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Sentenza

Comandante della Costa Crociere spa viene licenziato dopo il naufragio di una mo...
Comandante della Costa Crociere spa viene licenziato dopo il naufragio di una motonave. Le Sezioni Unite della Cassazione individuano il Giudice competente nel Tribunale di Genova.
Cassazione civile  sez. un.   Data:    31/07/2014 ( ud. 13/05/2014 , dep.31/07/2014 ) Numero:    17443
                        LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                            SEZIONI UNITE CIVILI                         
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
    Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio           -  Primo Presidente f.f.  -  
    Dott. ROSELLI        Federico              -  Presidente Sezione  -  
    Dott. RORDORF        Renato                -  Presidente Sezione  -  
    Dott. PICCIALLI      Luigi                 -  Presidente Sezione  -  
    Dott. AMOROSO        Giovanni                     -  Consigliere  -  
    Dott. DI CERBO       Vincenzo                -  rel. Consigliere  -  
    Dott. NOBILE         Vittorio                     -  Consigliere  -  
    Dott. VIVALDI        Roberta                      -  Consigliere  -  
    Dott. GRECO          Antonio                      -  Consigliere  -  
    ha pronunciato la seguente:                                          
                         ordinanza                                       
    sul ricorso 6420/2013 proposto da: 
                   S.F., elettivamente domiciliato in ROMA,  presso  la 
    CANCELLERIA  DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso  dagli 
    avvocati  D'ORAZIO ROSARIO, DI TUORO MARIO, per delega a margine  del 
    ricorso; 
                                                           - ricorrente - 
                                   contro 
    COSTA  CROCIERE  S.P.A.,  in  persona del legale  rappresentante  pro 
    tempore,  elettivamente  domiciliata in  ROMA,  VIALE  GIULIO  CESARE 
    21/23,  presso lo studio dell'avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che  la 
    rappresenta  e  difende  unitamente agli avvocati  PAROLETTI  ANDREA, 
    PAROLETTI   CAMILLO,  MORRICO  ENZO,  per  delega   a   margine   del 
    controricorso; 
                                                     - controricorrente - 
    avverso  il provvedimento del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, r.g.  n. 
    6022/12 depositato il 08/02/2013; 
    udita  la relazione della causa svolta nella camera di consiglio  del 
    13/05/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO; 
    solo  presenti gli avvocati Rosario D'ORAZIO, Carlo BOURSIER  NIUTTA, 
    Enzo MORRICO, PAROLETTI; 
    lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. 
    Mario  FRESA,  il quale visto l'art. 380 ter c.p.c.,  chiede  che  la 
    Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso,  con 
    le conseguenze di legge. 
                     


    Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. Con lettera datata 19 luglio 2012 la Costa Crociere s.p.a. ha licenziato S.F. per la responsabilità del naufragio della m/n (OMISSIS), del quale era comandante; l'atto di recesso è stato impugnato con lettera pervenuta alla società in data 11 settembre 2012.

    2. In data 18 ottobre 2012 Costa Crociere s.p.a. ha proposto ricorso al Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertata e dichiarata la legittimità del suddetto licenziamento intimato per giusta causa. Il ricorso è stato introdotto secondo il rito speciale previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 e segg., entrata in vigore il 18 luglio 2012 (di seguito legge Fornero).

    3. Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria di costituzione in data 26 novembre 2012 ed ha proposto domanda riconvenzionale "condizionata e subordinata" con la quale ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società Costa Crociere al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18. Con la memoria di costituzione il lavoratore ha sollevato preliminarmente - per quanto interessa nella presente sede - eccezioni concernenti la carenza di interesse ad agire e la "non usufruibilità" del rito speciale da parte del datore di lavoro; l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova per essere competente il Tribunale di Torre Annunziata, nel cui circondario si trova Meta ove è avvenuto il licenziamento;

    l'inammissibilità/ammissibilità della domanda riconvenzionale condizionata dallo stesso proposta.

