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Sentenza

La clausola del foro competente non è «condizione generale di contratto»: quindi...
La clausola del foro competente non è «condizione generale di contratto»: quindi non deve essere specificamente approvata.
Tribunale di Torino, sez. III Civile, sentenza 17 giugno - 2 luglio 2013, n. 4451
Giudice Edoardo Di Capua

Motivi in fatto ed in diritto della decisione

1. Premessa.
1.1. La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni  per  lo  sviluppo  economico,  la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”  e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice  consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Ciò chiarito, è comunque opportuno premettere quanto segue:
1.2. Su ricorso depositato dalla società EFFE MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F. R., il Tribunale di Torino, con decreto n. 9857/11, datato 26.09.2011, depositato in data 28.09.2011, ha ingiunto alla società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 5.563,80=, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Come si legge nel ricorso, la EFFE MARKET S.R.L. ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo residuo per aver prestato la propria attività a favore della società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A., come da fattura n. 9 del 09.02.2009 di Euro 11.127,60=, onorata soltanto attraverso un acconto di Euro 5.563,80=.
1.3. Con atto di citazione notificato in data 9.12.2012, la società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione  legale rappresentante pro tempore sig. V. C., ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta-opposta società EFFE MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F. R., depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. la parte convenuta-opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta; entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.
1.6. Con Ordinanza datata 17.04.2012 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, ritenendo fondata sia l'eccezione di incompetenza per territorio sia l'eccezione di prescrizione proposte dalla società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1)  un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.7. All'esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti  e, con Ordinanza in data 12.10.2012, sciogliendo la predetta riserva, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rilevando che la decisione sull'eccezione di incompetenza per territorio e/o sull'eccezione di prescrizione proposte dalla società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A., avrebbe potuto definire il giudizio, ai sensi dell'art.  187, 2° comma, c.p.c.
1.8. Infine, all'udienza in data 08.03.2013 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..
2. Sull'eccezione di  incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice-opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice-opponente società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto, sussistendo la  competenza esclusiva del Tribunale di MILANO  chiedendo, per l'effetto, di revoC. e/o dichiararlo nullo e/o inefficace.
La suddetta eccezione proposta dalla parte attrice-opponente risulta fondata e meritevole di accoglimento.
2.2. Invero, l'attrice-opponente ha documentalmente provato che i rapporti tra le attuali parti in causa erano regolati dal contratto in data 03.05.2007, in forza del quale la società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. aveva incaricato la società EFFE MARKET S.R.L. di individuare e segnalare i soggetti interessati alla conclusione di affari e/o alla stipulazione di accordi di collaborazione commerciale / operativa con la prima;  sugli affari conclusi a seguito di specifica segnalazione della società EFFE MARKET S.R.L., ed a seguito dell'incasso della società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A. del proprio credito,  quest'ultima avrebbe riconosciuto una provvigione del 3 % sulle somme incassate per il settore bonifiche e del 2 % per il settore energie alternative (fotovoltaico), salvo diverse pattuizioni da definirsi congiuntamente e per iscritto (cfr. la copia del citato contratto prodotta dalla parte attrice-opponente sub doc. 2).
2.3. Ciò chiarito, ai sensi dell'art. 6) del citato contratto, le attuali parti in causa avevano espressamente pattuito la seguente clausola:
“Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione dell'incarico qui proposto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano”
Dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di MILANO quale “foro convenzionale”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c. .
Invero, l'art. 28 c.p.c., sotto la rubrica “Foro stabilito per accordo delle parti” dispone testualmente quanto segue: “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.
Inoltre, l'art. 29 c.p.c., sotto la rubrica “Forma ed effetti dell'accordo delle parti”,  prevede poi quanto segue:
“L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
Nel caso di specie, come si è detto, le parti avevano espressamente indicato il Foro di MILANO quale “foro convenzionale”, per iscritto e con carattere di esclusività.
2.4. La parte convenuta-opposta ha evidenziato che la predetta clausola contenuta nel contratto intercorso tra le parti non era stata frutto di una trattativa ma, al contrario, era stata inserita in un sistema di condizioni generali di contratto, con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto attraverso la doppia sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. .
Per tale ragione, la parte convenuta-opposta ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della predetta clausola inserita nel contratto 03.05.2007 che prevede la competenza esclusiva del Foro di Milano per tutte le controversie relative all'interpretazione e all'esecuzione dell'incarico proposto con il predetto contratto.
