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Sentenza

La polizza incendi prevede un foro convenzionale, l'esclusività va indicata espr...
La polizza incendi prevede un foro convenzionale, l'esclusività va indicata espressamente.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 16 gennaio - 9 maggio 2013, n. 10922
Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca

Premesso in fatto

L..B. propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza in data 11 giugno 2012, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia (nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dallo stesso B., quale cessionario del credito vantato da M..P., per il pagamento da parte dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l. - società opponente ex art. 645 cod. proc. civ. - della quota di indennizzo assicurativo, a lui ceduta, quantificata nell'importo di Euro 88.088,00; indennizzo, dovuto alla P. in forza di una polizza incendi stipulata con la detta società assicuratrice e quantificato, con riferimento ad un sinistro verificatosi in (omissis) , a seguito di perizia contrattuale redatta da un collegio peritale, al quale aveva partecipato, per conto dell'assicurata, appunto il B. ) ha ritenuto la continenza tra il presente giudizio e quello pendente presso il Tribunale di Verona, introdotto dalla Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l. nei confronti di P.M. affinché venissero accertate e dichiarate l'inoperatività e l'inefficacia della polizza assicurativa, con declaratoria che alla convenuta nulla era dovuto, in relazione al sinistro per il quale era stato già corrisposto un anticipo, per difetto dei presupposti contrattuali e con condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto dalla società attrice. In quest'ultimo giudizio, è stata svolta la domanda subordinata per accertare e dichiarare la nullità, annullabilità ed inefficacia delle risultanze contenute nella perizia contrattuale di cui al "processo verbale conclusivo di liquidazione danni" sottoscritto dal collegio peritale, per vizio del consenso e violazione dei patti contrattuali, e, conseguentemente, accertare l'esatto ammontare dei danni subiti dalla convenuta a seguito del sinistro.
Resiste la Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a r.l. con memoria, con la quale conclude chiedendo il rigetto del regolamento di competenza e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 22 novembre 2012, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. - Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione degli artt. 187, 189, 281 bis cod. proc. civ. e del diritto alla difesa per avere il giudice istruttore deciso sulla questione pregiudiziale senza invitare le parti a precisare le conclusioni.
1.1.- Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La precisazione delle conclusioni, pur essendo fase necessaria del giudizio, che deve precedere la pronunzia sulla competenza, non è adempimento il cui mancato espletamento comporti la nullità del relativo provvedimento. Ove la decisione sia emessa senza che sia compiuto detto adempimento: se ha contenuto positivo e dispone la prosecuzione del giudizio, non è impugnabile col regolamento di competenza; se, invece, ha contenuto negativo, tale che il giudice abbia cioè declinato la propria competenza, è impugnabile con il regolamento di competenza (Cass. n. 16005/11, n. 30254/11). Non risulta esservi stata, nel caso di specie, alcuna violazione dei principi del giusto processo, sicché la censura è manifestamente infondata e, come tale, inammissibile anche ai sensi dell'art. 360 bis n. 2 cod. proc. civ..
2.- Col secondo motivo di ricorso è denunciata violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 134 e 112 per omessa decisione su un punto decisivo della controversia e/o omessa e/o contraddittoria motivazione e/o per motivazione apparente, per essere l'ordinanza impugnata sostanzialmente priva di motivazione riguardo alla ritenuta situazione di continenza, in particolare riguardo alla sussistenza o meno della competenza del Tribunale di Verona, che l'odierna parte ricorrente aveva espressamente contestato.
2.1. - Col terzo motivo di ricorso è denunciata violazione degli artt. 18, 20, 28, 39 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ. al fine di evidenziare come il Tribunale di Verona non sarebbe competente secondo nessuno dei criteri di determinazione della competenza applicabili al caso di specie.
Al riguardo, deduce il ricorrente che, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. civ., le parti avrebbero convenzionalmente stabilito il Foro competente per ogni controversia discendente dal contratto assicurativo, come da art. 14 delle C.G.A. rubricato “Foro competente”, dal cui testo - riportato in ricorso - risultano quali fori competenti alternativi, a scelta della parte attrice, quelli del luogo di residenza o sede del convenuto (nel caso di specie, rispettivamente, (OMISSIS) ) ovvero quello ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza (nel caso di specie, (OMISSIS) ).