    4. Con ricorso ex art. 1, comma 48 e segg., legge Fornero, depositato in data 26 novembre 2012 (e cioè la stessa data nella quale è stata depositata la memoria di costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Genova), S.F. ha adito il Tribunale di Torre Annunziata chiedendo: che il licenziamento intimatogli da Costa Crociere fosse dichiarato inesistente e/o nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o ingiustificato per violazione delle L. n. 604 del 1966, L. n. 300 del 1970, e L. n. 108 del 1990, in quanto intimato senza giusta causa e/o giustificato motivo; che fosse emesso, in suo favore, l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro; che la società resistente fosse condannata a risarcire il danno subito dal ricorrente commisurato alla retribuzione mensile globale di fatto di Euro 13.988,00 dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità, con riserva di agire in separato giudizio per la regolarizzazione della contribuzione assistenziale e previdenziale relativa allo stesso periodo. (La domanda è stata formulata in termini sostanzialmente identici rispetto a quelli utilizzati nella domanda riconvenzionale dinanzi al Tribunale di Genova).

    5. Costituendosi dinanzi al il Tribunale di Torre Annunziata Costa Crociere s.p.a. ha eccepito preliminarmente la continenza e/o la litispendenza tra il giudizio promosso dallo S. e quello, di cui si è detto in precedenza, pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Genova, anteriormente proposto dalla società con ricorso depositato il 18 ottobre 2012, cui "ha fatto seguito la comparsa di costituzione dello S. depositata il 26 novembre 2012 e contenente anche domanda riconvenzionale condizionata subordinata". Ha dedotto inoltre che tra le stesse parti pende anche altro giudizio, incardinato presso il Tribunale di Genova da Costa Crociere s.p.a. con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 22 ottobre 2012, avente lo stesso oggetto di quello proposto ex art. 1, comma 48, legge Fornero.

    6. All'udienza del 3 gennaio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata, considerato che in base agli atti di causa era "configurabile astrattamente una situazione processuale di litispendenza e/o continenza di cause" e che "alla luce di diversi orientamenti giurisprudenziali" era "controversa e non unanimemente ammessa la possibilità giuridica per il datore di lavoro di agire preventivamente utilizzando lo strumento processuale del c.d. rito Fornero", ha sospeso il processo ritenendo "opportuno e necessario attendere la pronuncia del Giudice del lavoro di Genova" previamente investito della questione.

    7. Con ordinanza datata 9 gennaio 2013 il Tribunale di Genova ha disposto procedersi con il rito previsto dall'art. 1, comma 47 e segg., della legge Fornero ed ha ammesso la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto S., concedendo a Costa Crociere s.p.a. termine a difesa di venti giorni per il deposito di eventuale memoria difensiva; inoltre ha rinviato ad altra udienza per gli adempimenti istruttori del rito sommario. Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto S. ha sottolineato, in particolare, in relazione alla ritenuta ammissibilità della stessa nel rito sommario, che l'oggetto dell'accertamento ivi richiesto riguardava gli stessi fatti costitutivi della domanda avanzata con il ricorso da Costa Crociere s.p.a., differenziandosi la domanda riconvenzionale rispetto a quest'ultima solo per le richieste consequenziali (reintegrazione e risarcimento); non erano stati infatti introdotti fatti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già introdotti con il ricorso; dalla ritenuta ammissibilità della riconvenzionale nel rito sommario, derivava la necessità di concedere un termine a difesa per consentire il contraddittorio, termine che, non essendovi disciplina legislativa sul punto, non era regolato dall'art. 418 c.p.c., ma, attesa la sommarietà del rito, poteva essere di minore durata.

    8. Con ordinanza depositata in data 8 febbraio 2013 il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la litispendenza ex art. 39 c.p.c., comma 1, tra il giudizio dinanzi allo stesso Tribunale proposto da S.F. e quello "oggetto della controversia contraddistinta dal n. r.g. 3591/12 pendente dinanzi al Tribunale di Genova in funzione di giudice unico del lavoro"; per l'effetto ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

    9. Avverso la suddetta ordinanza S.F. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., notificato in data 8 marzo 2013, con il quale ha chiesto che venga accertata e dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata a giudicare nella fase sommaria del rito introdotto con ricorso ex art. 1, comma 48 legge Fornero e che venga disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi allo stesso giudice. Il ricorrente ha depositato altresì memoria ex art. 380 bis c.p.c..

