La notifica per pubblici proclami non sana errori sulla individuazione dei convenuti.
Corte d'Appello di Firenze, sez. I Civile, sentenza 19 marzo - 24 aprile 2013, n. 624
Presidente De Simone – Relatore Mascagni
Svolgimento del processo
R.I., R.L. e R.R.M. promuovevano dinanzi al Tribunale di Arezzo un giudizio teso a sentir dichiarare l'intervenuto acquisto a loro favore di alcuni beni immobili (individuati nell'atto di citazione con la loro rappresentazione catastale) posti nel comune di Monte San Savino - loc. S.G.. Gli attori affermavano di essere comproprietari di tali beni, ed indicavano in citazione quali comproprietari degli stessi beni e destinatari della domanda di usucapione i seguenti soggetti: Giu.Ag., Giu.Ang., Giu.Angi., Giu.Al., Giu.A., Giu.Em., Giu.En., Giu.Ga., Giu.Ge., Giu.Gi., Giu.Le., Giu.Luc., Giu.Lu., Giu.Ma., Giu.O., Giu.Se., Pa.A., Me.I., N.M., R.D., R.G., Ri.Ro., Sa.I., Te.G., Tu.A., Tu.Ti., Ga.Ma., Ga.Gi., Ga.Pa. (soggetti per i quali veniva chiesta autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami), Ro.A., Ro.E.. Ro.G., Ro.L., Ro.O., Ro.S., Ro.V. e G.M.. A questi ultimi otto destinatari la citazione veniva notificata nelle forme ordinarie a mezzo posta (in sede di notificazione, però, risultavano decedute Ro.V. e Ro.A.). Giova rilevare, in quanto di particolare interesse nel presente gravame, che a "G.M." la citazione veniva notificata a mezzo posta all'indirizzo di via del Q. Pistoia. Nel giudizio dinanzi al Tribunale si costituivano Pi.L. (quale erede della madre Giu.Se. destinataria della citazione notificata per pubblici proclami) e gli eredi di Ro.A. (Ro.O., Ro.S., Ro.L., Ro.G., Ro.E., Ros.C., Ros.Ca. e Ros.G.) e gli eredi di Ro.V. (U.F., U.E. e U.G.). Il convenuto Pi.L. chiedeva la reiezione della domanda attrice ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi che egli aveva acquisito, per usucapione, la proprietà esclusiva dei beni indicati in citazione. Gli altri convenuti costituiti (eredi di Ro.A. e Ro.V.) per alcuni dei beni contrastavano la domanda attrice e, in via riconvenzionale, chiedevano di esserne accertati proprietari esclusivi per intervenuta usucapione, mentre per gli altri beni dichiaravano di nulla opporre alla domanda attrice. Gli altri convenuti rimanevano contumaci. Il presidente del Tribunale di Arezzo, con decreto in calce alla citazione, aveva autorizzato la notificazione per pubblici proclami "... a lutti i convenuti sopraindicati, di cui è sconosciuto il luogo di residenza...".
Il Tribunale di Arezzo con la sentenza impugnata (sentenza n. 72/2007 in data 13/12/2006 - 25/01/2007 ) accertava: a) che gli attori R.I. + 2 avevano acquistato per usucapione la proprietà esclusiva degli immobili in comune di Monte San Savino contraddistinti al foglio 46 particelle …omissis…, al foglio 47 particelle …omissis…, al foglio 75 particella …omissis…, al foglio 76 particelle …omissis… (fabbricato rurale) e …omissis…, al foglio 46 particelle …omissis… (derivanti dal frazionamento delle particelle …omissis…); b) che il convenuto Pi.L. aveva acquistato per usucapione la proprietà esclusiva degli immobili, sempre in comune di Monte San Savino, contraddistinti al foglio 76 particella …omissis…, al foglio 46 particelle …omissis… (derivanti dal frazionamento delle particelle …omissis…) e al foglio 47 particella …omissis…; c) accertava che Ro.O. insieme agli altri unitamente a lui costituitisi avevano acquistato per usucapione la proprietà esclusiva degli immobili in comune di Monte San Savino contraddistinti al foglio 46 particelle …omissis… ed al foglio 76 particella …omissis…. Le spese di lite venivano compensate.
