La sentenza di patteggiamento non fa stato nel giudizio civile.
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 agosto 2013 n. 19871
29 agosto 2013
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 19871/2013, rigettando il ricorso di un uomo che chiedeva di essere ristorato dai danni subiti ad un proprio veicolo.
Per il Supremo Collegio il patteggiamento unito alla sola deposizione testimoniale della moglie del ricorrente, “non poteva integrare gli estremi di una prova sufficiente, tanto più che la documentazione prodotta dall'odierno ricorrente a dimostrazione dell'entità dei danni asseritamente subiti era successiva di circa quattro anni rispetto ai fatti di causa”.
“Ne consegue che l'impugnata sentenza, avendo compiuto una valutazione globale delle prove esistenti, è anche rispettosa del principio affermato da questa Corte secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) - pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare”.
29-08-2013 22:37
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