    10. La soc. Costa Crociere ha resistito con controricorso.

    11. Il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso avendo ritenuto, sulla base di articolate argomentazioni, corretta la decisione del Tribunale di Torre Annunziata in tema di litispendenza.

    12. La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, alla quale è stato rimesso l'esame del presente ricorso per regolamento di competenza, ha trasmesso (Cass. (ordinanza) 18 febbraio 2014 n. 3838) gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della trattazione del ricorso stesso alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha provveduto in conformità. Alla base del suddetto provvedimento della Sesta Sezione Civile è l'assunto che rispetto alla decisione sul ricorso per regolamento di competenza avrebbe carattere pregiudiziale la questione della "ammissibilità o proponibilità o fruibilità" dell'azione di mero accertamento proposta da Costa Crociere s.p.a. con il rito c.d. Fornero, questione dalla cui soluzione dipende l'ulteriore problema dell'ammissibilità, della domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore nella fase sommaria del rito Fornero. Si tratta, secondo la citata ordinanza, di questioni affatto nuove che coinvolgono delicati problemi processuali e di coordinamento e che possono riproporsi in altri giudizi aventi ad oggetto una materia particolarmente rilevante e cioè la tutela processuale del lavoratore licenziato. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 374 c.p.c., comma 2, per la sussistenza di una questione di massima di particolare importanza per la quale è prevista la pronuncia a Sezioni Unite.
    Diritto
    RITENUTO IN DIRITTO

    13. Il ricorso per regolamento di competenza proposto da S. F. è proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro, emessa in data 8 febbraio 2013, con la quale era stata dichiarata la litispendenza tra il giudizio pendente dinanzi allo stesso giudice e quello pendente, fra le stesse parti, dinanzi al Tribunale di Genova in funzione di giudice del lavoro, recante il N.R.G. 5391/12, ed era stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.

    14. Le considerazioni poste a base del decisum possono essere così sintetizzate: a) è ammissibile una decisione su questioni di rito (come ad esempio in tema di litispendenza o continenza) nella fase sommaria di cui all'art. 1, comma 48, legge Fornero poichè, in caso contrario, potrebbe verificarsi l'emanazione di provvedimenti contrastanti nei due giudizi contemporaneamente pendenti, tanto più ove si consideri che il legislatore ha configurato il rito sommario come un passaggio processuale obbligatorio, che non consente una immediata conversione del rito sommario in rito ordinario; b) nel caso di specie non ricorre un'ipotesi di continenza tra le due cause (art. 39 c.p.c., comma 2), ma di litispendenza (art. 39 c.p.c., comma 1) atteso che le domande rispettivamente formulate nei due giudizi risultano perfettamente identiche e sovrapponibili, ancorchè proposte a parti invertite; c) in applicazione del criterio della prevenzione, tenuto conto che la controversia dinanzi al Tribunale di Genova è stata promossa (dal datore di lavoro) prima di quella (instaurata dal lavoratore) dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, quest'ultimo deve disporre, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., comma 1, la cancellazione della causa dal ruolo, la quale, a norma della disposizione da ultimo citata, costituisce un epilogo obbligato, una volta ritenuta la litispendenza.

