Contratti di solidarieta'. Concessione delle riduzioni contributive
Con la recente circolare n. 23/2014, il Ministero del Lavoro fornisce le regole attuative per la concessione della riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.
Ambito soggettivo e modalità di applicazione della riduzione contributiva. Destinatarie della riduzione sono le imprese che, a far data dal 21 marzo 2014:
• stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà;
• hanno individuato gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo.
La riduzione è riconosciuta per periodi non anteriori al 21 marzo 2014 e per l'intera durata del contratto di solidarietà (con il limite massimo di 24 mesi) nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro i misura superiore al 20%.
Modalità di presentazione della domanda. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di solidarietà o, per i contratti già in essere, dalla data di pubblicazione sul sito del MinLav della circolare in commento, deve essere presentata la domanda di riduzione contributiva, nella quale deve essere indicato il codice pratica relativo all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata attraverso la procedura «CIGSonline»”.
L'impresa deve presentare la domanda, unitamente al contratto di solidarietà ed al documento di individuazione degli strumenti di cui sopra, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione attraverso la modulistica e le modalità operative indicate sul sito www.lavoro.gov.it. Contestualmente, deve provvedere ad inoltrare l'istanza all'INPS.
Si precisa che le domande saranno istruite in ordine cronologico risultante dall'invio effettuato con posta certificata, fino al raggiungimento del limite di spesa annuo.
(fonte: www.lavoropiu.info)
30-09-2014 14:18
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