Il ricorrente aggiunge che anche gli artt. 18 e 20 cod. proc. civ. condurrebbero all'affermazione dell'incompetenza del Tribunale di Verona, perché, fermo quanto sopra in punto di residenza della convenuta, l'obbligazione sarebbe sorta a Vibo Valentia e si dovrebbe eseguire al domicilio del creditore a mente dell'art. 1182 cod. civ.. Riguardo a quest'ultimo foro, il ricorrente assume che la causa dinanzi al Tribunale di Verona, avendo ad oggetto la restituzione di un indebito, avrebbe come presupposto l'accertamento dell'insussistenza del rapporto obbligatorio in esecuzione del quale la parte attrice ha eseguito il preteso pagamento di indebito e tale accertamento presupporrebbe la competenza del Tribunale individuato ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., secondo quanto sopra.
2.2.- Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione di legge per erronea motivazione sul punto relativo alla ritenuta sussistenza della continenza, al fine di evidenziare l'errore del giudice a quo, che avrebbe ritenuto l'identità dei soggetti coinvolti nei due giudizi della cui continenza si tratta, laddove nella causa instaurata presso il Tribunale di Verona non è parte il Dott. B. .
3. - I tre motivi vanno esaminati congiuntamente.
In effetti, con riguardo al secondo motivo di ricorso, va ribadito il principio di diritto, pure richiamato dal pubblico ministero, per il quale ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza (cfr. Cass. S.U. n. 15905/06, nonché Cass. n. 29570/08).
Malgrado detta verifica non risulti dalla motivazione dell'ordinanza impugnata, essa va presupposta, in quanto, come rilevato dalla resistente, implicitamente posta a fondamento della decisione impugnata, e comunque non può che essere ribadita in questa sede, atteso che, in tema di regolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (cfh Cass. ord. n.2591/06 e n. 18040/07, nonché Cass. n. 13515/07).
3.1.- Con riferimento alla clausola contrattuale di cui all'art. 14 CGA, è corretta la difesa della resistente che evidenzia che la pattuizione richiamata dal ricorrente è relativa al foro convenzionale, ma che questo non risulta essere stato previsto con carattere di esclusività.
L'infondatezza del rilievo del ricorrente consegue al principio per il quale la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (Cass. n. 10376/05, nonché Cass. ord. n. 17449/07, n. 13033/09).
Il testo della clausola è tale (“Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza”), da doversi escludere la previsione di esclusività richiesta dall'art. 29, comma secondo, cod. proc. civ..
3.2.- Quanto ai criteri di cui all'art. 20 cod. proc. civ., ritiene il Collegio che sia sufficiente tenere conto del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio deve eseguirsi, poiché consente di affermare la competenza del Tribunale di Verona, preventivamente adito.
Giova premettere che sono corretti i richiami giurisprudenziali del ricorrente a proposito dell'applicazione della norma in esame ai giudizi di ripetizione di indebito. In particolare, va ribadito che, in tema di competenza per territorio derogabile, quando l'azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso -inerendo in primo luogo all'accertamento di detta inesistenza e soltanto consequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazione restitutoria e alla condanna alla prestazione di restituzione - l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'art. 20 cod. proc. civ., cioè del foro dell'insorgenza dell'obbligazione e del "forum destinatae solutionis" e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come l'art. 1182 cod. civ. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), va fatta riferendosi non all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto (Cass. n. 453/07, citata anche dal pubblico ministero).
Orbene, come rilevato dalla resistente, la competenza del Tribunale di Verona è desumibile dall'applicazione del combinato disposto degli artt. 20 e 1182, comma quarto, cod. proc. civ., con riferimento al luogo in cui, nel caso di specie, si sarebbe dovuta eseguire l'obbligazione di pagamento dell'indennizzo assicurativa, la cui debenza è contestata, appunto, nel giudizio instaurato per primo dinanzi a quel Tribunale. Si tratta in particolare, del luogo di residenza del debitore, vale a dire del luogo in cui ha sede la società assicuratrice tenuta al pagamento dell'indennizzo, nel caso di specie XXXXXX. Il contrario assunto del ricorrente fonda sulla considerazione che nella fattispecie troverebbe applicazione l'art. 1182, terzo comma, cod. civ., in quanto l'obbligazione dedotta in contratto ed in contestazione avrebbe contenuto pecuniario determinato e pertanto il forum destinatae solutionis rilevante ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ. sarebbe il domicilio del creditore al tempo della scadenza, non coincidente col circondario del Tribunale di Verona. L'assunto è infondato.
