Parrucchiere stipula contratto per acquistare prodotti cosmetici e ottiene uno sconto se avesse raggiunto un certo fatturato. Cosa accade se il parrucchiere non raggiunge il tetto di fatturato previsto in contratto. Deve restituire gli importi di sconto?
Corte di Cassazione Sez. Seconda Civ. - Sent. del 21.01.2013, n. 1369
Presidente Piccialli - Relatore Scrima
Svolgimento del processo
Con atto notificato il 19 aprile 2002 la (…) di F. A. e C. s.n.c. proponeva opposizione avverso il d.i. n. 553/02 emesso nei suoi confronti e in favore della L. S.p.A. dal giudice di Pace di Catania per il pagamento della somma di Euro 1.626,59, oltre interessi legali e spese, dovuti “per sconti maturati e non riscossi” e di cui alle fatture indicate nel ricorso per d.i., oltre interessi dalle date delle predette fatture al 26 febbraio 2002.
A fondamento della proposta opposizione la (…) di F. A. e C. s.n.c. eccepiva l'inesistenza del credito, deducendo che l'accordo commerciale stipulato con la società opposta per la fornitura dei prodotti prevedeva, al raggiungimento di un determinato scaglione di fatturato per l'acquisto dei detti prodotti, uno sconto speciale praticato dalla società venditrice L. - consistente nell'erogazione di corsi di aggiornamento professionale, iniziative promozionali e consulenze professionali - che veniva erogato senza espressa richiesta, provvedendo la venditrice a fatturare dette prestazioni indicando “sconti maturati” nello spazio delle fatture destinato alla specificazione delle modalità di pagamento.
L'opposta si costituiva rappresentando che lo sconto speciale, in base all'accordo contrattuale tra le parti del 27 novembre 1997, veniva riconosciuto al raggiungimento del limite annuale minimo di fornitura di L. 25.000.000 (Euro 12.911,42), non raggiunto nel 1998 dall'opponente, che era, pertanto, obbligata al pagamento per intero dei detti servizi, a nulla rilevando che nelle fatture de quibus fosse stato indicato, nelle modalità di pagamento, “sconti maturati”.
Il Giudice di pace di Catania, con sentenza del 13 maggio 2003, accoglieva l'opposizione proposta, revocava il d.i. opposto e condannava la L. S.p.A. al pagamento delle spese. Avverso detta sentenza la parte soccombente proponeva appello, cui resisteva l'appellata.
Il Tribunale di Catania, ritenuto, in base alle risultanze istruttorie, che nel 1998 la (…) di F. A. e C. s.n.c. non aveva raggiunto il limite minimo di fornitura idoneo a consentire la maturazione dello sconto del 3% indicato in contratto e che, quindi, i costi relativi alle iniziative di consulenza e di aggiornamento curate dalla L. S.p.A. andavano posti a carico dell'appellata, che non aveva tempestivamente contestato le fatture ne aveva allegato elementi contrari in ordine alla quantificazione delle poste creditorie fatte valere dall'appellante nei suoi confronti, in riforma della sentenza impugnata, rigettava l'opposizione proposta, confermava il d.i. opposto e condannava l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Avverso la sentenza di secondo grado la (…) di F. A. e C. s.n.c. proponeva ricorso articolato in tre motivi.
Ha resistito con controricorso la L. S.r.l., già L. S.p.A. La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., priva della p. n. 10.
Motivi della decisione
1. Va anzitutto evidenziato che nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo, e, tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (Cass., sez. un., 15 maggio 2006, n. 11097).
2. Con il primo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l'interpretazione dei contratti in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5 (omessa insufficiente e contraddittoria motivazione)”, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso ogni “motivazione ragionevole inerente una corretta interpretazione letterale del contratto e dei fatti connessi, omettendo altresì con motivazione illogica (vizio della motivazione), di dare il giusto rilievo al comportamento delle parti nel contesto dell'accordo negoziale sottoscritto dalle stesse, con riferimento alle iniziative professionali offerte dalla L. Spa, per la fornitura dei prodotti dalla stessa distribuiti e prodotti”.
In particolare lamenta la ricorrente che il Giudice di appello, dopo aver affermato, a p. 6 della sentenza, che dagli accordi commerciali non era dato evincere che la partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale organizzate dalla società fornitrice costituisse un obbligo per la controparte, abbia poi modificato la decisione di primo grado sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal dirigente dell'area e tese a dimostrare la sussistenza di accordi per la fissazione delle date dei seminati erogati dalla L. S.p.A. nell'ambito dell'accordo negoziale di cui si discute.
