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Sentenza

La moglie lo tradisce e lui tenta la riconciliazione che viene respinta dalla mo...
La moglie lo tradisce e lui tenta la riconciliazione che viene respinta dalla moglie. Rimane inalterata la gravità del tradimento della moglie.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 19 febbraio – 27 giugno 2013, n. 16270
Presidente Di Palma – Relatore Campanile

Ritenuto in fatto e in diritto

Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione.
“La Corte di appello di Messina, con sentenza n. 435 del 2010, confermava la sentenza del Tribunale di Messina del 4 luglio 2008, con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi A.S. e G.R., con affidamento condiviso dei figli Minori, collocati presso il padre, assegnatario della casa coniugale e obbligato al loro mantenimento.
Venivano, in particolare, rigettate le impugnazioni rispettivamente proposte dai coniugi, rilevandosi, quanto alla domanda di addebito, già rigettata, e riproposta dal marito, che l'infedeltà della moglie non avesse avuto incidenza causale sulla crisi coniugale, avendo l'A. dichiarato, all'udienza presidenziale, di essere disposto a conciliarsi con la moglie, e, quanto alla domanda di mantenimento avanzata da quest'ultima, che, a fronte di una condizione economica del coniuge “limitata”, era emerso che la predetta svolgeva attività di collaborazione retribuita in favore di un fratello.
Si ritiene che i ricorsi, previa riunione, possano essere decisi in camera di consiglio, imponendosi, in considerazione della manifesta fondatezza, l'accoglimento dell'incidentale, assorbente rispetto al principale ed alle rimanenti questioni.
Come già evidenziato, la corte territoriale ha ritenuto che “la mera inosservanza da parte della G. dell'obbligo di fedeltà coniugale non avesse determinato crisi irreversibile del rapporto coniugale”, in quanto il medesimo A., in sede di audizione all'udienza presidenziale, ha dichiarato:
“(sono) disposto a conciliarmi con mia moglie, nonostante che la stessa ha un amante, tale T. o T., da circa otto mesi”.
Il vizio motivazionale denunciato con il ricorso incidentale ricorre pienamente, in quanto, pur movendo dalla premessa incontestata dell'adulterio commesso dalla G., la cui scoperta aveva provocato la domanda di separazione con addebito da parte del coniuge, la cotte territoriale, senza per altro evidenziare alcun elemento rimarchevole a carico di quest'ultimo, né la preesistenza di una crisi coniugale, ha escluso il nesso sulla base della mera disponibilità al perdono manifestata dall'A. nel corso dell'udienza presidenziale.
Orbene, se da un lato appare corretto orientare l'indagine nel senso di verificare se l'infedeltà della moglie ebbe effettiva incidenza causale sulla crisi del matrimonio, non va omesso di considerare che una generica affermazione di volontà riconciliativa, la quale di per sé non elide la gravità del vulnus subito, e che, in ogni caso, costituisce un posterius rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l'adulterio, in tanto può assumere valore in quanto determini un effettivo ristabilimento dell'armonia coniugale.
Il presupposto dell'addebito è invero rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza cuasale, siccome interviene in un menage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico (Cass., n. 8512 del 2006; Cass., n. 25618 del 2007).
Quando, al contrario, in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell'altro, al quale è attribuito il comportamento determinante la crisi della rapporto coniugale, ed anzi si dà luogo - come nella specie si sostiene - a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che alla intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo”.
Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P. G. e notificata alle parti costituite.
La decisione impugnata, pertanto, in accoglimento del ricorso incidentale, assorbito il principale, deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Messina, che,, in diversa composizione, applicherà il principio sopra enunciato, senza incorrere nell'evidenziato vizio motivazionale, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale; Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.
Avv. Antonino Sugamele

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