Napoli. Il Comune sanziona un salumificio perchè avrebbe prodotto e distribuito pancetta magra in confezioni senza il bollo CEE. Per la Cassazione non serve.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 14 gennaio - 16 maggio 2013, n. 11901
Presidente Oddo – Relatore Petitti
Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 21 maggio 2005, il Tribunale di Napoli respingeva l'opposizione proposta dal Salumificio Prazzoli Renzo e Alfio s.n.c., avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Napoli per il pagamento della sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 4, lettera f), del d.lgs. n. 537 del 1992, per avere prodotto e distribuito ai vari rivenditori pancetta magra (in confezioni) su cui vi erano impresse tutte le indicazioni inerenti la data di produzione, la ditta produttrice, gli ingredienti, l'ubicazione del salumificio, ma non il prescritto bollo CEE.
Il Tribunale riteneva che l'ordinanza fosse sufficientemente motivata e che la contestata violazione fosse sussistente. In proposito, il Tribunale osservava che, pur ammettendo che l'art. 4, lettera f), del citato decreto legislativo, al secondo periodo, consenta la deroga alla bollatura CEE quando la materia prima viene commercializzata con bollo sanitario nazionale, nella specie non era stata esibita dalla opponente alcuna prova attestante l'uso di tale materia prima nella produzione dei prodotti oggetto della contestazione. A tal fine, invero, non poteva ritenersi sufficiente la dichiarazione dell'ASL di Piacenza, atteso che nella stessa si affermava soltanto che nel 1996 nel salumificio opponente erano state lavorate sia carni con marchio CEE che carni con marchio nazionale. Quanto poi alla richiesta prova testimoniale, il Tribunale riteneva che la stessa non fosse idonea a fornire elementi certi in ordine al tipo di materia prima utilizzata per stabilire se la produzione rientrava o no nella deroga.
Per la cassazione di questa sentenza il Salumificio Prazzoli Renzo e Alfio s.n.c. ha proposto ricorso sulla base di un unico articolato motivo; il Comune di Napoli e la Regione Campania -ASL Napoli X non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con l'unico articolato motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 4 del d.lgs. n. 537 del 1992, nonché vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.
Sotto un primo profilo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere rigettato il motivo di opposizione concernente l'eccepita nullità della ordinanza opposta per difetto di motivazione.
Sotto un secondo profilo, la ricorrente osserva che la violazione dell'art. 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 537 del 1992 è stata contestata unicamente per la mancanza del prescritto bollo CEE, e che, nella specie, essendo la mercé venduta nell'ambito nazionale, la detta bollatura non era affatto necessaria, essendo il detto bollo prescritto per la vendita negli altri paesi comunitari. La citata disposizione prevede infatti due diversi obblighi a carico del produttore a seconda che i prodotti a base di carne siano commercializzati in ambito locale o no, stabilendo che, qualora siano destinati ad essere commercializzati non in ambito locale gli stessi debbano essere muniti del bollo previsto dall'Allegato B, capitolo VI, del citato decreto legislativo, riportante l'indicazione del paese speditore in lettera maiuscola nella parte superiore e la sigla CEE nella parte inferiore. Laddove, invece, i prodotti siano commercializzati, come nella specie, in ambito locale, il bollo deve avere le caratteristiche stabilite con decreto ministeriale; decreto che è peraltro stato adottato solo in data 11 luglio 1997, e cioè successivamente all'accertamento della violazione. Il citato decreto, comunque, prescrive che i prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni riservate alla commercializzazione in ambito nazionale devono essere muniti di un bollo sanitario di forma rettangolare riportante la dicitura Mercato Italiano nella parte superiore e il numero di riconoscimento dello stabilimento di seguito dalla sola lettera "L" nella parte inferiore, stabilendo in particolare che il detto bollo non deve riportare la sigla CEE. Pertanto, precisato che per commercializzazione in ambito locale deve intendersi la commercializzazione nell'ambito del territorio nazionale, osserva la ricorrente che la contestazione è avvenuta nel novembre 1996 allorquando cioè il decreto ministeriale non era ancora stato emanato, sicché, all'epoca, i prodotti di carne dovevano recare in etichetta le indicazioni prescritte dalla legge n. 109 del 1992, e cioè quelle che sono state rinvenute in sede di accertamento.
Sotto altro profilo, la ricorrente, premesso che la seconda parte del citato art. 4, comma 1, lett. f), dispone che "i prodotti possono essere privi del bollo nel caso in cui la materia prima sia commercializzata con bollo sanitario nazionale", rileva che, nella specie, la materia prima da cui era stato tratto il prodotto commercializzato e distribuito al rivenditore recava ab origine la bollatura nazionale secondo i parametri stabiliti dall'art. 14 d.lgs. n. 286 del 1994, come si era documentalmente provato e si era chiesto di dimostrare ulteriormente con la prova testimoniale.
Da ultimo, la ricorrente lamenta l'omesso esame, da parte del Tribunale, del motivo di opposizione con il quale si faceva valere la buona fede indotta, nella specie, da una circolare dell'Assessorato alla sanità della Regione Emilia-Romagna del 1996, che concludeva nel senso che, in attesa dello specifico decreto ministeriale, “i prodotti a base di carne ottenuti dalle carni sopra descritte devono essere commercializzati senza bollo sanitario come indicato nelle ultime righe del già citato art. 4 punto 1 lett. f del d.lvo 537/92”.