Il Tribunale avrebbe inoltre, ad avviso della ricorrente, omesso di considerare che nella specie si trattava di accordo contrattuale proposto da un'impresa dominante con un contraente più debole, una società che gestisce un negozio di parrucchiere, e che non vi era motivo per contestare le fatture emesse per “sconti maturati”, in base agli accordi.
Infine, non sarebbe “sufficiente a sostenere una ragionevole motivazione la considerazione del Giudice dell'appello” secondo cui l'esito della prova comprovava le richieste della L. S.p.A., posto che detta prova sarebbe stata tesa a provare ciò che il medesimo Giudice aveva dichiarato ininfluente ai fini del giudizio, avendo in motivazione affermato che dagli accordi commerciali in atti non era dato evincere che la partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale organizzate dalla società fornitrice fosse obbligatoria per la controparte.
2.1, In relazione al primo motivo di ricorso la ricorrente ha indicato come “quesito di diritto” quanto segue.
“Dagli accordi commerciali in atti riferiti agli anni 1998 e 1999 dai quali scaturiscono i rapporti obbligatori intercorrenti tra le parti odierne contendenti - non sia dato evincere che la partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale organizzate dalla società fornitrice costituisse obbligo per la controparte negoziale di quest'ultima. Posto il superiore convincimento statuito nella sentenza impugnata che si condivide sul punto, non si spiega come lo stesso decidente abbia in seguito fondato il suo convincimento di modificare il deciso di primo grado sulla base di dichiarazioni rese in prova testimoniale dal dirigente dell'area interessata alla vicenda tendenti a provare la sussistenza di accordi per la fissazione delle date dei seminati erogati dalla L. nell'ambito del suddetto accordo negoziale.
Sotto tale aspetto, il Giudice adito in secondo grado, ha omesso alcuna motivazione ragionevole e coerente con le prove acquisite nel giudizio, inerente una corretta interpretazione letterale del contratto e dei fatti connessi, interpretazione logica della comune volontà dei contraenti, omettendo altresì, con motivazione illogica (vizio della motivazione), di dare giusto rilievo al comportamento delle parti nel contesto dell'accordo negoziale sottoscritto dalle stesse, con riferimento alle iniziative professionali offerte dalla L. Spa, per la fornitura dei prodotti dalla stessa distribuiti e prodotti”.
2.2. Va anzitutto osservato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, e ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denunzi vizi sia di violazione di legge che di motivazione, qualora si concluda con la formulazione di tanti quesiti corrispondenti alle censure proposte, poiché nessuna prescrizione è rinvenibile nelle norme processuali che ostacoli tale duplice denunzia, a nulla rilevando l'art. 366 bis cod. proc. civ., inserito dall'art. 6, d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, il quale esige che, nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., il motivo sia illustrato con un quesito di diritto e, nel caso previsto dal n. 5, che l'illustrazione contenga la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume che sia omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza la renda inidonea a giustificare la decisione ma non richiede anche che il quesito di diritto e gli elementi necessari alla illustrazione del vizio di motivazione siano prospettati in motivi distinti (Cass. 18 gennaio 2008, n. 976; Cass. 26 marzo 2009, n. 7621).
Deve poi evidenziarsi che, pur avendo la parte ricorrente indicato come quesito di diritto quello formulato in relazione al motivo in esame, lo stesso all'evidenza non si riferisce alla lamentata violazione e falsa applicazione di legge. Peraltro, incontroverso che il quesito di diritto non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato, va rilevato che, nell'elaborazione dei canoni di redazione di esso, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è ormai chiaramente orientata nel ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso debba consentire l'individuazione tanto del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata; id est che il giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo quesito inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare. Ove tale articolazione logico giuridica manchi, il quesito si risolverebbe in un'astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto, risulterebbe, ciò nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la fattispecie concreta, l'errore di diritto imputato al giudice a quo ed il difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del principio cui la Corte deve pervenire nell'esercizio della funzione nomofilattica. Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera richiesta d'accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione d'una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso” (v., in motivazione, Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; v. Cass., ord., 24 luglio 2008, n. 20409).
Pertanto, in relazione alla prospettava violazione e falsa applicazione di legge, il motivo e inammissibile.
A tanto si aggiunge, per completezza, che le censure relative all'interpretazione letterale operata dal giudice del merito risultano del tutto generiche.
2.3. Quanto poi al profilo della doglianza relativo ai lamentati vizi motivazionali, in relazione al quale il quesito formulato può valere come momento di sintesi (c.d. quesito di fatto), richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte anche nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603), il motivo all'esame è infondato.
