La Pubblica amministrazione si rifiuta di autorizzare terapie all'estero. La competenza a decidere è del giudice ordinario.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 11 giugno – 6 settembre 2013, n. 20577
Presidente Adamo – Relatore Amatucci
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso del 23.4.2012 G..G. - affetto dal 1999 da emiparesi del lato sinistro del corpo a seguito di ictus emorragico - ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia:
- della determinazione della ASL Monza e Brianza n. 24590/12, del 23.3.2012, di diniego di autorizzazione alle cure all'estero presso una clinica tedesca;
- del parere negativo espresso il 19.3.2012 d0l dirigente medico "direttore U.O." del Centro regionale di riferimento Istituto neurologico Carlo Besta;
- della relazione della visita specialistica fisiatrica effettuata il 15.7.2011 e di ogni provvedimento connesso e consequenziale.
Ha anche domandato di essere risarcito dei danni.
Ha esposto che, dopo dieci anni di assai efficaci terapie riabilitative praticategli due volte all'anno presso la clinica Schmieder di Allensbach (alla quale s'era rivolto su indicazione della stessa Asl), costantemente autorizzate in quanto condotte con tecniche innovative non ancora introdotte in Italia, l'autorizzazione gli era stata negata nel 2011 per ragioni ritenute del tutto apodittiche dal Tar, che con ordinanza del 19.9.2011 aveva sospeso in sede cautelare l'efficacia del diniego di autorizzazione per la necessità di assicurare al ricorrente la prosecuzione, senza ulteriore differimento, del programma di riabilitazione in corso. L'autorizzazione era stata dunque data dalla ASL il 29.9.2011.
Sennonché, la richiesta era stata nuovamente respinta per le terapie da praticarsi nel 2012 con la citata nota del 23.3.2012, per la ravvisata opportunità di un ricovero "per una presa in carico diagnostico terapeutico presso la Fondazione Maugeri" e per "l'alternativa di un'attuazione del piano riabilitativo... presso l'Ospedale (omissis) ".
Da qui il nuovo ricorso del 23.4.2012, col quale si sono denunciati eccesso di potere e violazione di legge e s'è tra l'altro rappresentato che il costo dei cicli di terapia all'estero risulta di gran lunga (di 5 o 6 volte) inferiore a quello che, in base al tariffario regionale, la p.a. avrebbe affrontato in Italia.
2.- Sospeso in fase cautelare, con ordinanza n. 677/2012 del Tar della Lombardia, anche il secondo provvedimento di diniego, la costituitasi Fondazione IRCCS Istituto neurologico "Carlo Besta" ricorre per regolamento di giurisdizione chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Né il G. né l'intimata Azienda sanitaria locale Monza-Brianza hanno svolto attività difensiva.
Considerato in diritto
1.- Sul presupposto che con istanza del 12 marzo 2012 fosse dal G. domandato "il rimborso delle cure mediche all'estero" (quarta e quinta riga di pag. 2 del ricorso per regolamento) e che sia stato dato "parere negativo al rimborso delle cure mediche all'estero" (sesta e settima riga di pag. 3 del ricorso) la Fondazione ricorrente chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla scorta delle enunciazioni di Cass., sez. un., n. 2867/2009, la quale ha affermato:
"in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico (...), la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni".
2.- Benché nella specie non sia stato chiesto il rimborso di spese affrontate per cure specialistiche praticate all'estero pur in mancanza di autorizzazione, ma invece l'annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuarle, non di meno va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, senza che assuma rilievo in contrario il contenuto concreto del provvedimento richiesto, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E (ex multis, Cass., sez. un., nn. 23284/2010, 4633/2007, 9005/1993).
3.- Resta peraltro salva la possibilità per il giudice ordinario, innanzi al qual le parti vanno rimesse, di interpretare la domanda nel senso che sia in essa compresa la richiesta di declaratoria del diritto ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le cure all'estero sulla base delle valutazioni non discrezionali, ma meramente tecniche, attribuite in materia alla pubblica amministrazione.
Le spese del regolamento possono essere compensate in relazione alle singolarità del caso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale rimette le parti, e compensa le spese del regolamento.
09-09-2013 20:50
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