Il motivo di ricorso è infondato nella parte in cui denuncia la sentenza impugnata per avere rigettato il motivo di opposizione con cui si faceva valere la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancanza di motivazione.
In proposito, è sufficiente ricordare quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 1786 del 2010: “in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto”.
Il motivo è invece fondato, nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 4, comma 1, lettera f), d.lgs. n. 537 del 1992.
Il comma 1 dell'art. 4 d.lgs. n. 537 del 1992 (abrogato dal d.lgs. n. 193 del 2007, ma applicabile nel caso di specie), la cui violazione è stata contestata alla ricorrente, stabiliva, al comma 1, che “I prodotti a base di carne devono: a) essere preparati conformemente all'allegato B, capitolo III; inoltre i prodotti pastorizzati o sterilizzati in recipienti ermeticamente chiusi ed i piatti cucinati devono soddisfare ai requisiti di cui all'allegato B, capitolo VIII e capitolo IX; b) essere sottoposti all'autocontrollo di cui all'art. 7 ed al controllo di cui all'allegato B, capitolo IV; c) soddisfare se necessario, ai requisiti di cui all'art. 7, comma 2; d) essere confezionati, imballati o etichettati conformemente all'allegato B, capitolo V, in loco o in centri di confezionamento autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, ovvero in quelli di cui all'art. 17, comma 1, lettera a); e) essere manipolati, immagazzinati e trasportati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B, capitolo VII; f) essere muniti di un bollo sanitario conforme all'allegato B, capitolo VI o di un bollo le cui caratteristiche sono definite, in attuazione di direttive comunitarie con decreto del Ministro della sanità, se le carni utilizzate sono riservate alla commercializzazione in ambito locale; tuttavia, i prodotti possono essere privi del bollo nel caso in cui la materia prima sia commercializzata con il bollo sanitario nazionale”; e prevedeva, al comma 2, che “la stampa o la ristampa dei bolli di cui alla lettera f) o delle etichette riportanti i bolli, sono effettuate sotto il controllo dell'autorità competente”.
In sostanza, secondo la richiamata prescrizione di cui alla lettera f), il prodotto doveva essere munito di bollo conforme alle indicazioni contenute nell'allegato B, capitolo VI; ovvero di un bollo, le cui caratteristiche sarebbero state definite, in attuazione di direttive comunitarie con decreto del Ministro della sanità, se le carni utilizzate fossero riservate alla commercializzazione in ambito locale. In ogni caso, ai sensi dell'ultima parte della citata lettera f), il bollo poteva anche essere mancante nel caso in cui la materia prima fosse commercializzata con il bollo sanitario nazionale.
La contestazione mossa alla ricorrente era del seguente tenore: "avere prodotto e distribuito ai vari rivenditori pancetta magra in confezioni su cui vi erano delle etichette ove vi erano impresse tutte le indicazioni inerenti alla data di produzione, ditta produttrice, ingredienti, ubicazione del salumificio, ma non vi figurava il prescritto bollo CEE". Con tale contestazione, l'autorità accertatrice ha presunto che il prodotto rinvenuto presso una macelleria ubicata in Napoli fosse destinata alla commercializzazione in ambito comunitario.
Orbene, posto che il prodotto proveniente dal salumificio della società ricorrente è stato rinvenuto presso una macelleria ubicata in Italia, deve ritenersi che fosse operante la deroga di cui alla seconda parte della lettera f), dovendosi invece ritenere indispensabile la bollatura per i prodotti destinati a circolare in ambito comunitario. Né potrebbe essere addebitata alla ricorrente la mancata apposizione di cui alla previsione della seconda parte della lettera f), atteso che il decreto del Ministro della sanità è stato adottato solo con d.m. 11 luglio 1997, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 1997, mentre l'accertamento è stato effettuato nel novembre 1996. Correttamente sostiene, quindi, la ricorrente che nel caso di specie gli obblighi informativi del produttore fossero limitati alla indicazione delle informazioni previste dalla legge n. 109 del 1992, puntualmente contenute nella etichetta, come si desume dalla stessa contestazione prima riportata.
La sentenza impugnata è quindi viziata, atteso che il Tribunale non ha esaminato la censura prospettata in via prioritaria dalla opponente, e consistente nella inapplicabilità dell'art. 4, lettera f), prima parte, del citato d.lgs. n. 537 del 1992, rientrando il fatto accertato nell'ambito di applicazione della seconda previsione della medesima lettera f), mentre ha concentrato la propria attenzione sia sulla deduzione relativa alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, escludendola, sia sulla operatività della deroga di cui all'ultima parte della lettera f), ritenendo non provati i presupposti per la sua applicabilità.
Ma, come detto, la pretesa sanzionatoria avrebbe dovuto essere dichiarata illegittima sulla base della deduzione della non operatività della seconda parte della lettera f), alternativa all'obbligo di apposizione del bollo CEE.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della opposizione proposta dalla ricorrente e con l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
In applicazione del principio della soccombenza, gli intimati, in solido tra loro, devono essere condannati alla rifusione delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal Salumificio Prazzoli Renzo e Alfio s.n.c, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 340/98, emessa dal Comune di Napoli il 17 dicembre 1998, che per l'effetto annulla; condanna gli intimati in solido al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida, quanto al giudizio di merito, in Euro 873,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, e, quanto al giudizio di legittimità, in Euro 1.013,00, per compensi, oltre ad Euro 100,00, per esborsi, e agli accessori di legge.
19-05-2013 17:15
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