Ed invero, in relazione alla fruizione delle iniziative professionali offerte dalla L. SpA, il Tribunale ha motivato in modo logico e congruo, evidenziando che il testo contrattuale non consentiva di pervenire ad una interpretazione dello stesso nel senso propugnato dall'appellante, che, pertanto, non poteva prescindersi dall'accertamento in fatto della volontà negoziale delle parti in relazione alla fruizione delle dette iniziative e che dalle risultanze istruttorie analiticamente esaminate e complessivamente considerate emergeva che la fruizione di dette iniziative era stata concordata tra le stesse parti.
2.4. Si pone peraltro in rilievo che non risulta quando e in che termini la ricorrente abbia invocato la tutela del contraente debole nei precedenti gradi di giudizio sicché tale questione è in questa sede inammissibile per novità.
3. Con il secondo motivo, dolendosi dell'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione alla mancata prova documentale da parte della L. SpA su un punto decisivo art. 360 c.p.c. n. 5″, deduce la società ricorrente che dalla motivazione della sentenza del Tribunale emergerebbe “una obiettiva deficienza del criterio logico che ha guidato il giudice di merito per la formazione del proprio convincimento” e che quanto meno mancherebbero “i criteri idonei a sorreggere con chiarezza la ratio decidendi”. Sostiene la ricorrente che la deposizione del teste B. , su cui si fonderebbe la sentenza impugnata, non proverebbe la fruizione dei seminari ai quali si riferiscono le fatture di cui si discute in causa né che i medesimi seminari siano stati richiesti dalla (…) di F. A. e C. s.n.c. La ricorrente, inoltre, sostiene che la controricorrente non avrebbe prodotto alcuna documentazione a fondamento del preteso mancato raggiungimento, da parte della (…) di F. A. e C. s.n.c., della fornitura minima per accedere allo sconto maturato, non valendo a fornire piena prova al riguardo l'esibizione dei registri IVA.
3.1. In relazione al secondo motivo di ricorso la società ricorrente ha indicato come “quesito di diritto” quanto segue.
“L'esibizione dei registri IVA in cui vengono annotate le fatture commerciali, pur costituendo prova idonea nella fase monitoria, non costituisce nel giudizio di opposizione piena prova del credito, ma un mero indizio, per cui nel caso di contestazione sull'an e sul quantum devono essere integrati da ulteriori elementi probatori in capo al creditore.
Dal libro partitario e dal libro giornale si desume l'attività contabile della società con certezza, con riferimento ai periodi certi degli adempimenti relativi alla contabilità medesima”.
3.2. Il quesito proposto - che, stante il vizio lamentato, deve essere formulato secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al c.d. quesito di fatto - risulta del tutto generico, limitandosi ad una mera affermazione di principio, senza enucleare la questione di fatto cui si riferisce la lamentata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2732 e 2722 c.c. - Insufficiente contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5″.
Assume la società ricorrente che il giudice del merito, in relazione alla non ritenuta equipollenza della dicitura “sconto maturato”, apposta sulle fatture di cui si discute in atti, ad una quietanza di pagamento, avrebbe omesso ogni valida motivazione e non avrebbe applicato gli artt. 2732 e 2722 cod. civ..
4.1. In relazione al terzo motivo di ricorso la ricorrente ha indicato come “quesito di diritto” quanto segue.
“La dizione utilizzata dall'emittente della fattura in relazione alle modalità di pagamento deve essere considerata a tutti gli effetti di legge come vera quietanza, in quanto inserita nella fattura che é atto di parte unilaterale recettizio “che contiene il riconoscimento del creditore di quanto pagato dal debitore”.
4.2. Il motivo é inammissibile.
Va anzitutto ribadito quanto già osservato nel paragrafo 2.2. in relazione all'ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che denunzi vizi sia di violazione di legge che di motivazione.
Nella specie l'unico quesito formulato in relazione al motivo in esame sembra riferirsi - sia pure in modo non particolarmente chiaro - alle sole censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, mancando in esso ogni riferimento alla motivazione della sentenza impugnata; pertanto, il motivo risulta inammissibile in ordine alle censure sollevate con riferimento ai lamentati vizi motivazionali, mancando la formulazione del c.d. quesito di fatto.
Pur così inteso, comunque, il quesito proposto è del tutto generico, incongruo ed inconferente e non formulato secondo i canoni individuati, in relazione al c.d. quesito di diritto, dalla giurisprudenza di legittimità e riportati parimenti nel paragrafo 2.2..
Ne consegue l'inammissibilità del motivo anche in relazione alle censure mosse ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione, stante la peculiarità delle questioni esaminate, con riferimento, in particolare, alla singolarità della vicenda contrattuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Depositata in Cancelleria il 21.01.2013
26-01-2013 12:53
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