro Stato contraente; non esisteva neppure alcun nesso con un altro Stato contraente. La Grande Sezione ha tuttavia dichiarato che la norma di competenza di cui all'articolo 2 della Convenzione di Bruxelles era vincolante e prevaleva sulla possibilità per il giudice di uno Stato membro di applicare la dottrina del forum non conveniens e di declinare la propria competenza.
42. Gli argomenti avanzati dal governo tedesco nella fattispecie in esame sono molto simili a quelli dedotti senza successo dal Regno Unito nella sentenza Owusu.
43. È dunque evidente che, statuendo nella causa Owusu, la Grande Sezione era consapevole del fatto che, ove avesse dichiarato che i giudici dello Stato contraente interessato (il Regno Unito) non potevano declinare la propria competenza a favore dei giudici di uno Stato non contraente (la Giamaica), potevano sorgere difficoltà in ordine al riconoscimento e all'esecuzione della sentenza pronunciata. Allo stesso modo, nella sentenza Owusu la Corte ha esplicitamente considerato il principio dell'effetto relativo dei trattati (nel senso che la Convenzione di Bruxelles non poteva imporre alcun obbligo agli Stati che non avevano prestato il proprio consenso ad esserne vincolati ). Essa ha dichiarato che bastava rilevare «a tale riguardo, che la designazione del giudice di uno Stato contraente come competente in base al domicilio del convenuto nel territorio dello Stato medesimo, anche riguardo ad una controversia connessa, almeno in parte, con uno Stato terzo a motivo dell'oggetto o del domicilio dell'attore, non è tale da far sorgere un obbligo in capo a quest'ultimo Stato». La Corte ha fatto prevalere i principi della certezza del diritto, della tutela delle persone stabilite nella Comunità e dell'applicazione uniforme delle norme sulla competenza, ricordando che «il fine della Convenzione di Bruxelles consiste proprio nel prevedere norme comuni, restando escluse le norme nazionali divergenti».
44. La Grande Sezione ha riconosciuto esplicitamente che potevano esistere reali difficoltà (come «le difficoltà logistiche legate alla distanza geografica, alla necessità di valutare il merito della controversia in base a criteri vigenti in Giamaica, alla possibilità di ottenere in Giamaica l'esecuzione di una sentenza contumaciale e all'impossibilità di prevedere una domanda riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti»), ma ha dichiarato che «a prescindere dall'effettività di tali difficoltà (…) siffatte considerazioni (…) non sono tali da rimettere in questione il carattere obbligatorio della regola fondamentale sulla competenza, di cui all'art. 2 della Convenzione di Bruxelles».
45. Mi sembra che le medesime considerazioni che hanno ispirato la conclusione della Grande Sezione nella sentenza Owusu si applichino nella fattispecie, e che pertanto la sentenza Owusu debba essere applicata per analogia.
46. In quarto luogo, dichiarare che il giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento è competente anche, nell'ambito di una procedura di insolvenza, a pronunciarsi su un'azione revocatoria tra il debitore e un convenuto residente in un paese terzo sia conforme all'obiettivo del regolamento di favorire il corretto funzionamento del mercato interno. Il regolamento riconosce esplicitamente (al considerando 4) la necessità di «dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore situazione giuridica ("forum shopping")». Ma considerazioni analoghe si applicano anche considerando la situazione tra l'Unione europea ed un paese terzo. Se il giudice competente in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento non è competente a pronunciarsi su un'azione revocatoria, si configura un evidente incentivo per una persona (o un'impresa), che si vede in difficoltà finanziarie, a trasferire beni fuori dell'Unione europea, mediante operazioni dubbie o simulate, sottraendoli in tal modo alla disponibilità del curatore e privando i creditori della possibilità di recuperare il più possibile del patrimonio del debitore.
47. Di conseguenza concludo che l'approccio sostenuto dal sig. Schmid (il curatore) e dalla Commissione è preferibile a quello invocato dal governo tedesco. Dichiarare che il giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento è competente a pronunciarsi su un'azione revocatoria, presentata dal curatore, di una precedente operazione tra il debitore e un convenuto residente in un paese terzo rispetta i principi di unità e universalità e rafforza gli obiettivi del mercato unico. Il curatore sarà in grado di rivalersi sul patrimonio del debitore in modo più efficiente e con costi minori, cosa da cui trarranno vantaggio i creditori (molti dei quali saranno probabilmente residenti nell'Unione europea). Tali vantaggi bilanciano eventuali svantaggi del convenuto del paese terzo che deve difendersi dinanzi a quello che per lui è il giudice «sbagliato»; e – proprio perché qualunque pronuncia non sarà automaticamente riconosciuta ed eseguita ai sensi del regolamento – egli potrà comunque continuare a fruire di un certo grado di tutela ad opera del suo giudice nazionale.
Conclusione
48. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale dal Bundesgerichtshof (Germania):
«L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1346/2000, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che i giudici di uno Stato membro, nel territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata, sono competenti a statuire su un'azione revocatoria fondata sull'insolvenza e diretta contro un convenuto che non abbia la sua residenza o la sua sede statutaria nel territorio di uno Stato membro».
(* Fonte http://curia.europa.eu/)
13-09-2013 15:57
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