Tar Sicilia. Palermo. Minore affetto da disabilità grave. Diritto ad avere insegnante di sostegno in rapporto di 1:1.- Accoglimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2013, proposto da A.V. e T.R., in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore A.G., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Troia, domiciliati per legge presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera, 6;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Rcerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale Provinciale di Palermo, Direzione Didattica Statale Sperone di Palermo, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 2367/b14 del 11.12.2012, comunicato in data 11.12.2012, della Direzione didattica statale "Pperone", di assegnazione di 19 ore settimanali di sostegno didattico all'alunno A.G. nato a ...... il ........., e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti;
per la condanna. anche con provvedimento cautelare dell'amministrazione scolastica ad assegnare al minore A.G. un insegnante di sostegno per complessive 22 ore settimanali, così come richiesto, dalla stessa Direzione didattica statale "Sperone" di Palermo sulla base della certificazione sanitaria " handicap con connotazione di particolare gravita", del profilo dinamico funzionale e del piano educativo personalizzato dell'alunno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Rcerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ambito Territoriale Provinciale di Palermo e di Direzione Didattica Statale Sperone di Palermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha assegnato al minore interessato, affetto da disabilità grave ex art. 3 l. 104/1992 (documentata come in atti, e comunque non contestata), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore al numero delle ore in relazione alle quali lo stesso minore necessita del sostegno (rapporto di 1:1), secondo quanto stabilito dai documenti educativi didattici relativi all'anno scolastico considerato (Nota prot. 149/B19 de 9 gennaio 2013, del Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale “Sperone – Pertini”).
Rilevato che le censure proposte lamentano il sacrificio del diritto allo studio del minore, in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno, funzionali a consentire la proficua partecipazione dei minori stessi alle attività didattiche, altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.
Considerato, pertanto, che – secondo i numerosi precedenti della sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi si rinvia (per tutte, sentenza n. 472/2011) - il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l'ipotesi di disabilità grave, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.
Rilevato che, in conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, si versa nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 113, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.vo.
Ritenuto, pertanto, che appaiono fondate le censure dedotte nel ricorso.
Considerato che, pertanto, in accoglimento del ricorso:
- vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati;
- va riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;
- vanno condannate le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del predetto minore, di insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;
- vanno condannati il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato versato,in applicazione della regola della soccombenza (le spese vanno, invece, compensate nei confronti della scuola, avendo la stessa rappresentato l'esigenza di un insegnante di sostegno in deroga), da distrasri in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:
a) annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato al minore indicato in epigrafe insegnanti di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario secondo il rapporto 1/1;
b) dichiara il diritto del predetto minore ad essere assistito da insegnanti di sostegno secondo il rapporto 1/1;
c) condanna le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore del predetto minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;
d) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato versato, il tutto da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Maria Cappellano, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
05-03-2013 09:06
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