Avverso tale sentenza proponeva appello (con citazione notificata ai soli R.I., R.R.M. e R.L.) G.M. (nato a Civitella Val di Chiana il 28/03/1957 e residente a Pistoia in piazza S.C.) quale figlio ed erede di R.M. sostenendo che la citazione introduttiva del primo grado, in quanto notificata a soggetto omonimo ma diverso (G.M. nato a Civitella Val di Chiana il 09/02/1951 e residente in Pistoia via del Q.), era nulla con conseguente nullità della sentenza. In particolare il G.M. censurava la sentenza laddove vi era stato ritenuto che il di lui intervento volontario in giudizio fosse fatto tale da risolvere ogni problema di contraddittorio conseguente alla mancata "notifica dell'atto introduttivo" nei suoi confronti, per essere applicabile il principio di cui all'art. 268 comma 2 c.p.c. (leggesi nella sentenza che "... il G., tuttavia, pur invitato a prendere posizione in ordine ai profili sostanziali della controversia, si è limitato a contestare genericamente la domanda degli attori e a ribadire l'eccezione dì nullità del giudizio, rinunziando pertanto a compiere ogni ulteriore attività processuale pur espressamente riconosciutagli”). A sostegno del gravame sul punto il G. rilevava che la notificazione dell'atto introduttivo era inesistente, in quanto fatta a persona che non aveva alcun collegamento con il destinatario della notificazione, per cui era esclusa qualsiasi possibilità di sanatoria. Aggiungeva il G. che il primo giudice erroneamente aveva ritenuto che al momento del suo intervento potesse recuperare tutte le facoltà difensive in precedenza non potute esercitare, in quanto l'istruttoria della causa era già stata completata. Si doleva infine l'appellante del fatto che il Tribunale di Arezzo avesse omesso di pronunciarsi "sulla eccezione preliminare di nullità del procedimento".
Gli appellati R.I., R.L. e R.R.M. si costituivano in giudizio contestando il fondamento del gravame. Rilevavano che G.M. era venuto a conoscenza della controversia in conseguenza della notificazione per pubblici proclami e che si era costituito. Aggiungevano poi che il G. era carente dì interesse ad agire in quanto aveva concluso affinché venisse dichiarata la nullità dell'intero giudizio "senza rivendicare alcunché", ed aveva svolto difese generiche dichiarando "... di vantare diritti su parte degli immobili che sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti dovrebbero essere riconosciuti in proprietà esclusiva degli attori". Infine tali appellati rilevavano che il gravame avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti degli altri convenuti in primo grado. Nonostante la mancata notificazione nei loro confronti della citazione in appello depositavano "comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale l'Gi.G. (quale erede di Giu.Em.), Giu.Gi. (quale erede dì Giu.A.), Giu.L. (quale erede di Giu.O.), T.G., Giu.Li., Giu.V. e Giu.Giu. (quali eredi di Giu.U.), Giu.P. e Giu.R. (quali eredi di Giu.Lu.), S.G. quale erede di Giu.Luc., Q.S. e S.M. (quali eredi di S.D.) e P.M., S.L. e S.M. (quali eredi di S.D., S.P. e S.V., a loro volta eredi di Giu.Luc.). Gli stessi facevano presente che non sussistevano le condizioni per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, e che comunque Giu.Lu., Giu.A. e Giu.Luc. (destinatari della notificazione per pubblici proclami) erano deceduti in epoca precedente a tale notificazione che avrebbe dovuto essere fatta, invece, nei confronti dei loro eredi legittimi che avevano regolarmente fatto denuncia di successione: di conseguenza la notificazione per pubblici proclami doveva essere dichiarata inesistente. Aggiungevano che la sentenza doveva ritenersi nulla per difetto di motivazione, e che comunque non era provato il possesso ad usucapionem.
