Si sposta per lavoro e inizia una convivenza more uxorio: assegno di 1.000 euro alla moglie. No alla restituzione della raccolta di francobolli.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, sentenza 23 gennaio – 4 aprile 2013, n. 8285
Presidente Di Palma – Relatore Dogliotti
Fatto e diritto
In un procedimento di separazione giudiziale tra B.M. e G.R.M. , la Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 26 ottobre 2010 - 11 gennaio 2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, pone a carico del B. assegno mensile di Euro 1000,00 per la moglie.
Ricorre per Cassazione il B. .
Resiste con controricorso la G. che pure propone ricorso incidentale.
Il ricorrente principale lamenta varie violazioni di legge, ma, nella sostanza, propone profili e valutazioni di fatto, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
Sull'addebito diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il giudice a quo evidenzia la sussistenza di nesso di causalità tra il comportamento del ricorrente stesso e l'intollerabilità della convivenza, sulla base delle indicazioni della sentenza di primo grado: non vi è stata separazione di fatto né è stato provato deterioramento del vincolo coniugale, e il coniuge per ragioni di lavoro si era spostato in altra località, pur mantenendo la residenza con la moglie, e qui aveva intrapreso una relazione con altra donna, ben presto trasformatasi in convivenza more uxorio, divenuta di dominio pubblico, essendo la moglie all'oscuro di tutto, e successivamente informata da persona sentita come teste.
Quanto all'assegno posto a carico del marito, è lo stesso ricorrente ad affermare che il giudice della separazione deve prendere in considerazione le attuali condizioni economiche delle parti. È proprio quello che il giudice a quo ha fatto, con motivazione ampia ed articolata.
Va pertanto rigettato il ricorso principale.
Quanto al ricorso incidentale della moglie avverso la sentenza impugnata, che aveva condannato la stessa alla riconsegna di una raccolta di francobolli al marito, va accolto il secondo motivo, attinente alla improponibilità della domanda, assorbiti gli altri: secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (per tutte Cass. n. 20638 del 2004), è esclusa la possibilità di simultaneo processo tea l'azione di divorzio, soggetta al rito della Camera di Consiglio nella fase d'appello a quella volta alla restituzione di beni mobili, soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima.
Va pertanto cassata senza rinvio la sentenza impugnata, al riguardo ai sensi dell'art. 382, u.c. c.p.c., in quanto la domanda del B. non poteva essere proposta. Le spese seguono la soccombenza per tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il secondo motivo di quello incidentale, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in parte qua, senza rinvio; dichiara che la domanda del B. non poteva essere proposta; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; per il primo grado, in complessivi Euro 9.000,00, di cui Euro 270.00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; per il secondo grado, in complessivi Euro 8.500,00, di cui Euro 250,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.
07-04-2013 20:06
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