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Sentenza

Portofino. Tetto ristrutturato.La veduta necessita del requisito della inspectio...
Portofino. Tetto ristrutturato.La veduta necessita del requisito della inspectio in alienum quello della c.d. prospectio.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 marzo – 15 maggio 2013, n. 11735
Presidente Felicetti – Relatore Piccialli

Svolgimento del processo

M.G. e R. , proprietari in Portofino di un immobile confinante con quello della società Portobello s.p.a., con ricorso in data 12.12.95 al Pretore di Chiavari denunziavano quale nuova opera, lesiva in particolare di una servitù di veduta che assumevano esercitare dal loro fabbricato, l'installazione su quello vicino di un tetto a falde laterali oblique, in luogo della preesistente e più bassa copertura, per di più illegittimamente ancorato alla facciata del condominio in cui era situato l'appartamento dei ricorrenti. Alla conseguente richiesta di sospensione delle opere l'intimata società resisteva, opponendo la legittimità dell'intervento, in quanto autorizzato dal Comune e dal locale Ente Parco, ed addirittura imposto (ai precedenti proprietari) dalla competente Soprintendenza, al fine del ripristino, in armonia con le generali caratteristiche architettoniche della località, dell'originario tetto del fabbricato, danneggiato dagli eventi bellici ed atmosferici. Ammessa ed espletata una consulenza tecnica, l'adito pretore con ordinanza del 17.2.96, poi confermata dal locale tribunale in sede di reclamo, confermava, con imposizione di reciproche cauzioni fideiussorie, la già disposta provvisoria sospensione delle opere, limitatamente alla porzione di tetto compresa entro il raggio di mt. 3 da un'apertura con inferriata situata nell'immobile dei ricorrenti, ed assegnava il termine per la riassunzione nel merito. A tanto provvedevano i M. , con atto di citazione notificato il 21.3.96, nel quale, esponendo di aver anche impugnato innanzi al competente TAR i provvedimenti invocati dalla società convenuta e richiamando l'art. 873, come integrato dalle norme locali, e l'art. 907 c.c., chiedevano in via di manutenzione possessoria la condanna della suddetta al ripristino dello stato dei luoghi, con ordine di cessazione da ogni molestia e turbativa e risarcimento dei danni. Costituitasi la convenuta, chiedeva il rigetto della domanda, ribadendo la legittimità, sia urbanistica, sia civilistica, del proprio intervento edilizio, in quanto integrante un intervento di restauro e risanamento conservativo consentito dal locale PRG., in funzione della modifica o eliminazione dei "dettagli" in contrasto con le strutture architettoniche originarie, contestando altresì la sussistenza di alcuna veduta diretta nel fabbricato degli attori, in particolare di quella con inferriata in quanto non idonea a consentire l'affaccio, deducendo infine che la nuova copertura si poneva in aderenza al fabbricato confinante e comunque a distanza non inferiore a quella originaria.
Ammesse ed espletate una nuova consulenza tecnica e le prove orali rispettivamente articolate, il Tribunale di Chiavari (cui la causa era pervenuta a seguito della nota riforma ordinamentale), con sentenza n. 330/2002 (del G.O.T. della "sezione stralcio"), "confermando il provvedimento del 16.2.1996", ordinava alla società Portobello di "ripristinare lo stato dei luoghi nel rispetto del diritto leso degli attori" condannandola al risarcimento dei danni nella misura equitativa di Euro 5.000, 00, oltre al rimborso delle spese del giudizio.
Ma tale decisione, a seguito ed in accoglimento dell'appello principale della società suddetta, disatteso quello incidentale dei M. , veniva riformata dalla Corte di Genova nel rigetto di tutte le domande proposte dagli attori, con revoca del provvedimento cautelare e condanna dei soccombenti alle spese di ambo i gradi del giudizio.
Tale decisione si basava sulle essenziali considerazioni secondo cui l'apertura con inferriata esistente nell'immobile degli attori non integrava gli estremi di una veduta tutelabile, in quanto di "modeste dimensioni" e non idonea, per le sue caratteristiche strutturali, a consentire anche la prospectio, mentre l'intervento di ripristino, regolarmente assentito con provvedimento confermato legittimo anche dal TAR, era stato realizzato in aderenza e non in appoggio al fabbricato vicino, nel rispetto dell'assetto originario, nell'ambito del quale era da presumere già esistente il collegamento, senza alcuna funzione portante, al confinante muro di una "trave lignea rompitratta".
