Come cambia la giustizia civile. Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione.
Schema di decreto legge recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.-
CAPO I - ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE
DEI PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
ART. 1.
(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria)
CAPO II - PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
ART. 2.
(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)
ART. 3.
(Improcedibilità)
ART. 4.
(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)
ART. 5.
(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)
ART. 6.
(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio)
ART. 7.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)
ART. 8.
(Interruzione della prescrizione e della decadenza)
ART. 9.
(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)
ART. 10.
(Antiriciclaggio)
ART. 11.
(Raccolta dei dati)
CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO
ART. 12.
(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato
civile)
CAPO IV - ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI
COGNIZIONE
ART. 13.
(Modifiche al regime della compensazione delle spese)
ART. 14.
(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)
ART. 15.
(Dichiarazioni rese al difensore)
Capo V - ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE' PER LA
SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA
E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
ART. 16.
(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)
ART. 17.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)
ART. 18.
(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)
ART. 19.
(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di iscrizione
a ruolo con modalità telematiche)
Capo VI – MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 20 (Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)
Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 21.
(Disposizioni finanziarie)
ART. 22.
(Entrata in vigore)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di
degiurisdizionalizzazione e adottare altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile, nonché misure urgenti per la tutela del credito e la semplificazione e accelerazione
del processo di esecuzione forzata;
Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile
mediante le predette urgenti misure;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia
EMANA
il seguente decreto-legge
CAPO I
ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO E TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE DEI
PROCEDIMENTI CIVILI PENDENTI
ART. 1.
(Trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria).
1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di
lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti,
con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle
disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, ferme restando le
preclusioni e le decadenze intervenute, dispone la trasmissione del fascicolo al presidente del
Consiglio dell'ordine del circondario in cui ha sede il tribunale ovvero la corte di appello per la
nomina del collegio arbitrale. Gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal
presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine
circondariale che non hanno avuto condanne disciplinari definitive e che, prima della trasmissione
del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso.
3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali
prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo ha gli stessi effetti della sentenza.
4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 è disposta in grado d'appello e il procedimento
arbitrale non si conclude con la pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall'accettazione della
nomina del collegio arbitrale, il processo dev'essere riassunto entro il termine perentorio dei
successivi sessanta giorni. Quando il processo è riassunto il lodo non può essere più pronunciato. Se
nessuna delle parti procede alla riassunzione nel termine, il procedimento si estingue e si applica
l'articolo 338 del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del codice di
procedura civile, è stata dichiarata la nullità del lodo pronunciato entro il termine di centoventi
giorni di cui al primo periodo o, in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il
processo deve essere riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di
nullità.
5. Nei casi di cui ai commi che precedono, con decreto regolamentare del Ministro della giustizia
possono essere stabilite riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi
non si applica l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
CAPO II
PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
ART. 2.
(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato)
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti
convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia
tramite l'assistenza dei propri avvocati.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore
a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il
termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione è redatta, a pena di nullità, in forma scritta.
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria
responsabilità professionale.
7. È dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico
della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
ART. 3.
(Improcedibilità)
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie disciplinate dal codice
del consumo, a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e
natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende
proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti
cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena
di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva
che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la
negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli
37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito
da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il
periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui
all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude
la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e
mediazione, comunque denominati.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda,
all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a
depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione
può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la
documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte può stare in giudizio
personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 4.
(Non accettazione dell'invito e mancato accordo)
1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere
l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto
può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e
642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che
formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati.
ART. 5.
(Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione)
1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono,
costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme
imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del
processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha
partecipato.
ART. 6.
(Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio)
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero
2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti..
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte è obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di
cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al
periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste
dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. All'articolo 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio;».
ART. 7.
(Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro)
1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole “del codice di procedura
civile” sono aggiunte le seguenti:
«o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».
ART. 8.
(Interruzione della prescrizione e della decadenza)
1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione
assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se
l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla
mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli
avvocati.
ART. 9.
(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza)
1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura
civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le
informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento
non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a
deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del
codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni
dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.
ART. 10.
(Antiriciclaggio)
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole:
«compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le
seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di
legge,».
ART. 11.
(Raccolta dei dati)
1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono
tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato
raggiunto.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di
negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
CAPO III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI
SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO
ART. 12.
(Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato
civile)
1. I coniugi possono concludere innanzi all'ufficiale dello stato civile, anche di un Comune
diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero,
nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n.
898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione
che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo
scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede si procede per
la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di
trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente
dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei
provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di
separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
CAPO IV
ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE
ART. 13.
