Trasporto aereo. Bagaglio smarrito. Acquisto di indumenti in loco e spese di vitto.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI - SEZIONE VI
Il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Oggetto: risarcimento danni (responsabilità extracontrattuale).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato C. C. conveniva in giudizio davanti a questo Ufficio la Vueling Airlines s.a. Esponeva che, avendo prenotato insieme agli amici M. A. e N. D. un soggiorno presso l'isola di Formentera dal 02/08/2008 al 12/08/2008, acquistava presso la compagnia aerea convenuta un biglietto per il volo n. ...omissis... Milano-Ibiza con partenza dall'aeroporto di Milano-Malpensa il 02/08/2008; che giunto all'aeroporto di Ibiza apprendeva che il suo bagaglio era andato smarrito e denunciava la circostanza mediante compilazione del modulo PIR; che a causa del disguido era costretto a rimandare di un giorno il trasferimento a Formentera e a pernottare a Ibiza tra il 02/08 e il 03/08 nella speranza che il bagaglio venisse nel frattempo ritrovato; che in data 03/08/2008 gli veniva comunicato presso l'aeroporto di Ibiza che il bagaglio gli sarebbe stato restituito il 05/08/2008, ragion per cui sporgeva reclamo e decideva di raggiungere ugualmente l'isola di Formentera, acquistando in loco indumenti, biancheria e un paio di lenti a contatto; che ritornato all'aeroporto di Ibiza il 05/08 per la riconsegna del bagaglio, constatava il danneggiamento esterno della valigia e a causa di ciò presentava un ulteriore reclamo; che aveva subito sia danni patrimoniali, consistiti nelle spese di vitto e alloggio per il pernottamento ad Ibiza e per l'acquisto in loco di indumenti ed effetti personali, oltre ai danni alla valigia, sia danni non patrimoniali, giacché a causa dell'indisponibilità dei propri indumenti e della biancheria all'inizio del viaggio, del forzoso pernottamento ad Ibiza per una notte e dei continui andirivieni da Formentera ad Ibiza e viceversa, aveva visto pregiudicata una parte dei dieci giorni di vacanza; che aveva richiesto per iscritto il risarcimento di tali danni alla compagnia aerea convenuta, la quale aveva offerto a tacitazione degli stessi l'irrisoria somma di Euro 50,00 che era stata come tale rifiutata. Pertanto, chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva della convenuta per la ritardata consegna del bagaglio e, per l'effetto, condannarsi la stessa al pagamento a titolo risarcitorio della complessiva somma di Euro 2.252,45 di cui Euro 752,45 per i danni patrimoniali ed Euro 1.500,00 per i danni non patrimoniali, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e con vittoria delle spese ci causa. Rimasta contumace la convenuta, questo giudice rilevava d'ufficio la nullità dell'atto di citazione, in quanto carente nella descrizione dei danni al bagaglio, anche perché l'attore non specificava se per "bagaglio" intendesse riferirsi alla valigia, al contenuto o a entrambi. Con memoria integrativa ritualmente notificata alla convenuta, l'attore chiariva che intendeva riferirsi esclusivamente ai trolley marca Jaguar modello Junior, che si presentava lacerato ed ammaccato nella parte frontale, guardando il lato di apertura, e non anche al contenuto dello stesso, che invece era rimasto perfettamente integro. La causa era istruita con le acquisizioni documentali e con l'escussione in qualità di testimoni dei due compagni di viaggio dell'attore a cui procedeva il giudice di pace di Milano delegato ai sensi dell'art. 203 c.p.c., mentre il legale rappresentante della compagnia convenuta non compariva per rendere il deferitogli interrogatorio formale, senza addurre giustificato motivo di impedimento. Precisate dall'attore le conclusioni all'udienza del ../2011 - il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto - la causa era trattenuta in decisione.
