Legge di stabilità: (T.F.R. in busta paga) Art. 6
Art. 6
(T.F.R. in busta paga)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:
“756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti dal decreto di cui al comma 8, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente.”;
b) al comma 756, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis”.
2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e non si applicano le disposizioni di cui al predetto articolo 10, commi 1 e 3. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.
5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
6. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipularsi tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
7. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato ed alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4 ultimo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.
8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
26-10-2014 12:15
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