Avverso tale sentenza i M. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Ha resistito la società Portobello con rituale controricorso, depositando successiva memoria illustrata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 900 e 907 c.c., l'esclusione dei requisiti della veduta nell'apertura posta nella parte superiore del fabbricato degli attori, sostenendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, nella specie sarebbe stata riscontrabile anche la possibilità dell'agevole prospectio verso il fondo vicino (preesistente copertura piana dell'edificio di parte convenuta), in quanto consentita dalle particolari caratteristiche dimensionali e strutturali descritte dal c.t.u. e risultanti da documentazione fotografica (in particolare:larghezza cm. 255, lunghezza cm. 355, altezza cm. 263inferriata di protezione costituita da sbarre verticali dal diametro di cm. 2, a passo compreso tra cm. 12, 5 e 13, 5, e da bande orizzontali a distanza di cm. 36 circa e di dimensioni di mm.25, 4 x 4 ;distanza dal filo esterno del fabbricato compresa tra cm.6, 5 e 7, 5). Tali caratteristiche sarebbero state, come pur ritenuto dall'ausiliare, tali da costituire una vera e propria finestra, rispetto alla quale avrebbe dovuto osservarsi, nella nuova edificazione ex adverso realizzata, l'obbligo della distanza di tre metri.
Con il secondo motivo si lamenta omessa o insufficiente motivazione, per avere apoditticamente ritenuto l'apertura in questione di modeste dimensioni e tale dafmipedire in modo assoluto l'affaccio, senza tener conto della descrizione della stessa effettivamente fornita dal c.t.u., nei termini sopra riferiti, che avrebbe dovuto indurre, in ragione soprattutto della distanza tra le sbarre dell'inferriata e della non aderenza di quest'ultima alla parete esterna del muro, a ravvisare i connotati di una veduta idonea a consentire l'affaccio, come tale imponente al vicino edificante una "zona di rispetto" di tre metri. Con il terzo motivo si censura, per violazione o falsa applicazione degli artt. 873 e 877 c.c. l'argomentazione secondo cui l'intervento edilizio posto in essere dalla società convenuta, comportante la realizzazione di una "nuova copertura (come pur definita nella stessa sentenza) non avrebbe dato luogo ad una "costruzione", bensì ad un mero restauro edilizio. Si sostiene che, indipendentemente dalla qualificazione fornita nei provvedimenti amministrativi e nella sentenza del T.A.R. pronunziata all'esito della relativa impugnazione, agli effetti civilistici, segnatamente in tema di distanze, avrebbe dovuto tenersi conto della sostanziale novità dell'opera, tenuto conto del notevole lasso di tempo (oltre 50 anni) trascorso dall'integrale demolizione di quella asseritamente preesistita e della necessità di osservare, nel nuovo ed ormai consolidato assetto edilizio, le sopravvenute norme urbanistiche.
Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punti decisivi. Dopo aver ribadito le argomentazioni esposte nel precedente mezzo, deducenti la novità della fabbrica posta in essere dalla convenutaci censura l'assunto che la stessa non sarebbe stata soggetta all'obbligo della distanza dal fabbricato attoreo, anche perché posta in aderenza, affermazione quest'ultima che non avrebbe tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica, evidenzianti il collegamento strutturale, realizzato mediante l'ancoraggio di una trave, del nuovo tetto al muro a confine. Né a rendere legittimo tale collegamento potrebbe valere la presunzione di corrispondenza al preesistente stato di fatto, tenuto conto che l'eventuale diritto di mantenerlo immutato si sarebbe estinto, non essendo più esistente, da oltre 50 anni, l'assunta originaria copertura.
Tanto premesso, ritiene la Corte che nessuna delle censure esposte sia meritevole di accoglimento.
Con i primi due motivi, che per la stretta connessione vanno esamina congiuntamente, si invoca del tutto infondatamente uno stato di fatto inidoneo ad integrare gli estremi di una veduta imponente il rispetto della distanza di m. 3, prevista dall'art. 907 cod.civ..
La decisione impugnata risulta, infatti, motivatamente conforme ai costanti dettami della giurisprudenza di questa Corte in tema di sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 900 c.c. perché possa configurarsi una vera e propria veduta.
A tal riguardo costituisce principio ormai consolidato, a seguito della ben nota sentenza della S.S.U.U. n. 10615 del 1996, nel solco della quale si pongono numerose altre successive di questa sezione, che oltre al requisito della inspectio in alienum, sia richiesto anche quello della c.d. prospectio, , affaccio che deve consistere nella agevole possibilità, in condizioni di sicurezza, di sporgere il capo oltre l'apertura e di guardare non solo di fronte, ma anche obliquamente e lateralmente, nel fondo del vicino (tra le altre e più recenti, v. Cass. nn 8009 e 18910 del 2012).
