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Sentenza

Stalking e ati persecutori. Legittimo il decreto di ammonimento del Questore di ...
Stalking e ati persecutori. Legittimo il decreto di ammonimento del Questore di Cremona.
T.A.R.  sez. II  Brescia , Lombardia      08/05/2013 ( , dep.08/05/2013 ) 
Numero:     444

                             REPUBBLICA ITALIANA                         
                         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
           Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia        
                sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)            
    ha pronunciato la presente                                           
                                  SENTENZA                               
    sul ricorso numero di registro generale 189 del 2012, proposto da:   
    An. Sp., rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Antonino  Mafrici,  con
    domicilio presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;       
                                   contro                                
    MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI CREMONA, rappresentati  e  difesi
    per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio  in
    Brescia, via S. Caterina 6;                                          
                             per l'annullamento                          
    - del decreto di ammonimento ai sensi dell'art. 8 del DL 23  febbraio
    2009 n.  11,  emesso  dal  Questore  di  Cremona  nei  confronti  del
    ricorrente in data 17 novembre 2011;                                 
    Visti il ricorso e i relativi allegati;                              
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e
    della Questura di Cremona;                                           
    Viste le memorie difensive;                                          
    Visti gli atti della causa;                                          
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio  2013  il  dott.
    Mauro Pedron;                                                        
    Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;         
    Considerato quanto segue:                                            


    Fatto
    FATTO e DIRITTO

    1. Il Questore di Cremona - con decreto del 17 novembre 2011, emesso ai sensi dell'art. 8 del DL 23 febbraio 2009 n. 11 - ha ammonito il ricorrente An. Sp. a tenere un comportamento conforme alla legge, desistendo da ogni condotta che attraverso atteggiamenti persecutori e vessatori, anche sotto forma di minaccia o molestia, comporti alla parte offesa (nello specifico la moglie Edith Zilio) e ai figli minori un disagio psichico, nonché un senso di timore.

    2. Nella motivazione si precisa che, in base alle informazioni raccolte dal Commissariato di Crema, sarebbe dimostrato in maniera univoca il carattere vessatorio della condotta posta in essere dal ricorrente nei confronti della moglie attraverso molestie, minacce, violenze verbali e invio di numerosi sms deliranti e non graditi.

    3. In effetti, la moglie del ricorrente in data 10 ottobre 2011 aveva presentato un esposto, lamentando l'atteggiamento dispotico del marito. Il 4 novembre 2011 è stata sentita a sommarie informazioni la vicina di casa, la quale ha riferito di aver raccolto nel tempo le confidenze della moglie del ricorrente, precisando peraltro di non aver mai assistito a una discussione tra i coniugi. Tali confidenze riguardano la crisi della coppia, la situazione di separati in casa, vari dispetti (bicicletta bucata, automobile danneggiata), sms molesti, e messaggi per i figli scritti sulla lavagna installata all'interno dell'appartamento. La vicina di casa afferma di aver visto personalmente alcuni sms e una scritta sulla lavagna del seguente tenore "Bambini chiedete a quella ladra di vostra madre dove ha messo la macchina".

    4. Di altre scritte sulla lavagna è stata prodotta documentazione fotografica. Sono leggibili, o parzialmente leggibili, frasi come queste: "Bimbi chiedete alla mamma della macchina ... tra urla e silenzio c'è qualcosa d'antico, e non abbiate paura"; "Vergogna!! Forza bimbi, ancora poco, la verità arriverà!"; "Mentire, rubare, solitudine/paura, vuoto"; "Libertà dei figli, il papà e la famiglia ... il peso della coscienza, la verità dell'anima! Arriverà ottobre!"; "Mentire, rubare, ma un giorno dovrai raccontare la verità!!!".