(Modifiche al regime della compensazione delle spese)
1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 14.
(Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione)
1.Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«183-bis. (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione) Nelle cause in cui il
tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la
complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche
mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo
702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi
compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può
fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei
mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole
indicazioni di prova contraria.».
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo
giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 15.
(Dichiarazioni rese al difensore)
1.Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:
«257-ter. (Dichiarazioni scritte) - La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio,
dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a
norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle
conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a
deporre come testimone.».
Capo V
ALTRE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL CREDITO NONCHE' PER LA
SEMPLIFICAZIONE E L'ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE FORZATA
E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
ART. 16.
(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti)
1. All'articolo 1284 del codice civile dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento
di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il
procedimento arbitrale.».
2. Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
ART. 17.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione)
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 518, sesto comma, è sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare
nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a
ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni
dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del
processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del
debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le
copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il
termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;
b) l'articolo 543, quarto comma, è sostituito dal seguente:
«Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al
creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di
iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre
il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l'articolo 557 è sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). Eseguita l'ultima notificazione,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e
la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo,
del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci
giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'art. 555,
ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni dalla
consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 è inserito il
seguente:
«Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le
generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a
ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro
della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare
ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge.
4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione
forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma,
543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini
del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali,
anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.».
ART. 18.
(Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 26, secondo comma, è abrogato;
b) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
«Art. 26-bis
(Foro relativo all'espropriazione forzata di crediti)
Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto
comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto
dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il
giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»;
c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il settimo comma è abrogato:
2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi casi di cui al settimo comma e» sono
soppresse;
d) dopo l'articolo 492 è inserito il seguente:
«Art. 492-bis
(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il
debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte
istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche
dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
Con l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da
lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico
diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le
stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di
cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti
intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.
Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel
quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al
debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo
accede agli stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518
e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al periodo
precedente, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta , la presenta, unitamente all'istanza per gli
adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario territorialmente
competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l'accesso
nelle banche dati di cui al secondo comma, intima al debitore di indicare entro quindici
giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è
punita a norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo
che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove
possibile a norma dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il
verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del
titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere
residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo
492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle
cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente
comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo
riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di
quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad
esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al terzo comma che
crediti o cose di cui al quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i
beni scelti dal creditore.»;
e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, la parola “personalmente” è soppressa;
2) al secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con
l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta
elettronica certificata; con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata
comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene
comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di
appartenenza del debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal creditore, si
considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione»;
3) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Quando procede a norma dell'articolo 492-bis, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano
le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501,
il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo
possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione
dei crediti. Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per
l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o
553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è
notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e
l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.»;
f) all'articolo 547, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o
trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve
specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e
quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.»
g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il
giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al
terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla
nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal
creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice provvede
a norma degli articoli 552 o 553.»;
h) all'articolo 560, terzo comma, le parole «provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti «autorizza la vendita»;
i) l'articolo 609 è sostituito dal seguente:
«Art. 609
(Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione)
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, l'ufficiale
giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano
appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a
verbale ovvero, se colui che è tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto
notificato a spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è stato
eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante, determina, anche a
norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile valore di realizzo dei beni ed indica le
prevedibili spese di custodia e di asporto.
Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di custodia e di asporto,
l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante, nomina un custode e lo incarica di
trasportare i beni in altro luogo. Il custode è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di
istanza e di pagamento anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del
tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e l'ufficiale
giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo smaltimento o la
distruzione.
Se sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o
professionale che non sono stati asportati a norma del primo comma, gli stessi sono
conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa
anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale
giudiziario. In difetto di istanza e di pagamento anticipato delle spese si applica, in quanto
compatibile, quanto previsto dal secondo comma, ultimo periodo. Allo stesso modo si
procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a cura della parte istante
o del custode.
Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo comma, colui al quale i beni
appartengono può, prima della vendita ovvero dello smaltimento o distruzione dei beni a
norma del secondo comma, ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione
per il rilascio. Il giudice provvede con decreto e, quando accoglie l'istanza, dispone la
riconsegna previa corresponsione delle spese e compensi per la custodia e per l'asporto.
Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste per la vendita dei beni
mobili pignorati, secondo le modalità disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 530 e seguenti del codice di procedura civile. La
somma ricavata è impiegata per il pagamento delle spese e dei compensi per la custodia, per
l'asporto e per la vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo che i beni
appartengano ad un soggetto diverso da colui che è tenuto al rilascio, l'eventuale eccedenza è
utilizzata per il pagamento delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611.