    15. Con il ricorso per regolamento di competenza lo S. ha chiesto che venga dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata a conoscere della causa promossa dallo stesso S. dinanzi a tale giudice con ricorso ex art. 1, comma 48, della legge Fornero deducendo, in particolare, che è inammissibile nel rito sommario una pronuncia sulla litispendenza (o competenza o continenza o connessione), dovendo tale fase processuale chiudersi solo con ordinanza di rigetto o di accoglimento della domanda (di impugnativa del licenziamento), mentre ogni eccezione preliminare può essere sollevata o rilevata d'ufficio nella fase ordinaria di cognizione con possibilità, per il giudice (della fase ordinaria) che ritenga la sussistenza dei relativi presupposti, di disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.. Nel ricorso per regolamento di competenza vengono richiamate altresì le argomentazioni, svolte nel ricorso per impugnativa del licenziamento dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, concernenti l'inammissibilità del ricorso proposto da Costa Crociere dinanzi al Tribunale di Genova; si deduce in particolare: che il datore di lavoro difetta di interesse ad agire in mero accertamento (art. 100 c.p.c.), poichè agendo in prevenzione impedisce che il lavoratore incorra nella decadenza; che la struttura del rito sommario non sembra consentire la proponibilità della domanda riconvenzionale; nella specie il giudice adito avrebbe sostanzialmente "creato" una nuova fase, non prevista dal rito, concedendo un termine alla società ricorrente per replicare alla domanda riconvenzionale e facendo slittare l'udienza, invece finalizzata ad un rapido esame della fattispecie; che l'azione promossa dal datore di lavoro, sia prima che dopo l'impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore, non ha per oggetto detta impugnativa e non potrebbe neppure riguardare l'applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, Stat. lav.; il petitum, infatti, non potrebbe che essere relativo alla legittimità del recesso nei suoi termini sostanziali e, ove non si ammettesse la speculare domanda riconvenzionale del lavoratore, riguarderebbe esclusivamente una pronuncia interpretativa di una norma diversa dall'art. 18 cit..

    16. Nel controricorso della s.p.a. Costa Crociere si deduce, in particolare, che: a) è pacifico tra le parti che sia il Tribunale di Genova che il Tribunale di Torre Annunziata sono territorialmente competenti ex art. 603 cod. nav.; b) è documentalmente provato che i ricorsi proposti da Costa Crociere ex art. 1, commi 48 e segg., legge Fornero e art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale di Genova sono anteriori a quello proposto dallo S. dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata e che vi è identità tra le cause; pertanto, trattandosi di un'ipotesi di litispendenza (ma le stesse conclusioni varrebbero per l'ipotesi di continenza) la competenza resta radicata presso il Tribunale di Genova, previamente adito; c) nel c.d. rito Fornero il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed attivabile con l'opposizione contro l'ordinanza che abbia concluso la fase sommaria; tale ordinanza, ove non opposta, è idonea a formare il giudicato; ne consegue che, a tutela del diritto di difesa ed al fine di evitare conflitto tra giudicati, anche nella fase sommaria del procedimento ex art. 1, commi 48 e segg., legge Fornero sono delibabili e decidibili le questioni preliminari in tema di litispendenza, continenza e connessione tra cause.

    17. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.

    18. Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., è un mezzo di impugnazione ordinario (art. 323 c.p.c.) finalizzato ad ottenere una decisione della Corte di cassazione - alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (pan-processuale) - che determini in modo definitivo quale sia il giudice competente per la causa (Cass. 27 giugno 2005 n. 13768; Cass. 17 giugno 2008 n. 16405), con pronuncia che non consente di porre ulteriormente in discussione, eventualmente anche sotto profili diversi, le questioni di competenza. In sostanza con il regolamento di competenza il legislatore ha approntato uno strumento per decidere rapidamente la questione della competenza con una pronuncia (della Corte di cassazione) ex se definitiva di controllo della legittimità del provvedimento del giudice di merito;

    una corsia accelerata per sgombrare il campo da una questione (quella del giudice competente a giudicare) che deve essere inquadrata nella fisiologia del sistema processuale in coerenza col principio della ragionevole durata del processo.

    19. L'atto impugnabile è pertanto esclusivamente il provvedimento che contiene la pronuncia sulla competenza (art. 42 c.p.c., e art. 43 c.p.c., comma 1).

    20. Il regolamento necessario di competenza è ammissibile anche nei confronti di una ordinanza che ha dichiarato la litispendenza. Ed infatti la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono decise le questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (cfr. Cass. 23 gennaio 2006 n. 1218; Cass. 21 febbraio 2004 n. 3529).

