Omessa notifica dell’ordine di allontanamento e del provvedimento espulsivo. Cosa succede se i provvedimenti del Prefetto non sono mai stati notificati?
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2012 – 2 aprile 2013, n. 7977
Presidente Salmè – Relatore Acierno
Fatto e diritto
Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art.380 bis cod. proc. civ. nel procedimento civile iscritto "Rilevato che nel provvedimento impugnato è stata respinta l'opposizione all'espulsione emessa dal Prefetto in data 27 agosto 2011, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- rigetto della censura di nullità del decreto per omessa traduzione, essendo il provvedimento tradotto in una delle lingue veicolari;
- rigetto della censura d'invalidità dell'espulsione per la sottoscrizione del provvedimento da parte del vice prefetto, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità;
- rigetto della censura relativa all'omessa produzione degli atti prodromici all'espulsione impugnata (pregressa misura espulsiva e ordine di allontanamento del questore) in quanto ritenuti ininfluenti ai fini della decisione, trattandosi di atti non sindacabili;
- rigetto delle altre censure riguardanti la mancata nomina dell'interprete, ritenuta non necessaria in mancanza di una disposta audizione dello straniero e la dedotto illegittimità della costituzione della P.A. a mezzo fax;
Considerato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero, affidandolo sostanzialmente ai tre seguenti motivi:
- nullità della sentenza e del procedimento per illegittima designazione del giudice, mancando un atto sottoscritto dal capo dell'ufficio;
- nullità della costituzione a mezzo fax della Prefettura e conseguente omessa od insufficiente motivazione in ordine alla richiesta di declaratoria di contumacia del Prefetto di Foggia;
- omessa od insufficiente motivazione in ordine al punto decisivo e controverso riguardante la dedotta mancata notifica degli atti prodromici, che costituiscono l'antecedente logico giuridico del provvedimento impugnato, ovvero l'ordine di allontanamento del Questore di Crotone e il pregresso provvedimento espulsivo che ne ha costituito il presupposto avendo, il provvedimento impugnato, erroneamente motivato in ordine alla mancata produzione di tali atti, invece che in ordine al dedotto vizio di omessa notifica e conseguente mancata conoscenza di essi da parte dell'espellendo;
- ritenuto che deve essere esaminato in ordine di priorità logica l'ultimo motivo;
- ritenuta la sua manifesta fondatezza per le ragioni che seguono:
- a) risulta dal provvedimento impugnato che l'espulsione in oggetto, unicamente giustificata ai sensi dell'art. 14 comma 5 ter del d.lgs n. 286 del 1998, si fonda sul mancato adempimento da parte dello straniero ad un ordine di allontanamento intimato dal Questore ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis, ratione temporis applicabile, derivante a sua volta da un pregresso provvedimento espulsivo;
- b) la parte ricorrente ha dedotto di non aver avuto conoscenza per omessa notifica di tali due atti e ne ha chiesto la produzione nel procedimento davanti al giudice di pace;
- c) il mancato accertamento di tale decisiva circostanza ai fini della valutazione della legittimità del successivo provvedimento espulsivo costituisce il nucleo indefettibile della cognizione del giudice dell'espulsione, in quanto attinente non ad atti, quali il permesso di soggiorno, sindacabili da altre autorità amministrative, ma alla verifica delle condizioni del provvedimento impugnato;
ritenuta, inoltre, l'infondatezza del primo motivo, atteso che la inosservanza formale delle singole scansioni indicate nell'art. 168 bis cod. proc. civ., costituisce mera irregolarità (Cass. n. 1197 del 1996) non risultando neanche dedotta l'effettiva violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge; nonché l'inammissibilità del secondo e terzo motivo per palese difetto d'interesse;
ritenuto, infine, che ove si condividano i sopraesposti rilievi, il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio al giudice di pace di Foggia in diversa persona";
ritenuto che il Collegio condivide la relazione sopraindicata, aggiungendo che qualora il provvedimento di espulsione in oggetto, come sembra doversi desumere dal provvedimento impugnato e dal ricorso, sia fondata solo sul pregresso inadempimento ad un ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, occorre, oltre alla verifica concreta della notifica degli atti prodromici alla misura in questione (espulsione e ordine ex art. 14 comma 5 bis), verificare l'applicabilità dell'orientamento stabilmente formatosi in sede di legittimità dopo l'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE, cristallizzato nell'ordinanza n. 18481 del 2011.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese del presente procedimento al giudice di pace di Foggia in diversa persona.
07-04-2013 01:05
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