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Sentenza

Azione a difesa della proprieta'. Differenza tra la rivendicazione e azione di r...
Azione a difesa della proprieta'. Differenza tra la rivendicazione e azione di restituzione.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 aprile – 24 giugno 2014, n. 14325
Presidente Triola – Relatore Nuzzo

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25.6.2002, S., A., B., D., C., M., L., C. ed E.B., nonché P.S., premesso di essere (i primi nove, quali eredi di B.P.) proprietari di un appezzamento di terreno, sito in San Giorgio a Cremano, con ingresso dalla Via Martiri d'Ungheria - precisamente il lotto E, della superficie di circa mq. 1010, riportato nel N.C.T. alla partita 2031, p.lla 179/F - e di aver ivi costruito un fabbricato, composto di vari, appartamenti che, con atto per Notaio S. del 22.12.1972, erano stati assegnati, restando comuni le aree scoperte adibite a posti auto, esponevano che I.G., con la moglie C.., con atto per Notaio M. del 16.3.2001, aveva acquistato un appartamento nel condominio alla Via Martiri della Libertà, già via Martiri d'Ungheria n. 17, al primo piano int. 5, da lui in precedenza condotto in locazione, ed aveva occupato un posto auto di loro proprietà, delimitato anche da un paletto, rifiutandosi di rilasciarlo e comunque di versare un canone per la occupazione. Tanto premesso, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, I.G. per ottenerne la condanna al rilascio dell'area da lui occupata sine titulo ed al pagamento dell'indennità per l'occupazione stessa, protrattasi sin dal 26.3.2001.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 28.7.2004 il Tribunale di Napoli, assunta la prova testimoniale, accoglieva la domanda, ordinando al convenuto il rilascio del posto auto illegittimamente occupato e condannandolo al pagamento, a titolo di indennità di occupazione, della somma di € 40 mensili dal mese di marzo 2001 alla data dell'effettivo rilascio, oltre alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello lo I. chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza e del procedimento in conseguenza della illegittima iscrizione a ruolo della causa e della violazione del contraddittorio per mancata notificazione dell'ordinanza di mutamento di rito, emessa dal giudice di primo grado che, a suo avviso, aveva comunque erroneamente ed insufficientemente motivato sulla pretesa occupazione abusiva e sul risarcimento danni da essa causati.
Resistevano all'appello gli originari attori.
Con sentenza depositata il 7.9.2007 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza di primo grado e rimetteva la causa innanzi al Tribunale di Napoli per la integrazione del contraddittorio nei confronti di C.P., coniuge di I.G., in regime di comunione di beni all'epoca dell'acquisto di detto appartamento con atto per notaio R.M. del 26.3.2001; rilevava che, nel caso di specie, trattandosi di accertamento del diritto di uso esclusivo di posti auto condominiali r contestato in base ai titoli, si configurava "un'ipotesi di litisconsorzio necessario ed il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile, essendo dedotto in giudizi un rapporto plurisoggettivo unico ed inscindibile". Per la cassazione di tale decisione propone ricorso, affidato a tre motivi, B.S.
Resiste con controricorso I.G.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
l) violazione ed erronea applicazione dell'art. 102 e 345 c.p.c.; avendo gli attori proposto una domanda connessa ad una obbligazione di carattere personale (per ottenere la restituzione dell'uso del posto auto illegittimamente occupato dallo I.) e non avendo mai il convenuto sollevato alcuna eccezione circa il titolo degli attori, la Corte territoriale non poteva, neanche in via di qualificazione/ interpretazione della domanda, trasformare la causa petendi dedotta dagli attori e sostituirsi al convenuto;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. laddove la Corte di merito, travisando i fatti, aveva ravvisato la contitolarità dell'azione da parte di C.P. con il marito I.G., ritenendola erroneamente una litisconsorte necessaria, non considerando che il giudizio non verteva sulla proprietà o meno del posto auto, mai messa in discussione, ma sulla occupazione sine titulo dello I.;
e, del resto, dall'atto di compravendita per notar M. dell'appartamento ceduto da tale M.L. si specificava che veniva trasferito ai coniugi I.-C. solo l'appartamento con esclusione "di ogni diritto sulle aree adibite a parcheggio";
3) contraddittorietà ed illogicità della motivazione per travisamento dei fatti, laddove la Corte d'Appello aveva affermato che la domanda era diretta all'accertamento del diritto di uso esclusivo di posti auto condominiali, mentre l'azione proposta dai B.-P. in primo grado era di carattere personale e non reale.
Il primo motivo è fondato.
La domanda degli attori era diretta ad ottenere il rilascio del posto auto in quanto occupato sine titulo da I.G., con condanna dello stesso alla rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà di essi attori, in assenza di una contestuale richiesta di declaratoria di tale diritto reale; si trattava, quindi, di azione avente natura personale e scindibile, che andava decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dello stabile come stabilito dal giudice di appello, nell'erroneo convincimento che gli stessi fossero litisconsorti necessari.
Il rilevato difetto di contraddittorio sarebbe stato, invero, configurabile solo nell'ipotesi in cui gli attori avessero richiesto una pronuncia sulla sussistenza del loro diritto reale. Nella specie il giudizio verteva, invece, non già sulla proprietà o meno del posto auto, ma sull'occupazione sine titolo dello stesso; conseguentemente il giudice di appello è incorso nel vizio di extra petizione, per avere ravvisato la nullità della sentenza di primo grado sul presupposto della proposizione di un'azione reale anziché personale. Va, al riguardo, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità dl bene, hanno natura e presupposi diversi; con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore mira ad ottenere non il riconoscimento di tale diritto, del quale, pertanto, non deve fornire la prova, ma solo la riconsegna del bene stesso ed è sufficiente che alleghi l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo. Né la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che tale contestazione non costituisce strumento idoneo a determinare la mutazione dell'azione e dell'onere probatorio incombente sull'attore ( Cfr. Cass. n. 4416/2007; n. 884/2011).
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento delle altre censure in quanto logicamente connesse, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad alta sezione della Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.
Avv. Antonino Sugamele

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