In caso di infruttuosità della vendita nei termini fissati dal giudice dell'esecuzione, si
procede a norma del secondo comma, ultimo periodo.
Se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia
dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il
sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»;
2. Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti:
«Art. 155-bis
(Archivio dei rapporti finanziari)
Per archivio dei rapporti finanziari di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del codice si
intende la sezione di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
Art. 155-ter
(Partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche)
La partecipazione del creditore alla ricerca dei beni da pignorare di cui all'articolo 492-bis
del codice ha luogo a norma dell'articolo 165 di queste disposizioni.
Nei casi di cui all'articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l'ufficiale giudiziario, terminate
le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche
dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica
anche non certificata, dandone atto a verbale. Il creditore entro dieci giorni dalla
comunicazione indica all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in
mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.
Art. 155-quater
(Modalità di accesso alle banche dati)
Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà
di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice, nonché le
modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche
amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può
interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza
provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico
denominato “Modello ricerca beni”, conforme al modello adottato con il decreto del Ministro
della giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis
del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche all'accesso effettuato a norma
dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni.
Art. 155-quinquies
(Accesso alle banche dati tramite i gestori)
Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-
quater, primo comma, di queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture
tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario, non
sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-
bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto
articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse
contenute.».
b) dopo l'articolo 164 è aggiunto il seguente:
«Art. 164-bis
(Infruttuosità dell'espropriazione forzata)
Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle
pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della
procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è
disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.»..
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui all'articolo 492-bis,
primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad euro 43 e non
si applica l'articolo 30»;
b) all'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice
di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.»;
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti» sono aggiunte le
seguenti:
«, il verbale di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile»;
b) all'articolo 122, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma
dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli
ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le
spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
a) in una percentuale del 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della
vendita dei beni mobili pignorati fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 2 per
cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni mobili pignorati
da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 e in una percentuale del 1 per cento
sull'importo superiore;
b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di
assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice
di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul
ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da
euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento
sull'importo superiore.
In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo 495 del codice di
procedura civile, il compenso è determinato secondo le percentuali di cui alla lettera a)
ridotte della metà, sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore, sull'importo
della somma versata.
In caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo il compenso è posto
a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa
percentuale di cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se
maggiore, sul valore del credito per cui si procede.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo,
terzo e quattro non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del
credito per cui si procede.
Le somme complessivamente percepite a norma dei commi secondo, terzo, quarto e
quinto sono attribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio nella misura del sessanta
per cento all'ufficiale o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La
residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio,
in parti uguali, tra tutti gli altri ufficiali e funzionari preposti al servizio esecuzioni. Quando
l'ufficiale o il funzionario che ha eseguito il pignoramento è diverso da colui che ha
interrogato le banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal
decreto di cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, il compenso di cui al primo periodo del presente comma è attribuito nella
misura del cinquanta per cento ciascuno.».
5. All'articolo 7, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, è inserito, in fine, il seguente periodo:
«Le informazioni comunicate sono altresì utilizzabili dall'autorità giudiziaria ai fini della
ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti
in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Nei casi di cui al
periodo precedente l'autorità giudiziaria si avvale per l'accesso dell'ufficiale giudiziario
secondo le disposizioni relative alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.».
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal
trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
ART. 19.
(Monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e deposito della nota di
iscrizione a ruolo con modalità telematiche)
1. All'articolo 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«9-ter. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità
a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa
l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo
precedente, sostituendo il liquidatore al curatore.
9-quater. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto
redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma,
dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo
comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma
9-ter, sostituendo il commissario al curatore.
9-quinquies. Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, il
professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile deposita
un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte.
9-sexies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e il
rapporto riepilogativo finale previsto per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere
depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché
delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della
giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche alle procedure concorsuali ed ai
procedimenti di esecuzione forzata pendenti, a decorrere dal novantesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente le specifiche tecniche di
cui all'art. 16-bis, comma 9-sexies.
Capo VI
MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
ART. 20.
(Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati)
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:
«Art. 10-bis
(Termine per l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi)
Il Consiglio superiore della magistratura espleta, di regola due volte all'anno, le procedure di
tramutamento successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi.
Il Ministro della giustizia, all'esito della procedura di tramutamento avviata con un'unica delibera
del Consiglio superiore della magistratura, adotta un solo decreto di destinazione per tutti i
magistrati tramutati.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di tramutamento avviate con
delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata successivamente all'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 21.
(Disposizioni finanziarie)
1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 17, pari a euro 550.000,00 per
l'anno 2014 e a euro 100.000,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 22.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addì
05-09-2014 04:00
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