La causa veniva una prima volta trattenuta in decisione all'udienza del 15/07/2011, ma veniva rimessa sul ruolo con ordinanza di questa Corte in data 29/11/2011 che si trascrive testualmente:
" .... letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue:
- G.M. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n, 72/2007 in data 13/12/2006 - 25/01/2007 facendo notificare la citazione in appello esclusivamente a R.I., R.L. e R.R.M. (attori in primo grado);
- i tre appellati R.I., R.L. e R.R.M. si sono costituiti in giudizio;
si sono costituiti in giudizio dichiarandosi "appellanti incidentali" Gia.G. (quale erede di Giu.Em.), Giu.Gi. (quale erede di Giu.A.), Giu.L. (quale erede di Giu.O.), T.G., Giusti Livia, Giu.V. e Giu.Giu. (quali eredi di Giu.U.), Giu.P.e Giu.R. (quali eredi di Giu.Lu.), , S.E., S.P. e (quali eredi di Giu.Luc.), Q.S. e S.M. (quali eredi di S.D.), P.M., S.L. e S.M. (quali eredi di S.V.), S.E. e S.P. (quali eredi di S.G.);
- stando all'epigrafe della sentenza impugnata non risulta essere stato parte in primo grado Giu.U. i cui eredi si sono costituiti in questo grado;
- sempre stando all'epigrafe della sentenza di primo grado, risultano essere stati parte di quel grado, ma non presenti in questo grado, altresì Giu.Ag., Ga.Gi., Ga.Ma., Ga.Pa., Giu.Al., Giu.Ang., Giu.Angi., Giu.En., Giu.Ga., Giu.Ge., Giu.Gi., Giu.Le., Giu.Ma., Me.I., N.M., Pa.A., R.D., R.G., Ri.Ro., Sa.I., Te.G., Tu.A. e Tu.Ti. (parti contumaci in primo grado) e Pi.L. (in primo grado costituito);
- in primo grado risultano inoltre essere state partì costituite Ro.O., Ro.S., Ro.L., Ro.G., Ro.E., Ros.C., Ros.Ca., Ros.G. (quali eredi di Ro.A.) e U.F., U.E. e U.G. (quali eredi di Ro.V.); a tali parti non risulta notificata la citazione in appello;
a fronte di tale situazione, alfine di valutare se in questo grado il contraddittorio sia o meno integro e per prendere i conseguenti provvedimenti, occorre chiedere chiarimenti ai procuratori delle parti; in particolare il procuratore dell'appellante dovrà chiarire le ragioni per le quali non abbia notificato la citazione in appello a tutte le parti del primo grado, mentre il procuratore degli appellanti incidentali dovrà chiarire la ragione per la quale si siano costituiti gli eredi di Giu.U. non presente in primo grado; poiché è opportuno che tali chiarimenti vengano dati per iscritto, deve assegnarsi alle parti un termine al riguardo
P.Q.M.
fissa l'udienza del 03/04/2012 h. 11 ed assegna termine fino al 15/03/2012 per il deposito di memorie contenenti i chiarimenti di cui in motivazione; si comunichi, Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 29/11/2011.
Il Presidente”.
G.M., nel rendere i chiarimenti, ripeteva le ragioni per le quali la notifica della citazione introduttiva del primo grado doveva ritenersi inesistente nei suoi confronti, e faceva presente di aver notificato la citazione in appello ai soli attori in primo grado in quanto ".... nessun rapporto processuale può dirsi validamente costituito ed esistente con alcuna parte del giudizio di primo grado ad eccezione dei soli attori, ma solo per il rilievo del vizio di notifica che ha determinato l'inesistenza dell'atto introduttivo e quindi il mancato contraddittorio. Nei confronti delle parti convenute non vi è neppure alcun interesse ad agire e/o resistere, quindi nessuna necessità di impugnare la decisione di primo grado...".