    5. Contro il decreto di ammonimento il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 24 gennaio 2012 e depositato il 23 febbraio 2012. Le censure possono essere sintetizzate come segue: (i) assenza dell'avviso di avvio del procedimento, non sussistendo ragioni di particolare urgenza; (ii) difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in quanto il comportamento del ricorrente non sarebbe affatto persecutorio nei confronti della moglie o dei figli, ma costituirebbe espressione della conflittualità che spesso accompagna le separazioni. In proposito, il ricorrente evidenzia che nel corso della causa di separazione il presidente del Tribunale di Crema con ordinanza del 9 novembre 2011, disattendendo le richieste della moglie, ha disposto la separazione senza addebito e ha stabilito l'affido condiviso dei figli minori.

    6. L'amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

    7. Sulle questioni sollevate nel ricorso si possono svolgere le seguenti considerazioni:

    (a) nei procedimenti amministrativi riguardanti gli ammonimenti ex art. 8 del DL 11/2009 la comunicazione di avvio può essere omessa qualora l'autorità di pubblica sicurezza ravvisi motivi di urgenza. Questa condizione può essere considerata normale, vista la natura degli interessi coinvolti e il rischio che il rispetto delle garanzie procedimentali possa prolungare lo stato di sofferenza della vittima degli atti persecutori. Poiché l'ammonimento ha natura intrinsecamente cautelare, per adottare il relativo decreto è sufficiente che l'evidenza a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza sia tale da rendere plausibile la tesi della sussistenza e dell'insostenibilità della situazione descritta dalla vittima. Per il resto soccorre il principio della sanatoria processuale di cui all'art. 21-octies comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

    (b) nello specifico, stati raccolti diversi elementi che nel complesso, anche volendo tenere conto della difficile separazione in corso, segnalano un atteggiamento del ricorrente eccessivamente conflittuale nei confronti della moglie. In dettaglio: (1) la testimonianza della vicina di casa, benché non basata sull'osservazione diretta di tutti i fatti riferiti, mette comunque in risalto la tendenza del ricorrente a reagire alla situazione di disagio familiare mediante gesti sproporzionati; (2) se per alcuni di questi comportamenti non vi sono ulteriori prove (bicicletta, automobile, vessazioni domestiche), altri sono invece documentati (sms, scritte sulla lavagna); (3) le scritte sulla lavagna sono particolarmente gravi, perché coinvolgono i bambini e riversano sugli stessi un elevato carico di tensione e sofferenza psichica;

    (c) la fattispecie dell'art. 8 del DL 11/2009 comprende non solo azioni rivolte direttamente e fisicamente contro la vittima della persecuzione (in questo caso la moglie), ma anche atti che si riflettono indirettamente sulla vittima provocandole un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. In questo senso è interpretabile il collegamento tra l'art. 8 del DL 11/2009 e il precedente art. 7, che ha introdotto il reato di atti persecutori (art. 612-bis cp). La fattispecie amministrativa e quella penale riguardano i medesimi comportamenti ma è diverso l'onere probatorio, in quanto, come si è visto sopra, per l'ammonimento sono sufficienti indizi coerenti, essendovi una finalità cautelare;

    (d) il ricorrente non ha minacciato l'incolumità della moglie o dei figli, ma coinvolgendo così pesantemente i figli nella disputa con la moglie ha provocato a quest'ultima un disagio certamente assimilabile a un grave stato di ansia. Inoltre ha modificato in negativo il clima familiare alterando in questo modo le normali abitudini di vita sia della moglie sia dei figli;

    (e) l'ammonimento è quindi da intendere principalmente come un invito al ricorrente perché elabori la fase della separazione con un diverso atteggiamento, astenendosi da inutili polemiche con la moglie ed evitando di rappresentare ai figli il conflitto tra le figure genitoriali;

    (f) su questo presupposto è possibile che nel tempo, con l'evolversi della situazione familiare, l'utilità dell'ammonimento venga meno. Tuttavia con riguardo al momento in cui il provvedimento è stato emesso si può ritenere che la misura dell'ammonimento fosse giustificata.

    8. Il ricorso deve quindi essere respinto. La complessità della vicenda consente la compensazione delle spese di giudizio.
    PQM
    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

    definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

    Giorgio Calderoni, Presidente

    Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

    Stefano Tenca, Consigliere

    DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08 MAG. 2013.
Avv. Antonino Sugamele

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