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Sentenza

Lavoro nero e per prestazioni occasionali e non continuative....
Lavoro nero e per prestazioni occasionali e non continuative.
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 giugno 2013, n. 1
6340
Svolgimento del processo
A seguito di controllo effettuato in data 9-12-2003
da Funzionari dell'lNPS di Arezzo presso un
cantiere ove V. L. stava eseguendo lavori concernen
ti la realizzazione di un centro per anziani, veniv
a
individuato quale lavoratore irregolare tal B. G.,
sicché l'Agenzia delle Entrate di Pesaro, con avvis
o
notificato il 22-4-2004, procedeva ad irrogare nei
confronti del V. - ex art. 3, comma 3, L 23-4-2002
n.
73 - sanzione amministrativa pecuniaria per la comp
lessiva somma di euro 45.859,32.
La CTP di Pesaro accoglieva il ricorso proposto dal
contribuente avverso il predetto avviso di
irrogazione sanzioni, in quanto riteneva trattarsi
di attività occasionale e non continuativa, senza
elementi di lavoro subordinato.
La CTR rigettava l'appello, affermando che, data la
occasionalità e la non continuità del lavoro del B
.,
non vi erano sicuri elementi per ritenerlo lavorato
re dipendente in nero.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassaz
ione l'Agenzia, affidato a quattro motivi;
resisteva con controricorso il contribuente, che pr
esentava a sua volta ricorso incidentale condiziona
to.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia deduceva -
ex art. 360 n. 4 c.p.c. - violazione e falsa
applicazione dell'art. 132 epe, ritenendo la senten
za affetta dal vizio di "motivazione apparente"; al
riguardo evidenziava che la CTR aveva affermato che
non vi erano sicuri elementi per ritenere
sussistente un rapporto di lavoro dipendente "stant
e la occasionalità e non continuità del lavoro", ma
non aveva in alcun modo spiegato da quali elementi
avesse tratto il proprio convincimento.
Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia deduceva
-ex art. 360 n. 3 c.p.c. - omessa motivazione in
ordine ad un fatto controverso, atteso che la CTR,
nonostante l'Ufficio nell'atto di gravame avesse
evidenziato la presenza di tutti gli elementi tipic
i del rapporto di lavoro dipendente (soggezione del
B.
alle direttive del V., compenso in relazione al tem
po impiegato, proprietà delle attrezzature in capo
al
V.) nonché la redazione di un contratto dì subappal
to tra il V. ed il B. in data 20-12-2003
successivamente alla data della verifica, si era li
mitata ad affermare che il rapporto non era
continuativo ed era occasionale.
2
Con il terzo motivo l'Agenzia deduceva - ex art. 36
0 n. 5 cpc - insufficiente e contradditoria
motivazione in ordine ad altra fatto controverso e
decisivo per il giudizio, in quanto la CTR,
quand'anche si volesse ritenere che con la laconica
motivazione di cui sopra avesse inteso condividere
le argomentazioni del V., aveva negato la sussisten
za del rapporto di lavoro dipendente solo sulla bas
e
dell'iscrizione del B. nell'albo delle imprese arti
giane e sulla breve durata (4 gg) del rapporto, ele
menti
di per sé invece non significativi in ordine alla q
uestione in esame.
Con il quarto motivo l'Agenzia, deducendo -ex art.
360 n. 3 c.p.c. - violazione e falsa applicazione
dell'art. 3 comma 3 d.l. 12/02 nonché degli artt. 2
697, 2727, 2728 e 2729 c.c., rilevava che la CTR
non aveva fatto corretto uso del principio dell'one
re della prova, atteso che, avendo l'Agenzia
contestato al V. l'impiego di un lavoratore dipende
nte, spettava al soggetto sanzionato provare
l'insussistenza del rapporto di lavoro o l'inizio d
el detto rapporto in data successiva a quella (pres
unta)
del 1° gennaio di ciascun anno.
Con il ricorso incidentale condizionato, affidato a
tre motivi, il contribuente deduceva violazione
dell'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito in L
. 73/2002, in quanto la sanzione irrogata era stata
calcolata, ai sensi di norma dichiarata incostituzi
onale, sulla base del costo del lavoro all'inizio
dell'anno e senza considerare il successivo sistema
sanzionatone più favorevole al sanzionato
Il primo motivo del ricorso principale è infondato,
non sussistendo motivazione apparente.
Per condiviso principio di questa Corte, la sentenz
a è nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, co
d.
proc. civ., ove risulti del tutto priva dell'esposi
zione dei motivi sui quali la decisione si fonda ov
vero
la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi
in argomentazioni non idonee a rivelare la "
ratio
decidendi
" (Cass. 161/2009).
Nel caso di specie la CTR, come sopra riferito, ha
affermato che, data la occasionante e la non
continuità del lavoro, non vi erano sicuri elementi
per ritenere il B. lavoratore dipendente in nero,
ed
ha quindi in tal modo esposto (a prescindere dalla
sufficienza di siffatta motivazione, oggetto dei
successivi motivi di censura) sia le ragioni sulle
quali si era fondata la decisione sia la complessiv
a
ratio decidendi
della stessa.
Fondati sono, invece, il secondo ed il terzo motivo
di ricorso principale.
Al riguardo va, invero, rilevato che, a fronte dell
e specifiche contestazioni dell'Agenzia (v. verbale
rapporto ispettivo, testualmente riportato alle pag
g. 1 e 2 del rie. introduttivo), non viene spiegato
in
alcun modo né perché il rapporto di lavoro in quest
ione viene ritenuto occasionale e non continuativo
né perché un rapporto di lavoro, sia pur occasional
e e non continuativo, non possa avere natura di
rapporto di lavoro dipendente, e cioè di rapporto d
i lavoro caratterizzato dall'assoggettamento del
lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro
;
nessuna rilevanza decisiva possono di per sé
avere, invece, al riguardo, in senso contrario, l'i
scrizione del B. nell'albo delle imprese artigiane
e la breve durata del rapporto.
L'accoglimento di detti motivi comporta logicamente
l'assorbimento del quarto e del ricorso
incidentale.
In conclusione, pertanto, vanno accolti il secondo
ed il terzo motivo e, in relazione ai detti motivi,
va
cassata l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo
esame alla CTR Marche, diversa composizione,
che provvedere anche alla regolamentazione delle sp
ese e dei compensi di lite relativi al presente
giudizio di legittimità.
3
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo di ricor
so principale; accoglie il secondo ed il terzo; dic
hiara
assorbiti il quarto ed il ricorso incidentale; cass
a, in relazione ai motivi accolti, l'impugnata sent
enza e
rinvia per nuovo esame alla CTR Marche, diversa com
posizione, che provvedere anche alla
regolamentazione delle spese e dei compensi di lite
relativi al presente giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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