Le altre parti costituite, chiamate a fornire chiarimenti circa le ragioni per le quali in questo grado si erano costituiti gli eredi di Giu.U. non parte in primo grado, facevano rilevare le seguenti circostanze: a) fra i soggetti ai quali era stata fatta la notificazione della citazione introduttiva de) primo grado per pubblici proclami vi era un certo Giu.Al. fu P. "nato a Monte San Savino il 2.7.1916 morto l'11.6.1917", citato quale comproprietario dei beni dì cui alla partita 1380 ed alla partita 3171; b) il Giu. che doveva essere citato in giudizio era Giu.U. che era vivente al momento della introduzione della causa ed era poi deceduto in data 05/06/2006 , lasciando come eredi la moglie T.G. ed i figli Giu.L., Giu.V. e Giu.Giu.; c) il processo di primo grado, quindi, era nullo per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.
All'udienza del 03/04/2012 le parti precisavano nuovamente le conclusioni così come trascritte in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione. Seguivano le conclusionali.
Con ordinanza depositata in data 23/07/2012 questa Corte rilevava che con la sentenza di primo grado era stato accertato che vari gruppi di parti avevano acquistato per usucapione beni distinti e che, deducendo l'appellante G.M. la nullità della sentenza, occorreva che nel giudizio di appello fossero presenti tutte le parti del primo grado (salvo il G.M. estraneo alla vicenda e coinvoltovi solo per omonimia). Con la stessa ordinanza si evidenziava che rimaneva impregiudicata ogni decisione da adottare per l'ipotesi in cui fosse risultato che alcune persone alle quali la citazione introduttiva del primo grado era stata notificata per pubblici proclami fossero in precedenza decedute (come rilevato da Gi.G. + altri). Alla successiva udienza del 18/12/2012 si costituiva Pi.L. contestando il fondamento dei motivi di gravame dedotti dall'appellante G.M.. Il Pi., infatti, faceva presente che la citazione introduttiva del primo grado era stata notificata al detto G.M. anche per pubblici proclami come da autorizzazione del Presidente del Tribunale di Arezzo in data 25/01/2001, autorizzazione che si riferiva a tutti i convenuti indicati nella citazione. Aggiungeva che le generalità del G. erano indicate nell'atto da notificarsi per pubblici proclami e che tale notificazione aveva raggiunto il suo scopo nei confronti di G.M. il quale aveva avuto conoscenza della citazione tanto che si era costituito; in ogni caso - osservava il Pi. - con tale costituzione (avvenuta all'udienza del 26/11/2003) erano state sanate eventuali nullità, e comunque, per effetto dell'"intervento volontario" del G., il giudice aveva rimesso la causa sul ruolo "per consentire la rinnovazione di tutte le attività processuali .svoltesi in assenza dell'intervenuto, consentendo quindi a quest'ultimo il recupero di tutte le facoltà originariamente consentite al convenuto", sicché il G. aveva potuto svolgere tutte le sue difese nel giudizio di primo grado. Infine Pi.L. rilevava che G.M. in primo grado aveva espressamente dichiarato (come da verbale di udienza 20/01/2006) che non contestava le domande riconvenzionali dei convenuti Ro. e Pi. e, pertanto, i suoi diritti dovevano ritenersi definitivamente accertati (cosa confermata anche dal fatto che l'appellante G. aveva ritenuto di dover notificare la citazione in appello solo ad altri convenuti in primo grado per poi, a seguito di ordinanza di questa Corte, provvedere alla integrazione del contraddittorio. Pi.L. chiedeva quindi che l'appello di G.M. venisse rigettato e che venisse confermata la sentenza. Si costituivano altresì Ro.O., Ro.S., Ro.L., Ro.G., Ro.E., Ros.C., Ros.Ca., Ros.G. nella loro qualità di eredi di Ro.A., U.F., U.E. e U.G. quali eredi di Ro.V. svolgendo difese del tutto analoghe a quelle svolte da Pi.L. e chiedendo parimenti la conferma della sentenza.
