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Sentenza

Processo civile. Sospensione. Ricorso per regolamento di competenza....
Processo civile. Sospensione. Ricorso per regolamento di competenza.
CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI - 3 CIVILE - ORDINANZA 6 marzo 2012, n.5583 - Pres. Finocchiaro – est. Ambrosio

Motivi della decisione

1. Parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di sospensione, segnatamente deducendo: a) violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 24 Cost.; b) violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., assenza di pregiudizialità; c) violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. e dei principi costituzionali ex att. 3, 24 e 111 Cost..

1.1. Ciò premesso e precisato che in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di statuire autonomamente sulla sussistenza di una fattispecie di sospensione, indipendentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato e anche a prescindere dalle prospettazioni delle parti, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Valga innanzitutto considerare, da un lato, che nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo (cfr. Sez. Unite, ord. 1 ottobre 2003, n. 14670) e, dall'altro, che l'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione 'dipenda' dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni, per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione, bensì ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere pendente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. 14 dicembre 2010, n. 25272).

Invero - come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte - il rapporto di pregiudizialità che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nella ipotesi di processi pendenti tra soggetti diversi, perché la pronuncia in un giudizio non può fare stato nei confronti delle diverse parti di un altro giudizio e quindi costituire il necessario antecedente logico - giuridico della relativa decisione (Cass. ord. 15 luglio 2005, n. 15017; Cass. 19 febbraio 2000, n. 1907).

1.2. In particolare è stata chiarito in tema di scontro tra autoveicoli (sia pure con riferimento ad una fattispecie che - come avverte il P.G. nella sua requisitoria - non è perfettamente sovrapponibile a quella in esame, riguardante giudizi relativi al medesimo incidente, a tesi e richieste contrapposte, tra i vari conducenti o responsabili civili) ricorre un'ipotesi di connessione, il cui coordinamento, ove non sia possibile attraverso l'art. 40 cod. proc. civ., non può essere attuato con la sospensione del processo nel caso in cui - per essere stati evocati anche gli assicuratori - non vi sia identità soggettiva tra le cause; in tale ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitoli riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell'altro (Cass. 8 giugno 2007, n. 13514). In definitiva l'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, sottesa all'istituto della sospensione, non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio.

1.3. Peraltro il provvedimento di sospensione postula che le cause siano pendenti innanzi a uffici giudiziali diversi; mentre nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione; e la violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Cass., ord. 4 agosto 2011, n. 16963; Cass., ord. 23 luglio 2010, n. 17468).

1.4. Ciò premesso, nel caso di specie è sufficiente rilevare che la circostanza che le due cause siano pendenti innanzi al medesimo ufficio per escludere la legittimità del provvedimento di sospensione, a nulla rilevando che non sia stato ritenuto praticabile neppure il provvedimento di riunione per il diverso stato delle cause.

In ogni caso neppure è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra le due cause. In particolare — quanto al paventato conflitto di giudicati — la circostanza che la V. e la figlia dalla stessa rappresentata, non siano parti dell'altro giudizio asseritamente pregiudicante (così come non lo è, all'evidenza, la compagnia di assicurazione della Fiat 500 della C.) è sufficiente per escludere che la sentenza emessa in quella sede possa 'pregiudicare' l'esito del giudizio intrapreso dalla predetta V. .

In definitiva va annullata l'impugnata ordinanza di sospensione e disposta la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, cui va rimessa la statuizione sulle spese del giudizio di regolamento di competenza.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo innanzi al Tribunale di Latina, sez. distaccata di Gaeta, dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del giudizio di regolamento.
Avv. Antonino Sugamele

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