Riforma civile. Al via le dichiarazioni scritte nel processo civile. L'avvocato potra' produrle attestandone l'autenticita'.
DL. 132/2014
Art. 15
Dichiarazioni rese al difensore
1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:
«257-ter (Dichiarazioni scritte). - La parte può produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».
15-09-2014 12:41
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