Le parti precisavano quindi nuovamente le conclusioni così come trascritte in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Occorre evidenziare che i tre attori in primo grado (R.I., R.L. e R.R.M.) chiesero al Presidente del Tribunale di Arezzo, ex art. 150 c.p.c, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami. Nell'atto di citazione, in calce al quale è contenuta tale istanza, precisarono quali erano ì soggetti per i quali veniva richiesta la notificazione per pubblici proclami, e quali, invece, erano i soggetti nei confronto dei quali, conoscendone l'indirizzo, intendevano procedere alla notificazione secondo le norme ordinarie (si tratta di n. 8 convenuti, e precisamente: Ro.A., Ro.E., Ro.G., Ro.L., Ro.O., Ro.S., Ro.V. e G.M.). Il Presidente del Tribunale, in conformità alla richiesta, autorizzò "la notifica per pubblici proclami a tutti i convenuti sopraindicati di cui è sconosciuto il luogo di residenza, nelle forme stabilite dall'art. 150, 3° comma, c.p.c., e con affissione di manifesti (almeno 5) nel Comune di Monte S. Savino, toc. S. Giustino”. E'quindi chiaro che la notificazione per pubblici proclami venne autorizzata per tutti i convenuti, fatta eccezione per gli otto dei quali era conosciuta la residenza e di cui sopra si è detto. Prima ancora di valutare il fondamento o meno del gravame di G.M., premesso che nel giudizio in cui si chiede accertarsi l'usucapione vi è litisconsorzio necessario dal lato passivo nei confronti di tutti i soggetti che siano intestatari del bene oggetto della domanda ("in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, atteso che, in tale evenienza, l'azione proposta è diretta a costituire una situazione compatibile con la pretesa che i soggetti non citati in giudizio potranno eventualmente vantare in futuro" (Cassazione civile, sez. II, 20 marzo 2006 n. 6163 fra le tante), occorre verificare se in primo grado il contraddittorio si sia costituito nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. L'indagine al riguardo si rende necessaria avendo gi appellati Gi.G. + altri (difesi dall'avv. N. Giuliani) dedotto che tre dei convenuti nei cui confronti era stata eseguita la notificazione per pubblici proclami della citazione introduttiva del primo grado erano deceduti prima della notificazione stessa. Trattasi di Giu.Lu. deceduto il 24/07/1985, di Giu.A. deceduto il 27/12/1969 e di Giu.Luc. deceduta il 25/02/1996 (cfr. certificati di morte in atti). Da tale circostanza Gi.G. + altri hanno inferito la inesistenza della notificazione nei confronti dei predetti, sicché si determinerebbe la necessità di adottare "ogni conseguente provvedimenento".
