Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Un'Università rifiuta di assumere un uomo con problemi psichici. Chiamata nomina...
Un'Università rifiuta di assumere un uomo con problemi psichici. Chiamata nominativa
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 maggio – 22 luglio 2013, n. 17785
Presidente Vidiri – Relatore Ianniello

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 3-4 ottobre 2007, M.S. chiede la cassazione della sentenza depositata, in data 30 gennaio 2007, con la quale la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado di rigetto delle sue domande di dichiarazione della costituzione del suo rapporto di lavoro con l'Università cattolica del sacro cuore, cui era stato avviato obbligatoriamente, di attribuzione di mansioni compatibili e di condanna della società al risarcimento danni per il ritardo nell'assunzione (o, in subordine, di condanna della Università a risarcirgli il danno derivante dalla mancata assunzione).
In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che l'atto di avviamento dello S. con la qualifica di assistente socio sanitario generico faceva riferimento ad una richiesta numerica di avviamento dell'Università mentre, per legge (art. 9, quarto comma della L. n. 68/1999), l'avviamento dei disabili psichici, come il ricorrente, avviene su richiesta nominativa nell'ambito delle convenzioni tra datore di lavoro e ufficio competente previste al successivo art. 11 della legge.
La Corte ha altresì accertato che l'Università aveva in precedenza effettivamente stipulato una convenzione con la provincia di Roma per l'assunzione, anche con richiesta nominativa, di numerosi dipendenti, in qualità di assistenti socio-sanitari specializzati.
L'Università cattolica del sacro cuore resiste alle domande con rituale controricorso, notificato in data 6-12 novembre 2007, depositando infine una, memoria a norma dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1 - Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 7, 9 e 11, della L. n. 68 del 1999, 7 del D.P.R. n. 333 del 2000 e 2932 nonché la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
In proposito, sostiene che la norma di cui all'art. 9, comma 4 della L. n. 68 del 1999, la quale fa riferimento alla richiesta nominativa di assunzione degli invalidi psichici, andrebbe letta in combinazione con l'art. 11 cui essa stessa fa rinvio, il quale, nell'indicare il contenuto della convenzione attraverso la quale unicamente possono essere assunti gli invalidi psichici, prevede la possibilità e non l'obbligo di assunzione in base ad una richiesta nominativa.
Questa lettura della norma di legge sarebbe poi confermata dal regolamento di attuazione della stessa; in particolare, infatti, l'art. 7 del D.P.R. n. 333 del 2000 si esprime nel senso che “i datori di lavoro che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa, devono stipulare la convenzione di cui all'art. 11...” e quindi ribadisce il carattere facoltativo della richiesta nominativa di avviamento.
Nel caso in esame l'atto di avviamento al lavoro di S. avrebbe fatto riferimento ad una richiesta numerica per ausiliario socio-sanitario generico, per cui, in base alle norme citate, egli andava assunto, con tale qualifica.
Secondo la difesa del ricorrente, anche la Corte territoriale aveva dato atto di tale avviamento e della relativa richiesta numerica, per poi dimenticarsi delle relative conseguenze, quando ha invocato la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 68, così contraddicendosi.
2 - Col secondo motivo, viene dedotta la violazione, sotto un diverso profilo, degli artt. 7, 9 e 11 della L. n. 68 del 1999 e 2697 c.c..
Il rigetto delle domande del ricorrente sarebbe infatti avvenuto senza, la benché minima prova della impossibilità di un suo utile inserimento nella struttura dell'ente, la sola che avrebbe potuto esonerare l'Università dall'obbligo di assunzione.
3 - Col terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Deduce che già in appello aveva denunciato il vizio di ultrapetizione della sentenza, che aveva accertato l'illegittimità dell'atto di avviamento senza che ciò fosse stato mai contestato dall'Università, se non nella qualifica dell'invalido avviato ivi indicata.
La Corte aveva obiettato che “le difese originarie dell'Università avevano per oggetto proprio la non coincidenza del piano di assunzione contenuto nella convenzione stipulata con il contenuto dell'atto di avviamento al lavoro del ricorrente”, mentre viceversa in nessuna delle difese l'Università farebbe riferimento all'invalidità di tipo psichico, quale elemento ostativo all'assunzione e neppure alla non coincidenza col piano di assunzione contenuto nella convenzione.
