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DURC estero. Istruzioni....
DURC estero. Istruzioni.
L'INAIL, con la nota n. 3/2014 diramata lo scorso 2 gennaio, comunica il rilascio di una nuova versione del servizio sportellounicoprevidenziale.it: l'implementazione riguarda la possibilità per gli utenti con profilo «azienda» e «intermediario» di richiedere un DURC da presentare esclusivamente ad amministrazioni o privati esteri.
Dicitura diversa per i rapporti con soggetti di un altro Paese. Con la circolare n. 5/2012, a firma congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato specificato che laddove il privato richieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro soggetto privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di uno Stato diverso dall'Italia, la dicitura prevista dall'art. 40, comma 2, d.p.r. n. 445/2000 non deve essere apposta. Per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana – e sia di conseguenza nullo – deve essere apposta la dicitura ad hoc «Ai sensi dell'art. 40, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero».
Le modalità operative per la richiesta. Per formulare l'istanza di «DURC estero», l'utente deve selezionare «Altri usi consentiti dalla legge» nel menù «Pratiche – Richiesta - Altra tipologia», indicare nel campo a testo libero la «specifica uso» e valorizzare il flag «DURC Estero». Il certificato riporta la dicitura «Ai sensi dell'art. 40, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero ed è valido 120 giorni dalla data di emissione».
Sul portale sono pubblicati il modulo unificato di richiesta quadro C aggiornato e le relative istruzioni per la compilazione (link «Info – informazioni sulla procedura»).

(fonte: www.fiscopiu.it)
Avv. Antonino Sugamele

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