2. La domanda è parzialmente fondata, ed in quanto tale deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
I fatti costitutivi della domanda risarcitoria esposti nell'atto di citazione e nella memoria integrativa del .../2010 possono tutti ritenersi ammessi ai sensi dell'art. 232 c.p.c., in quanto dedotti nell'interrogatorio formale deferito alla convenuta contumace, il cui legale rappresentante senza giustificato motivo non è comparso per renderlo, benché abbia ricevuto la rituale notificazione dell'ordinanza ammissiva. Invero, è noto che la mancata risposta all'interrogatorio formale (o, il che è lo stesso, la ingiustificata mancata comparizione per renderlo) non è sufficiente, da sola, a integrare la ficta confessio qualora i fatti non trovino riscontro in altri elementi probatori, o anche meramente indiziari, acquisiti al processo. Nel caso di specie, il riscontro è offerto dalle deposizioni dei due testi escussi - entrambi compagni di viaggio dell'attore - i quali hanno integralmente confermato i fatti dedotti dall'attore e dalla documentazione in atti, in particolare dai messaggi di posta elettronica datati rispettivamente 28/08/2008, 19/09/2008 e 21/09/2008 con cui la convenuta comunica al C. la documentazione da inviare per il risarcimento dei danni e la disponibilità ad offrire la somma di Euro 50,00 a tacitazione degli stessi, ciò che evidentemente implica il riconoscimento da parte della compagnia aerea dell'esistenza del fatto generatore del danno (=ritardo nella consegna del bagaglio) e della propria responsabilità al riguardo.
Risulta perciò accertato che il bagaglio è stato riconsegnato all'attore con tre giorni di ritardo rispetto alla data del 02/08/2008 in cui è giunto a Ibiza e che al momento della restituzione la valigia si presentava danneggiata (v. foto allegate alla produzione attorea). Dei danni derivati all'attore dal ritardo è responsabile la compagnia aerea convenuta ai sensi dell'art. 19 della Convenzione di Montreal del 28/05/1999, ratificata e resa esecutiva con legge n. 12/2004 e riversata nel Regolamento CE n. 889/02 del 13/05/2002 che ha modificato il Regolamento CE n. 2027/97 del 09/10/1997, applicabile alla fattispecie de qua in quanto trattasi di trasporto aereo con partenza e arrivo nel territorio di Stati membri della UE, atteso che la convenuta non ha dimostrato di avere adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era impossibile adottarle, posto che, anzi, è rimasta contumace.
3. Passando all'esame dei danni da risarcire e alla loro quantificazione, occorre rilevare preliminarmente che il quantum della domanda eccede il limite stabilito dall'art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal che recita: "nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione". Né sull'applicabilità o meno della limitazione di responsabilità può influire la qualificazione della domanda attorea siccome contrattuale ovvero siccome aquiliana (l'attore, invero, ha omesso di qualificarla), stante l'ampia clausola di equivalenza di cui all'art. 29 della Convenzione (art 29: "nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa a qualsiasi titolo in base alla presente convenzione o in base a un contratto o ad atto illecito o per qualsiasi altra causa, può essere esercitata unicamente alle condizioni e nei limiti di responsabilità previsti dalla presente convenzione").
Ciò precisato, l'attore ha allegato di aver sofferto sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali.
Iniziando la disamina dai primi, va senz'altro rimborsato all'attore il costo che lo stesso ha sostenuto per l'acquisto degli indumenti e della biancheria sostitutivi (Euro 181,50: v. documento di spesa in atti), quello del pernottamento in albergo a Ibiza nella notte tra il 02/08 e il 03/08, con correlativa posticipazione di un giorno dell'arrivo a Formentera, a cui è stato indotto dalla speranza di ricevere l'indomani la riconsegna del bagaglio (Euro 153,90: v. documento di spesa in atti) e quello per gli spostamenti da Ibiza a Formentera e viceversa che ha dovuto affrontare per acquisire informazioni sul bagaglio e poi riceverne la restituzione (Euro 35,45: v. documenti di spesa in atti). Va altresì riconosciuto al C. il risarcimento per il danneggiamento esterno del trolley, documentato nelle fotografie versate in atti (ammaccature e lacerazioni), che appare congruo quantificare in Euro 100,00, posto che lo stesso attore ha dichiarato di averlo acquistato nel 2006, quindi due anni prima dei fatti di causa, al prezzo di Euro 300,00, ma di non essere in grado di documentare né l'importo della spesa, né il listino prezzi vigente all'epoca dell'acquisto, allegando invece che il valore commerciale attuale dell'articolo, in base al listino prezzi aggiornato, ammonta a Euro 125,00, valore quest'ultimo che però deve essere diminuito in ragione del fatto che nella specie il trolley risultava usato da circa due anni. Non può invece essere riconosciuto il rimborso del prezzo di acquisto delle lenti a contatto, stante la non essenzialità e stretta necessità dell'acquisto (diversamente dal caso della biancheria e degli indumenti), in quanto il fatto stesso che l'attore abbia inserito le lenti a contatto nel bagaglio e abbia viaggiato da Milano a Ibiza senza indossarle, dimostra che le stesse non gli erano strettamente necessarie (se perché ne indossasse un altro paio, o perché inforcasse un paio di occhiali tradizionali o ancora perché in possesso di una sufficiente capacità visiva anche a occhio nudo non è dato sapere, non avendolo l'attore precisato). Neppure può trovare ingresso il rimborso della somma portata da un ultimo documento di spesa allegato dall'attore al proprio fascicolo, attesa la non leggibilità dello stesso sia in relazione alla descrizione della merce o del servizio acquistati, sia del prezzo pagato, risultando leggibile unicamente la dicitura "BALEARIA" che campeggia nella parte superiore del documento. Ne deriva che per il risarcimento del danno patrimoniale spetta all'attore la somma complessiva di Euro 470,85.
