La morosita' e' incolpevole? L'inquilino rimane a casa.
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 G. U. 14 luglio 2014 n. 161
Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124 - Morosita' incolpevole. (14A05481)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante
«Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalita'
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124;
Visto, in particolare, il comma 5 dell'articolo 6 del citato
decreto-legge (Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al
settore immobiliare) che istituisce presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015;
Considerato che il richiamato comma 5 dispone che con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano si provveda al riparto delle risorse
assegnate al predetto Fondo nonche' a stabilire i criteri e le
priorita' da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le
condizioni di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai
contributi;
Considerato, altresi', che il medesimo comma stabilisce che le
risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che
abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che
prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti
sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali e che, a
tal fine, le Prefetture -Uffici territoriali del Governo adottino
misure di graduazione programmata dell'intervento della forza
pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto;
Visto il rapporto dell'Ufficio centrale di statistica del Ministero
dell'interno sugli sfratti in Italia aggiornato all'anno 2012,
acquisito dall'Osservatorio nazionale della condizione abitativa
della Direzione generale per le politiche abitative del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
Acquisita ed esaminata la documentazione trasmessa dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e Bolzano, pervenuta per il tramite
del coordinamento tecnico regionale in materia di politiche
abitative, relativa ai provvedimenti regionali che prevedano percorsi
di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche
attraverso organismi comunali;
Considerato che dalla citata documentazione risulta che solo le
regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche
e Campania hanno emanato, entro il termine di entrata in vigore della
citata legge 28 ottobre 2013, n. 124, norme per la riduzione del
disagio abitativo che prevedano percorsi di accompagnamento sociale
per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi
comunali, ed impegnato a tal fine proprie risorse;
Considerata l'opportunita' di stabilire criteri e priorita' da
rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni
di morosita' incolpevole che consentono l'accesso ai contributi, al
fine di destinare le somme disponibili per fronteggiare le situazioni
di maggior disagio abitativo;
Visto il comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191,
con il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1 gennaio 2010, gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e che
conseguentemente non sono dovute alle province autonome di Trento e
Bolzano erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste da
leggi di settore;
Considerato che, a seguito di richiesta dell'ANCI di sottoporre il
decreto in argomento alla Conferenza Unificata anziche' alla
Conferenza Stato-Regioni, come invece previsto dall'art. 6, comma 5,
del richiamato decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di poter accogliere tale
richiesta;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche della Conferenza
Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, tenutesi in data 17 marzo
2014 e in data 3 aprile 2014;
Sentita la Conferenza Unificata nella seduta del 10 aprile 2014
sulla proposta effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del menzionato decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124;
Decreta:
Art. 1
Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2014
1. La disponibilita' del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, pari per l'annualita' 2014 a 20 milioni di euro
e' ripartita, in proporzione al numero di provvedimenti di sfratto
per morosita' emessi, registrato dal Ministero degli interni al 31
dicembre 2012, per il 30% tra le regioni Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania e per il restante
70% tra tutte le regioni e le province autonome, come riportato nella
seguente tabella:
(omissis)
2. Le regioni individuano i comuni ad alta tensione abitativa, di
cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003, ivi compresi i
comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera,
cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad
eventuali stanziamenti regionali. Qualora le regioni adottino linee
guida da seguire da parte degli organismi comunali incaricati delle
attivita' di cui al presente decreto ne danno comunicazione alle
Prefetture competenti per territorio e al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2
Criterio di definizione di morosita' incolpevole
1. Per morosita' incolpevole si intende la situazione di
sopravvenuta impossibilita' a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della
capacita' reddituale del nucleo familiare.
2. La perdita o la consistente riduzione della capacita' reddituale
di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:
perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali
con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione
ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacita'
reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro
atipici; cessazioni di attivita' libero-professionali o di imprese
registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di
avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o
decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo
o la necessita' dell'impiego di parte notevole del reddito per
fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Art. 3
Criteri per l'accesso ai contributi
1. Il comune, nel consentire l'accesso ai contributi di cui al
presente decreto, nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
verifica che il richiedente:
a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un
reddito derivante da regolare attivita' lavorativa con un valore
I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per
morosita', con citazione per la convalida;
c) sia titolare di un contratto di locazione di unita'
immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi
gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al, A8 e A9) e
risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno
un anno;
d) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei
casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare
titolo di soggiorno.
2. Il comune verifica inoltre che il richiedente, ovvero un
componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di
proprieta', usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza
di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio
nucleo familiare.
3. Costituisce criterio preferenziale per la concessione del
contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un
componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con
invalidita' accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi
sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione
di un progetto assistenziale individuale.
Art. 4
Dimensionamento dei contributi
1. L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la
morosita' incolpevole accertata non puo' superare l'importo di euro
8.000,00.
Art. 5
Priorita' nella concessione dei contributi
1. I provvedimenti comunali di cui al presente decreto sono
destinati alla concessione di contributi in favore:
a) di inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento
di rilascio esecutivo per morosita' incolpevole, che sottoscrivano
con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone
concordato;
b) di inquilini la cui ridotta capacita' economica non consenta
il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo
contratto di locazione. In tal caso il comune prevede le modalita'
per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla
consegna dell'immobile;
c) di inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del
proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilita' di
quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile.
Art. 6
Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica
1. I comuni adottano le misure necessarie per comunicare alle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo l'elenco dei soggetti
richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per
le valutazioni funzionali all'adozione delle misure di graduazione
programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei
provvedimenti di sfratto.
Art. 7
Monitoraggio
1. Le regioni assicurano il monitoraggio sia sull'utilizzo dei
fondi di cui al presente decreto che degli eventuali stanziamenti
regionali, secondo specifiche definite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte
degli Organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2014
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
16-07-2014 16:07
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