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Sentenza

Nelle cooperative: la vendita ha per oggetto la proprietà del bene e non la cess...
Nelle cooperative: la vendita ha per oggetto la proprietà del bene e non la cessione del rapporto sociale.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 21 maggio - 14 giugno 2013, n. 15001
Presidente Vitrone – Relatore Di Amato

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30 marzo 2005 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in riforma della sentenza del Giudice di pace della stessa città, condannava in solido S.A. ed F.A. a restituire ad N.A. e D.L.G. , dai quali avevano acquistato un appartamento, la quota parte della indennità liquidata dal Comune di Santa Maria Capua Vetere per l'occupazione di un'area di proprietà della cooperativa che aveva costruito l'immobile e della quale i venditori erano stati soci. In particolare, premesso che l'indennità, a seguito dello scioglimento della cooperativa, era stata versata nelle mani dell'amministratore del condominio e che questi ne aveva consegnato parte ai venditori e parte agli acquirenti, il Tribunale, per quanto ancora interessa, osservava che: 1) l'indennità era dovuta per l'occupazione di immobile di proprietà di N.A. e D.L.G. nella qualità di soci della cooperativa la Sovrana ed era diretta a compensare la mancata disponibilità del bene; 2) il credito, pertanto, era connesso non alla proprietà dell'immobile, ma alla qualità di socio e, pertanto, non poteva considerarsi trasferito per effetto dell'alienazione dell'immobile (trasferito nel 1994, mentre lo scioglimento della cooperativa risaliva al 1991) soltanto perché i venditori avevano omesso di riservarselo. Con la stessa sentenza il Tribunale, confermando sul punto la decisione del Giudice di pace, affermava la carenza di interesse del condominio "(omissis) ", volontariamente intervenuto in giudizio, mentre era rimasto contumace il suo amministratore Si.Lu. , convenuto personalmente dagli attori.
S.A. ed F.A. propongono ricorso per cassazione, deducendo un motivo. N.A. , D.L.G. , Si.Lu. ed il condominio (omissis) non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Con un perplesso unico motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto che, dopo la realizzazione dello scopo sociale e lo scioglimento della cooperativa, la vendita senza riserve dell'”appartamento sociale” non comportasse il trasferimento all'acquirente di ogni diritto accessorio ivi compreso il credito già spettante ai soci a titolo di indennizzo.
Il motivo è infondato e deve essere respinto. Come ha osservato la sentenza impugnata, vanno tenuti distinti, nell'ambito dei rapporti che normalmente si instaurano tra cooperativa e soci, quello relativo alla partecipazione alla organizzazione comune, avente natura squisitamente sociale, e quello, connesso ma distinto, riguardante il conseguimento di singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa. Tuttavia, la vendita da parte del socio del bene del quale abbia conseguito la proprietà in esecuzione del rapporto di scambio instaurato con la cooperativa non comporta, quale effetto naturale, in assenza di specifiche previsioni, il trasferimento di posizioni di credito, indipendentemente dal fatto che le stesse siano legate al rapporto di scambio o al rapporto sociale ed occorre, invece, che tale trasferimento sia espressamente previsto. La vendita, infatti, ha ad oggetto la proprietà del bene e non la cessione del contratto che ha consentito il conseguimento della proprietà né, tantomeno, la cessione del rapporto sociale. Ne consegue l'irrilevanza del fatto che N.A. e D.L.G. , già soci della cooperativa edilizia "La Sovrana" abbiano venduto ad S.A. ed F.A. l'appartamento da essi conseguito in proprietà, senza riservarsi espressamente il credito vantato quale quota parte dell'indennizzo dovuto alla cooperativa per l'occupazione legittima di bene della stessa cooperativa.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Avv. Antonino Sugamele

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