Quanto al danno non patrimoniale "da vacanza rovinata", non può revocarsi in dubbio che l'attore abbia patito stress, disagio e sofferenza transeunti per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della "qualità" e della serenità della vacanza, una cui parte significativa - circa un terzo - è stata dispersa nella ricerca del bagaglio e nell'acquisto degli indumenti sostitutivi e che tale pregiudizio configuri un vero e proprio danno morale, risarcibile soltanto in ipotesi di reato e negli altri casi previsti dalla legge, tra i quali rientra l'ipotesi della lesione di interessi costituzionalmente garantiti. Orbene, la copertura normativa primaria ex art. 2059 c.c. va rinvenuta nell'art. 2 Cost., trattandosi di pregiudizio cagionato in violazione del diritto costituzionalmente garantito all'esplicazione della propria personalità anche in vacanza, intesa quale luogo di ricreazione e rigenerazione della persona e di manifestazione delle sue attività realizzatrici, le quali certamente comprendono anche lo svago, lo sport, gli hobby e il tempo libero in generale. Tale danno non può che essere equitativamente determinato, tenendo conto che il bagaglio è stato ritrovato e riconsegnato, che il periodo di vacanza è durato 10 giorni, che il soggiorno è stato interamente fruito, che il costo complessivo del viaggio aereo di andata e ritorno Milano-Ibiza-Milano ammonta a Euro 325,50 (cfr. doc. 2 della produzione attorea) e che, infine, non è dato sapere se nella specie si sia trattato o meno di un viaggio organizzato e, in caso di affermativa, quale sia stato il relativo prezzo, unico elemento in atti essendo il mero riferimento a un saldo per contanti di Euro 1.200,00 da versare all'arrivo che, verosimilmente, si riferisce al costo dell'appartamento all'interno del residence e che compare sulla prenotazione allegata al n. 1 della produzione attorea, la quale, peraltro, è riferito a N. D. e non già all'attore (quantunque sia stato accertato che N. D. ha partecipato alla stessa vacanza). Alla luce di tali elementi di giudizio il danno non patrimoniale patito dall'attore va liquidato in complessivi euro 125,00 all'attualità.
Conclusivamente, spetta all'attore a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti la complessiva somma di euro 595,85.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla minor somma attribuita al danneggiato in luogo di quella domandata, con la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c.
PQM
P.Q.M.
il Giudice di Pace di Bari, avv. Orazio Scappati, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. C. con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della Vueling Airlines S.A. così provvede:
1) dichiara la responsabilità esclusiva di Vueling Airlines S.A. nella causazione del danno e per l'effetto, accogliendo parzialmente la domanda, condanna la stessa convenuta al pagamento in favore di C. C. a titolo di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, della complessiva somma di euro 595,85 (cinquecentonovantacinque/85) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) condanna Vueling Airlines S.A. alla rifusione in favore di C. C. delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.270,00 (milleduecentosettanta/00) di cui euro 629,00 per esborsi, euro 481,00 per diritti ed euro 160,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 14 T.P.F., CNPF e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ... dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, addì 27 dicembre 2011
Giudice Orazio Scappati
25-03-2013 14:51
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