Photored: non è utilizzabile la testimonianza del Comandante dei Vigili Urbani e non essendo le foto prodotte sufficienti a provare che l’attraversamento della linea di arresto, posta in corrispondenza dell’incrocio, era stato effettuato con luce rossa.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 marzo – 28 giugno 2013, n. 16400
Presidente Bucciante – Relatore Parziale
Fatto e diritto
1. Il comune di Osimo impugna la sentenza n. 1 del 2008 del giudice del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, che, in accoglimento del gravame proposto dall'odierno resistente, ha accolto l'opposizione di quest'ultimo al verbale di violazione dell'articolo 146, n. 3 del Codice della Strada, elevato dalla Polizia municipale mediante accertamento con apparecchiatura Photored, violazione commessa il 14 aprile 2004.
2. Il Giudice di Pace rigettava gli otto motivi di opposizione e confermava la sanzione.
3. Il giudice unico del Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, accoglieva invece l'appello, ritenendo che non fosse stata fornir.a dall'Amministrazione, di questo onerata, la prova del passaggio avvenuto col segnale rosso, non essendo utilizzabile in tal senso la testimonianza resa in giudizio del Comandante dei vigili urbani e non risultando le due foto prodotte sufficienti a ritenere certo che l'attraversamento della linea di arresto, posta in corrispondenza dell'incrocio, era stato effettuato con luce rossa.
4. Il Comune formula due motivi di impugnazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando che il giudice dell'appello non aveva tenuto conto di tutta la documentazione amministrativa depositati in atti, che dimostrava l'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura e il suo regolare funzionamento proprio nel giorno della accertata violazione, ll Comune aveva, quindi, assolto il suo all'onere probatorio, restando a carico dell'altra parte dimostrare eventuali anomalie di funzionamento. Inoltre, il giudice dell'appello aveva mal valutato le due foto prodotte, giungendo dalla posizione dell'auto, in esse raffigurata, alla conclusione del mal funzionamento o errata programmazione delle apparecchiature con un ragionamento apodittico in mancanza di specifiche indagini tecniche. Il Comune ha depositato memoria.
5. Resiste con controricorso l'intimato, che rileva trattarsi di censure inammissibili, perché attinenti al principio del libero convincimento del giudice. Correttamente il giudice dell'appello aveva ritenuto non fornita la prova, posto che il Comune non aveva dimostrato il corretto funzionamento dell'apparecchiatura nel giorno della rilevata infrazione. Non era sufficiente la certificazione di buon funzionamento delle società incaricate del servizio, perché non provenienti da pubblico ufficiale e comunque relative alla sola istallazione dell'apparecchiatura e alla sua conformità all'omologazione, quest'ultima da sola non sufficiente a provarne la funzionalità.
Inoltre il verbale di prova tecnica era datato 16 marzo 2004 ed era quindi risalente a circa un mese prima rispetto alla rilevazione della infrazione, restando l'altra documentazione, pure depositata, irrilevante. In ogni caso, il giudice dell'appello aveva correttamente dedotto la non corretta funzionalità dell'intero sistema utilizzato valutando le due foto prodotte. La motivazione adottata al riguardo escludeva la necessità di valutare gli altri mezzi di prova.
6. Il ricorso è fondato e va accolto quanto al denunciato vizio di motivazione. Il giudice d'appello, nella sua motivazione, mostra di non aver tenuto conto di tutte le risultanze documentali prodotte dal Comune, anche alla luce dei principi affermati da questa Corte in materia di impiego di apparecchiature che consentano la documentazione fotografica delle infrazioni all'art. 146, comma 3, del codice della strada. Ai riguardo, questa Corte (Cass. n. 21605 del 19/10/2011, Rv. 619193) ha affermato che “per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del codice della strada (introdotto dall'art. 4, comma 1, del dl. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata ‘T-red'), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia”. Conseguentemente, la valutazione da compiere in concreto doveva aver riguardo alla documentazione prodotta relativa all'apparecchiatura utilizzata ed al rispetto o merlo delle relative prescrizioni tecniche. Inoltre, la motivazione adottata dal giudice dell'impugnazione quanto alla valutazione dei tempi di attraversamento del veicolo dell'incrocio e dei tempi di funzionamento dell'apparecchiatura è del tutto sganciata da elementi oggettivi di valutazione e non appare condotta alla luce dei principi di cinematica applicabili al riguardo, tanto da risultare apodittica.
7. Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato dello stesso ufficio (Tribunale di Ancona), che deciderà anche sulle spese.
30-06-2013 18:34
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