    21. Il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza che abbia dichiarato la litispendenza può censurare unicamente il presupposto della litispendenza e cioè la pendenza della medesima domanda dinanzi ad altro giudice che sia stato preventivamente adito (art. 39 c.p.c., comma 1). Esso non può pertanto riguardare profili processuali concernenti la domanda proposta dinanzi al giudice preventivamente adito, che devono considerarsi pertanto inammissibili. Tale conclusione appare obbligata in relazione alla formulazione dell'art. 39 c.p.c., comma 1, che impone la declaratoria della litispendenza e la conseguente cancellazione della causa dal ruolo in presenza dell'unico presupposto costituito dalla circostanza che la "stessa causa" è stata precedentemente proposta dinanzi a un giudice diverso; essa si pone su una linea di coerenza rispetto al principio, costantemente affermato da questa Corte di legittimità, anche a Sezioni unite (Cass. S.U. 11 novembre 1994 n. 9409) con riferimento al distinto ma parallelo profilo della sindacabilità, nel caso di dichiarazione di litispendenza, della competenza del giudice preventivamente adito. E' stato infatti precisato nella sentenza da ultimo citata che, al fine della dichiarazione di litispendenza occorre fare esclusivo riferimento al criterio della prevenzione, senza che possa assumere rilevanza qualsiasi indagine sull'effettiva competenza del giudice preventivamente adito a conoscere della controversia e senza che alla suddetta declaratoria sia di ostacolo la circostanza che titolare di tale competenza sia il giudice successivamente adito. Ciò perchè la questione di litispendenza ha carattere pregiudiziale e deve essere decisa prima di ogni altra, in quanto ha un carattere pubblicistico finalizzato all'operatività del principio del ne bis in idem (Cass. 26 novembre 2002 n. 16724). La ratio dell'istituto è infatti di evitare comunque la contemporanea pendenza di due giudizi, separatamente proposti, aventi gli stessi elementi del rapporto processuale e comportanti una inammissibile duplicità di azioni giudiziarie in relazione allo stesso diritto soggettivo, con conseguente pericolo di contraddittorietà di giudicati; essa impone dunque ed in ogni caso al giudice successivamente adito l'eliminazione di uno dei due procedimenti identici in base al criterio della prevenzione mediante declaratoria della litispendenza e la cancellazione dal ruolo della causa successivamente instaurata.

    22. Le argomentazioni svolte dal ricorrente devono essere esaminate nel quadro e nei limiti dei principi sopra delineati.

    23. In primo luogo deve osservarsi che correttamente l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto che la fattispecie in esame fosse inquadrabile come un'ipotesi di litispendenza. Deve essere infatti in questa sede pienamente riconfermato il principio enunciato da Cass. 15 gennaio 1996 n. 282 secondo cui, a norma dell'art. 39 c.p.c., comma 1, ricorre la litispendenza quando fra due (o più) giudizi sussista identità oltre che dei soggetti, anche del petitum (inteso come bene della vita del quale si chiede la tutela) e della causa petendi (intesa come fatto costitutivo della domanda), a nulla rilevando, nella ricorrenza (dell'identità) dei due elementi oggettivi, che un soggetto assuma formalmente in un giudizio la qualità di attore e nell'altro (o negli altri giudizi) la qualità di convenuto. Tale principio, affermato con riguardo a giudizi relativi a licenziamento, del quale la datrice di lavoro aveva chiesto accertarsi la legittimità e il lavoratore, in via riconvenzionale, accertarsi, invece, l'illegittimità, con tutte le conseguenze di ordine patrimoniale, appare perfettamente adeguato alla fattispecie in esame nella quale, come si è evidenziato in narrativa, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la parte datoriale ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la legittimità del licenziamento e il lavoratore licenziato ha chiesto, con domanda riconvenzionale, la declaratoria dell'illegittimità dello stesso licenziamento con conseguente ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18; la combinazione della domanda principale e di quella riconvenzionale integra in sostanza un petitum ed una causa petendi identici a quelli della domanda proposta dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata.

    24. Altrettanto correttamente il Tribunale di Torre Annunziata, ritenuta la competenza territoriale di entrambi i giudici aditi (e quindi anche del Tribunale di Genova) ai sensi dell'art. 603 c.n., ha applicato la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., comma 1, avendo individuato nel Tribunale di Genova il giudice preventivamente adito.