In realtà, come correttamente osservato dalla parte attrice-opponente, il predetto contratto non può qualificarsi come modulo o formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, essendo il risultato di precedenti incontri e colloqui intervenuti tra le parti.
Ciò si evince, innanzitutto, dal seguente preambolo dello stesso documento: “Facciamo seguito ai colloqui precedentemente intercorso, per formularle la seguente proposta” (cfr. sempre la copia del citato contratto prodotta dalla parte attrice-opponente sub doc. 2).
In secondo luogo, ciò si evince dalla e.mail del 20.04.2007 prodotta dalla stessa convenuta-opposta (sub doc. 16), con allegata la “bozza del contratto”, da cui si vince che il contratto poi concluso in data 03.05.2007 era stato il risultato di una  contrattazione intervenuta tra le parti sulla predetta bozza, alla quale erano state apportate modifiche.
Dunque, la clausola in questione non riveste natura di “condizione generale di contratto” inserita in un “contratto di adesione”, predisposto unilateralmente da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti.
Del resto, non possono ammettersi le prove per testi dedotte dalla parte attrice-opponente in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., datata 27.07.2012, depositata in data 30.07.2012 sui capi da 1) a 10), vertendo:
- il capo 1) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica; 
- il capo 2) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica; 
- il capo 3) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica; 
- il capo 4) su circostanza negativa, in parte valutativa ed in parte generica; 
- il capo 5) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica; 
- il capo 6) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica; 
- il capo 7) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica.
Ciò chiarito, l'efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 24 settembre 1996, n. 8407 in Giust. civ. Mass. 1996, 1303: nel caso di specie, si trattava di un clausola compromissoria ).
2.5. Ora, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo.
E' ben vero che, ai sensi dell'art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all'istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa”.
Senonché, tale norma non può trovare applicazione nell'ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo.
§ Infatti, la giurisprudenza prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748;   Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748;   Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè;   Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720;   Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694;  Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353;  Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491;  Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981;  Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310;  Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656;  Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843;  Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza.
§ Inoltre, la tesi in esame è già stata seguita anche dalla Cassazione la quale, in una fattispecie successiva alla predetta modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, in motivazione ha affermato testualmente quanto segue:
“Il primo motivo - con il quale si deduce la violazione dell'art. 279 cod. proc. civ., giacchè il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anzichè con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha sostituito il citato art. 279, comma 1 e modificato il n. 1) del comma 2 - è infondato; 
infatti, la previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 ).
§ Infine, si deve osservare che la tesi in esame è già stata seguita proprio dal Tribunale di Torino:
“Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest'ultimo” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09 in “Altalex” on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com e rinvenibile al seguente link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=51144;  in “Il Caso.it” on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito www.ilcaso.it e rinvenibile al seguente link: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2407.php;   in “Diritto & Giustizia” on line sul sito www.dirittoegiustizia.it -arretrato del 6.10.2010-).
2.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dall'attore-opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato;
- infine, dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO, ai sensi dell'art. 50 c.p.c. .
2.7. Tenuto conto dei rilievi svolti, restando assorbite e superate le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti.
4. Sulle spese processuali.
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).
Precisamente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella A) allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio di liquidazione previsto nello scaglione “fino ad Euro 25.00,00”,  rispettivamente, per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile,  in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 34188/11 R.G. promossa dalla società TECNOLOGIE INDUSTRIALI & AMBIENTALI S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione  legale rappresentante pro tempore sig. V. C. (parte attrice-opponente) contro la società EFFE MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. F. R. (parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO e, per l'effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 9857/11, datato 26.09.2011, depositato in data 28.09.2011, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO.
4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta-opposta, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,  a rimborsare a parte attrice-opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 2.228,48= (di cui Euro 2.100,00 per compensi ed il resto per spese) oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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