Ad avviso della Corte il rilievo è corretto. Occorre ricordare che la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 150 c.p.c. per due ipotesi: a) quanto la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile "per il rilevante numero dei destinatari"; b) quando è sommamente difficile "per la difficoltà di identificarli tutti”. Nella fattispecie il Presidente del Tribunale di Arezzo ha ritenuto di autorizzare la notificazione per pubblici proclami "nei confronti dei convenuti sopraindicati", per essere sconosciuto il loro luogo di residenza. E' vero che nella motivazione del provvedimento, oltre al rilevante numero dei destinatari, è fatto riferimento anche alla difficoltà di identificarli tutti, ma è chiaro che per i destinatari individuati in citazione con nome e cognome non può ricorrere la seconda ipotesi. La S.C., distinguendo le due ipotesi, ha avuto modo di rilevare che "in tema di notificazioni per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.), la mancata specificazione delle generalità dei destinatari comporta l'inesistenza dell'atto e della relativa "vocatio in ius" tutte le volte in cui tale tipo di notificazione sia reso necessario da difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari (nel qual caso è onere del notificante procedere alla specifica individuazione di ciascuno di essi), ma non anche quando esso sia conseguente a difficoltà nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari, e ciò risulti dal provvedimento di autorizzazione a tale tipo di notifica emanalo dalla competente autorità giudiziaria (nella specie, il Presidente della corte di appello). In tale seconda ipotesi, non essendo configuratile un notificazione inesistente, è legittima la rinnovazione della stessa disposta dalla competente autorità giudiziaria." (Cassazione civile, sez. I, 04 gennaio 2005, n. 121). Gli attori R.I., R.L. e R.R.M. erano in grado di individuare i soggetti che dovevano convenire i giudizio per la loro domanda di usucapione e li hanno individuati, incorrendo però in errore, almeno per i tre predetti, dei quali potevano accertare il decesso e gli eredi con indagini certamente laboriose (dovevano essere estese a tutti i numerosi soggetti cointestatari dei beni). Diverso, ovviamente, sarebbe stato il caso (la cui sussistenza avrebbe dovuto risultare dal provvedimento di autorizzazione del presidente) della impossibilità di identificare i soggetti legittimati a contraddire, in quanto in tal caso essendo la notificazione autorizzata in incertam personam non potrebbero porsi problemi del tipo di quelli che qui si pongono. Quando è possibile invece identificare i soggetti legittimati a contraddire (ipotesi che qui interessa) i problemi della individuazione di tali soggetti e quello della forma della notificazione si pongono su piani diversi, nel senso che il tipo di notificazione (per pubblici proclami) non può "sanare" eventuali errori che la parte attrice abbia commesso nell'individuare i soggetti che doveva convenire. L'ipotesi che qui si presenta è del tutto eguale a quella che si sarebbe presentata ove la citazione fosse stata notificata nelle forme ordinarie a tre soggetti in precedenza deceduti. La necessaria conclusione è che nessun rapporto processuale si sia costituito nei confronti degli stessi, sicché essendo gli stessi litisconsorti necessari si impone la declaratoria di nullità della sentenza e la rimessione degli atti al primo giudice (art. 354 c.p.c). Giova precisare che i beni oggetto delle domande di usucapione sono quelli di cui alle partite 1380 e 1371 e che i ricordati Giu.Lu., Al. e L. erano comproprietari dei beni di cui ad entrambe le partite.
L'accertata nullità della sentenza di primo grado per il motivo anzidetto, si presenta come assorbente rispetto all'appello di G.M. e di ogni altra questione quale quella evidenziata dagli eredi di Giu.U. relativa alla necessità che lo stesso (deceduto nel 2006) dovesse partecipare al giudizio di primo grado (e non Giu.Al.).
Rimane da affrontare la questione delle spese di lite del grado. Questa Corte ne ritiene equa la integrale compensazione fra tutte le parti presenti in questo grado, in ragione del fatto che la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado (chiesta sia pur per altri motivi anche dall'appellante principale G.M.) è riconducibile ad un vizio attinente alla integrità del contraddittorio determinato da una omissione degli attori che, evitabile con uno sforzo particolarmente intenso (dovuto all'enorme numero dei soggetti intestatari dei beni oggetto delle domande di usucapione) appare non riconducibile ad una macroscopica negligenza. Del resto Gi.G. + altri come sono intervenuti in questo grado avrebbero verosimilmente potuto intervenire nel primo evidenziando in quella sede la non integrità del contraddittorio, e facendo risparmiare tante inutili attività processuali.
P.Q.M.
dichiara la nullità dell'impugnata sentenza n. 72/07 del Tribunale di Arezzo e, visto l'art. 354 c.p.c., rimette le parti allo stesso Tribunale; compensa integralmente fra le parti le spese del grado.
Così deciso in Firenze in camera di consiglio il 19/03/2013 su relazione del consigliere dott. Pietro Mascagni.
03-06-2013 22:20
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