    25. Quanto alla competenza è stato infatti precisato (coerentemente con quanto affermato da Cass. S.U. 11 novembre 1982 n. 5944) che, con riguardo alle controversie individuali di lavoro nautico, la individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata in base ai criteri di collegamento fissati dall'art. 603 c.n., in quanto, anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 1976, dichiarativa della illegittimità costituzionale di detta norma nella parte relativa alla giurisdizione del comandante di porto, essa conserva vigore per quanto attiene ai criteri di determinazione della competenza territoriale, non essendo stata abrogata, nè esplicitamente, nè implicitamente, dalla legge n. 533 del 1973 sulla disciplina delle controversie di lavoro (Cass. 8 giugno 2001 n. 7823). Poichè il citato art. 603 c.n., prevede, quali fori alternativi, oltre al luogo dove è cessato il rapporto di lavoro (ovvero, nel caso di specie, il Tribunale di Torre Annunziata, nella cui circoscrizione si trova il Comune di Meta dove il lavoratore risiede e dove ha ricevuto la comunicazione del provvedimento espulsivo), anche il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione è iscritta la nave, non può dubitarsi della competenza territoriale del Tribunale di Genova, luogo di iscrizione della nave.

    26. Quanto alla individuazione del giudice preventivamente adito deve osservarsi che il momento determinativo della pendenza è costituito, nei procedimenti che si introducono con ricorso, dalla data del deposito (art. 39 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 3, lett. c)); poichè è pacifico che il giudizio dinanzi al Tribunale di Genova è iniziato con ricorso depositato il 18 ottobre 2012 (con domanda riconvenzionale depositata il 26 novembre 2012), mentre quello dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata è iniziato con ricorso depositato il 26 novembre 2012 (e quindi successivamente), la decisione del Tribunale di Torre Annunziata appare assolutamente corretta.

    27. Il ricorrente ha censurato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata, anche nella parte in cui ha rilevato la sussistenza della litispendenza nella fase sommaria del procedimento previsto dalla legge Fornero (art. 1, commi 48 e segg.). Come si è in precedenza accennato, nel ricorso si sostiene che nel rito sommario non è consentita una pronuncia sulla litispendenza (o competenza o continenza o connessione), potendo tale fase processuale chiudersi solo con ordinanza di rigetto o di accoglimento della domanda (di impugnativa del licenziamento).

    28. Tale tesi, basata sostanzialmente sul dato letterale della disposizione di cui all'art. 1 cit., comma 49, (il giudice...

    omissis... provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o al rigetto della domanda) che non prevede la possibilità di una pronuncia di contenuto esclusivamente processuale, non può essere accolta. Nel rito Fornero di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e segg., il giudizio a cognizione piena è soltanto eventuale ed è attivabile con l'opposizione (cfr.

    citato art. 1, comma 51), per cui se questa non viene proposta l'ordinanza conclusiva della fase sommaria è idonea a passare in giudicato. Con la conseguenza che è necessario che il giudice della fase sommaria del procedimento di cui all'art. 1, comma 48, ammetta ed esamini la questione di rito (nel caso di specie la litispendenza) e decida sulla stessa. Solo così, infatti, è possibile evitare un possibile conflitto di giudicati sulla stessa questione, nel pieno rispetto dei principi (posti alla base della disciplina prevista dall'art. 39 c.p.c.) di unitarietà della giurisdizione e di economia processuale. Nè, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, può condividersi la soluzione, pure prospettata, secondo cui, ove venga sollevata una questione di litispendenza (o continenza), il giudice della fase sommaria deve provvedere alla immediata conversione del rito sommario (ex comma 48) nel rito ordinario a cognizione piena. Tale soluzione non trova alcun riscontro nella disciplina del rito Fornero e si pone in contrasto col meccanismo processuale previsto dal legislatore, che ha configurato, infatti, la fase sommaria nelle cause aventi ad oggetto l'impugnativa del licenziamento (nelle ipotesi comprese nell'ambito di applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18) come un passaggio processuale diretto a favorire una rapida definizione della causa.