La valutazione in concreto dei suddetti requisiti costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che se congruamente motivato e conforme ai suddetti principiai sottrae ad ogni censura in sede di legittimità. Nel caso di specie la corte territoriale si è correttamente attenuta a detti principi, sulla base di una valutazione, motivatamente divergente dal parere del c.t.u. sul piano giuridico, ma non su quello fattuale, desunta dalla acquisite obiettive risultanze dello stato dei luoghi fornita dallo stesso ausiliare. Vanamente tale valutazione, che ha escluso la possibilità del comodo affaccio, si attacca nella presente sede, evidenziando caratteristiche strutturali e dimensionali dell'apertura e della sua particolare protezione esternarne così come descritte nei due mezzi d'impugnazione non scalfiscono, ma confermano, la correttezza del giudizio espresso dal giudice di appello, risultando del tutto evidente come una visione mobile e globale verso il fondo del vicino sia del tutto impraticabile nella specie, per la presenza di una inferriata precludente la possibilità per una persona normale, a meno di improbabili e difficoltose manovre introduttive, di sporgere il capo oltre le maglie e per la limitatissima distanza, di meno di un decimetro, che la separa dalla parete esterna in cui trovasi l'apertura. Tali caratteristiche, dunque, integranti quelle di un'apertura lucifera irregolare, correttamente sono state ritenute inidonee, sia pure in via possessoria, a giustificare la tutela ex art. 907 c.c.. Passando all'esame, anche in questo caso congiunto per la stretta connessione e parziale ripetitività delle doglianze, del terzo e quarto motivo, il giudizio deve essere anche reiettivo. Pur muovendo le censure da condivisibili premesse di principio, quelle secondo cui la qualificazione dell'intervento edilizio nel titolo concessorio, rilevante sul piano amministrativo e penale, non è vincolante su quello privatistico, con la conseguenza che agli effetti civili, segnatamente nei rapporti di vicinato, la novità della costruzione va affermata tutte le volte in cui si realizzi un'opera stabilmente modificativa delle caratteristiche strutturali, dimensionali e di sagoma del fabbricato, tali da modificare l'assetto dei luoghi preesistente all'intervento, a nulla rilevando, in un contesto ormai consolidato da decenni, quello asseritamente originario, ma ormai remoto, deve tuttavia ritenersi l'irrilevanza in concreto delle doglianze esposte. Essendo, infatti, risultato, sulla base di accertamento di fatto che non viene confutato (formulandosi la sola obiezione del collegamento di una trave al muro contiguo) che la nuova opera si pone in aderenza al fabbricato in cui trovasi l'immobile degli attori, correttamente è stata esclusa ogni conseguenza, restitutoria o risarcitoria, derivante da tale posizionamento, tenuto conto che l'art. 873 c.c. impone l'obbligo della distanza solo se le costruzioni non siano unite o aderenti e che nella specie nessun danno, a parte quello derivante dalla limitazione della vantata veduta, era stato concretamente lamentato e, comunque, dimostrato, in un contesto in cui l'assenza di intercapedini tra i due fabbricati chiaramente lo escludeva. Quanto all'obiezione, secondo cui il collegamento della trave "bullonata"al muro condominale avrebbe comportato l'utilizzazione dello stesso da parte della nuova struttura, tale tipo di congiunzione, la cui attitudine ad arrecare danno o pregiudizio strutturale all'immobile finitimo non risulta dimostrata, non avrebbe neppure comportato la necessità di rendere il muro comune, ma soltanto l'obbligazione indennitaria prevista dall'art. 876 c.c., domanda (la ed "actio de tigno iuncto") che nella specie non è stata proposta dalla parte attrice e che non può ritenersi compresa in quella, derivante da diversa causa petendi di natura risarcitoria, per violazione delle distanze e per generica illiceità della costruzione, dalla stessa avanzata. Le considerazioni che precedono dispensano dalla disamina del profilo di censura avverso l'assunto della corte di merito, presumente anche per tale collegamento la conformità all'originario assetto degli immobili.
Il ricorso va, conclusivamente, respinto, con conseguente condanna dei soccombenti alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso in favore della controricorrente delle spese, liquidate in complessivi Euro 5.200, 00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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