Premesso, in diritto, che l'art. 1182, comma terzo, cod. civ. si riferisce alle obbligazioni pecuniarie liquide, per tali intendendosi soltanto quelle il cui ammontare è determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti dal titolo convenzionale o giudiziale, va rilevato che il credito per l'indennizzo assicurativo difetta del requisito della liquidità, dato che, nella specie, la somma non è determinata convenzionalmente né liquidabile mediante semplici operazioni aritmetiche.
Né rileva che l'importo preteso dall'assicurata sia stato quantificato sulla scorta dell'esito della perizia di stima eseguita dal collegio peritale, del quale faceva parte, come perito dell'assicurata, l'odierno ricorrente L..B. . Va infatti ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte per il quale l'art. 1182, terzo comma, cod. civ., secondo cui l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev'essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell'art. 1182, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (Cass. n. 22326/07, nonché ord. n. 9273/11, ma già Cass. n. 8121/03, n. 9092/04, n. 19958/05).
Né, nel caso di specie, può ritenersi che vi sia stata una determinazione convenzionale del credito per effetto della perizia contrattuale: è liquidazione convenzionale idonea a fissare il locus destinatele solutionis ai sensi del terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. soltanto quella risultante dal titolo, cioè dalla fonte dell'obbligazione di che trattasi. Nel caso di specie, il contratto di assicurazione ha lasciato indeterminata l'indennità assicurativa e la stima risultante dalla perizia stragiudiziale era si finalizzata alla sua liquidazione convenzionale, ma soltanto nel senso che questa si sarebbe sostituita alla liquidazione giudiziale ove le parti fossero addivenute ad un accordo. Proprio la necessità di una liquidazione expost, convenzionale ovvero -in mancanza di accordo- giudiziale dimostra che l'obbligazione di pagamento dell'indennità assicurativa non avesse ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro determinata o determinabile sulla base del contratto di assicurazione.
Il terzo comma dell'art. 1182 cod. civ. deroga al criterio dell'adempimento dell'obbligazione al domicilio del debitore (di cui all'ultimo comma) soltanto per le “obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro”, intendendosi per tali quelle che siano ab origine già determinate nel loro ammontare, quindi note al debitore ovvero da questi determinabili secondo criteri concordati tra le parti - come di norma non è, e non era nel caso di specie, per l'indennità assicurativa.
3.3. - La parte ricorrente che ha, come sopra, contestato la competenza del Tribunale di Verona, non ha, invece, specificamente contestato l'affermazione del giudice a quo della continenza tra i due giudizi, se non per quanto riguarda alla mancanza di coincidenza soggettiva.
Per superare la censura, vanno ribaditi i precedenti, pure richiamati dal pubblico ministero, in ragione dei quali, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., la relazione di continenza sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di "causae petendi" e differenza quantitativa di "petitum" (c.d. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di "causae petendi", ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra causa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (c.d. continenza per specularla) (così, da ultimo, Cass. n. 15532/11).
4.- In conclusione, poiché risulta dagli atti che l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Verona venne notificato il 17 novembre 2011, quindi precedentemente alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo ed all'emissione di questo (in data 10 gennaio 2012) e poiché non è in contestazione che entrambi i giudizi abbiano coincidenza, anche parziale, di causa petendi (riconducibile al medesimo rapporto assicurativo che è anche la fonte del credito poi oggetto di cessione), va confermata l'individuazione del giudice competente nel Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ.. L'apoditticità della motivazione del provvedimento impugnato rende di giustizia la compensazione delle spese del presente regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Verona. Compensa le spese del presente giudizio.
Avv. Antonino Sugamele

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