    Nè giova alla tesi del ricorrente il richiamo del principio di diritto affermato da Cass. 26 gennaio 2012 n. 1120, secondo cui nel procedimento sommario ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 3, art. 19, attualmente abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, comma 5, il rilievo d'ufficio o su eccezione del convenuto di una questione di competenza, litispendenza o continenza determina, al pari di altra questione strettamente impediente, la prosecuzione del procedimento con il rito societario a cognizione piena, ai sensi del predetto art. 19, comma 3. Si tratta infatti di un principio che era desumibile dal dato testuale del comma 3 dell'art. 19 cit. come modificato dal D.Lgs. n. 37 del 2004, art. 4, con riferimento al rito societario ed allo specifico procedimento sommario ivi previsto e che non può essere applicato al diverso procedimento, oggetto del presente giudizio, previsto dalla legge Fomero che non contiene analoga disposizione.

    29. Sotto altro profilo non può dubitarsi dell'ammissibilità del regolamento di competenza in relazione ad una ordinanza (che ha dichiarato la litispendenza) emessa nella fase sommaria del rito Fornero. Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Cass. S.U. 9 luglio 2009 n. 16091; Cass. S.U. 29 luglio 2013 n. 18189) nell'affermare l'inammissibilità della la proposizione del regolamento di competenza in materia di procedimenti cautelari, (anche nell'ipotesi di duplice declaratoria d'incompetenza formulata in sede di giudizio di reclamo), hanno motivato tale decisione facendo leva sulla natura giuridica di un provvedimento declinatorio della competenza in sede cautelare, che, in quanto caratterizzato dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata, non può essere oggetto di una procedura di regolamento atteso che l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività.

    Nel caso del procedimento ai sensi dell'art. 1, commi 48 e segg., della legge Fornero una pronuncia sulla litispendenza emessa nella fase sommaria è dotata di stabilità e pertanto, non sussistendo le ragioni individuate dalle Sezioni Unite per negare l'ammissibilità del regolamento di competenza nel caso dei procedimenti cautelari, il regolamento di competenza deve ritenersi ammissibile. Del resto Cass. 16 giugno 2000 n. 8213 ha ritenuto l'ammissibilità del regolamento di competenza (nel caso di specie richiesto d'ufficio) in tema di procedimento L. n. 300 del 1970, ex art. 28, in tema di repressione della condotta antisindacale (procedimento che per molti versi presenta importanti analogie con quello previsto dalla legge Fornero) motivando sul fatto che esso non ha natura cautelare e si conclude con un decreto che chiude la fase sommaria e che, in difetto di opposizione, produce effetti sostanziali di carattere definitivo.

    30. Dal principio affermato sub 20., secondo cui il regolamento di competenza ha per oggetto unicamente il provvedimento impugnato per cui non sono ammissibili censure concernenti la causa pendente dinanzi al giudice preventivamente adito deriva che, pur nella sussistenza di una situazione nella quale la litispendenza sia stata dichiarata con riferimento ad un processo promosso con il rito della legge Fornero da parte del datore di lavoro, non è consentito a questa Corte di legittimità di esaminare, in sede di regolamento di competenza, profili di ammissibilità del ricorso attinenti al giudizio dinanzi al giudice preventivamente adito, a tal fine essendo rilevante unicamente il dato formale costituito dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale presso altro giudice. Non è pertanto possibile esaminare le questioni sottoposte a queste Sezioni Unite come questioni di particolare importanza, atteso che le stesse sono tutte relative al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Genova. Le censure che sollevano le suddette questioni nel presente giudizio per regolamento di competenza devono essere pertanto dichiarate inammissibili.

    31. La suddetta inammissibilità, che deriva dalla totale estraneità delle censure rispetto al provvedimento oggetto dell'impugnazione in esame, non consente a queste Sezioni Unite di procedere all'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c., comma 3, sulle questioni di particolare importanza rimesse al suo esame con la citata ordinanza della Sesta Sezione civile n. 3838 del 2014.

    32. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

    33. Tenuto conto della novità e complessità delle questioni affrontate si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
    PQM
    P.Q.M.

    La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso; compensa fra le parti le spese del giudizio.

    Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 13 maggio 2014.

    Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2014
Avv. Antonino Sugamele

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