4 - Il ricorso è infondato nel primo e nel terzo motivo, assorbito il secondo.
Facendo tesoro dell'esperienza acquisita in applicazione della legge n. 482 del 1968, in gran parte insoddisfacente sul piano della effettiva realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili, la nuova disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, contenente “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, si è proposto l'obiettivo della “promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato” (art. 1, comma 1° della legge).
Tale finalità è perseguita attraverso una serie di strumenti, che vanno dall'imposizione dell'obbligo di assunzione degli invalidi nell'ambito di definite quote di riserva (art. 3 della legge), all'adozione di strumenti idonei per la corretta valutazione e valorizzazione da parte degli organi pubblici di avviamento delle capacità lavorative del soggetto inabile (cfr. in generale, l'art. 2 della legge), alla predisposizione, nei confronti dei datori di lavoro, di forme di incentivazione di tali assunzioni e del corretto impiego dell'invalido assunto.
Uno degli strumenti deputati al perseguimento delle finalità indicate è rappresentato dalle convenzioni di cui all'art. 11, commi 1, 2 e 3 della legge.
Trattasi di convenzioni tra datore di lavoro e uffici pubblici competenti contenenti un programma mirante al conseguimento degli obbiettivi occupazionali cui la disciplina di legge è finalizzata, attraverso la previsione di tempi e modalità delle assunzioni che il datore si impegna ad effettuare, in particolare, nei riguardi dei soggetti affetti da particolari inabilità, ma non solo.
Tra tali possibili modalità, la norma di legge elenca la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.
Con particolare riferimento all'ipotesi di scelta nominativa, il legislatore prevede poi che questa è necessaria in caso di avviamento di disabili psichici e che deve svolgersi necessariamente nell'ambito della convenzione di cui all'art. 11 citato (regola della convenzione, estesa poi ad ogni caso di assunzione nominativa presso pubbliche amministrazioni dall'art. 7, 4° comma del D.P.R. n. 333 del 2000 contenente il regolamento di attuazione della legge).
Con disposizione di significato evidente, l'art. 9, 4° comma della legge 12 marzo 1999 n. 68, stabilisce infatti che “I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all' art. 11”.
La chiarezza di significato della disposizione non è in alcun modo offuscata dal tenore del successivo art. 11, il quale, laddove stabilisce, tra le modalità che possono essere convenute nella convenzione, la facoltà di scelta nominativa, non ha la funzione di chiarire il significato del precedente art. 9, quarto comma, di per sé chiarissimo, ma fa riferimento al possibile avviamento di altri tipi di disabili, per il quale può (e non deve, come per i disabili psichici) essere stipulata la convenzione.
Altrettanto deve rilevarsi con riguardo all'art. 7, comma quinto, del citato D.P.R. n. 333/2000, il cui significato, diversamente da ciò che sostiene il ricorrente, ribadisce quanto stabilito dalla legge (ed altro non potrebbe fare, data la sua natura di norma contenuta in un regolamento di esecuzione della legge medesima), secondo cui le assunzioni dei disabili psichici avvengono su richiesta nominativa e previa stipulazione della convenzione.
Questa essendo la corretta interpretazione della normativa, indicata, lo S., quale invalido psichico non avrebbe potuto essere avviato presso la Università resistente sulla base di una richiesta numerica da questa formulata per la qualifica di assistente socio-sanitario generico.
Il conseguente accertamento della correttezza del rifiuto opposto dall'Università all'assunzione comporta il rigetto del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo, che ha a presupposto la regolarità dell'avviamento.
Infine, il terzo motivo di ricorso è inammissibile, in ragione del fatto che il contrasto che pretende di stabilire con quanto affermato dalla Corte territoriale per escludere il vizio di ultrapetizione si avvale di mere asserzioni, non sostenute dall'allegazione di adeguati riscontri testuali.
Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto. La particolarità della materia trattata e il coinvolgimento determinate di un ufficio pubblico “terzo” nella vicenda che ha dato origine alla controversia consigliano la integrale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensando le spese.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza